Sentenza n. 94 del 25 gennaio 2005 SENTENZA. sul ricorso n.773 del 2003 proposto dal COMUNE di MONTEGRANARO



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Sentenza n. 94 del 25 gennaio 2005 Pubblica udienza del: 23 giugno 2004 Presidente dott. Bruno Amoroso Relatore dott. Galileo Omero Manzi TESTO: SENTENZA sul ricorso n.773 del 2003 proposto dal COMUNE di MONTEGRANARO (MC), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti I- sidoro Sparnanzoni e Filippo Lubrano, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.19 (studio avv. Piersimoni); contro - il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio; - il DIRETTORE GENERALE dell UFFICIO CENTRALE per i BENI AM- BIENTALI e PAESAGGISTICI del MINISTERO dei BENI e le ATTIVITA CULTURALI, non costituito in giudizio; - la SOPRINTENDENZA per i BENI AMBIENTALI e PAESAGGISTICI delle MARCHE, in persona del Soprintendente pro-tempore, non costituito in giudizio; - la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio; - il SERVIZIO DIPARTIMENTO TERRITORIO e AMBIENTE della REGIO- NE MARCHE, in persona del Dirigente responsabile pro-tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti

- 2 - - della PROVINCIA di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente protempore, non costituito in giudizio; - del DIRIGENTE del SETTORE URBANISTICA e PROTEZIONE delle BEL- LEZZE NATURALI della PROVINCIA di ASCOLI PICENO, non costituito in giudizio; per l annullamento - del decreto n.14290 del 21.8.2003, a firma del Soprintendente per i Beni Ambientali e per il Paesaggio delle Marche, con cui è stato formalizzato l annullamento del provvedimento n.50 del 13.5.2003 del Dirigente del Servizio Protezione Bellezze Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, recante l autorizzazione ambientale per la realizzazione da parte del Comune di Montegranaro di un collegamento meccanizzato rapido a mezzo ascensore del parcheggio automobilistico sito in via Umbria con la sovrastante via Gramsci, con gli uffici comunali di Piazza Mazzini e più in generale con il centro storico; - delle note della Regione Marche Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Progettazione Opere Pubbliche n.1747 del 24 luglio 2003 e n.1899 del 4.8.2003 con le quali l opera suddetta è stata qualificata di rilevante trasformazione del territorio da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica regionale e non provinciale, ai sensi della legge regionale Marche n.34 del 1992, art.7; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, strumentali, connessi e collegati rispetto a quelli impugnati, eventualmente adottati da Autorità statali e regionali. Visto il ricorso con i relativi allegati; Preso atto della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Vista l ordinanza n.398 del 21 ottobre 2003 di reiezione dell istanza cautela-

- 3 - re, confermata a seguito di appello dal Consiglio di Stato, sez.vi, con decisione n.3 del 9 gennaio 2004. Vista la memoria prodotta dall Ente locale ricorrente a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi; Uditi gli avv.ti I.Sparnanzoni e F.Lubrano per la parte ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO...omissis... DIRITTO A.- E opportuno precisare in punto di fatto che la Soprintendenza regionale delle Marche per i Beni Ambientali ed il Paesaggio, dopo avere indirettamente assentito per omessa adozione nei termini di atti di controllo, la realizzazione da parte del Comune di Montegranaro dell opera pubblica di cui si controverte, consistente in una torre ascensore destinata a consentire il collegamento del parcheggio pubblico situato in via Umbria con il sovrastante centro storico, attraverso una passerella posta alla sommità della struttura edilizia che contiene l ascensore, in sede di riscontro della compatibilità paesaggistica di un progetto di variante dell intervento suddetto, ha formalmente dissentito dal giudizio positivo espresso al riguardo dai competenti organi dell Ente deputato, nella specie la Provincia di Ascoli Piceno, disponendo l annullamento del nulla-osta paesaggistico espresso sul progetto di variante suddetto dal competente dirigente provinciale. Giova al riguardo osservare che la variante si è resa necessaria per consentire

- 4 - l affiancamento, all interno della torre destinata a contenere l ascensore, di una scala di servizio su richiesta dei Vigili del Fuoco, il che ha comportato l ampliamento dell originaria superficie di ingombro della torre da mt.3,00 x 3,00 a mt.4,60 x 2,80. A parte tale incremento della superficie di ingombro del vano torre, il progetto non ha subito sostanziali variazioni, in quanto l originaria passerella di collegamento con la via Gramsci viene sempre a trovarsi alla stessa altezza e risulta comunque realizzata in elementi metallici di sostegno con superfici laterali in materiali trasparenti, come previsto dal progetto originario, rispetto al quale è stata invece prevista una riduzione dell altezza della torre da mt.23,20 a mt.21,30, in conseguenza dell imposta eliminazione della copertura a piramide della stessa e di un locale tecnico sottostante, proprio allo scopo di contenere le opere che eccedono la quota della prospiciente Via Gramsci, sulla quale va ad ancorarsi la passerella di collegamento. B.- Se si tiene conto della riferita consistenza del progetto di variante che, attraverso l impugnato atto di annullamento dell autorizzazione paesaggistico provinciale, la Soprintendenza regionale ai Beni Ambientali e Paesaggistici intende non assentire, fondate debbono essere ritenute le censure di eccesso di potere dedotte con il ricorso, preordinate a denunciare nell operato della suddetta Autorità statale una contraddittorietà ed illogicità di valutazione. Al riguardo, occorre precisare che, secondo quanto risulta comprovato in atti, la torre destinata a contenere l ascensore e la scala di servizio che collega il parcheggio alla passerella di collegamento con la via Gramsci posta sulla sua sommità, insiste su un terreno non sottoposto a vincoli, in quanto la stessa è ubicata al di fuori dell area di vincolo che ricomprende nel suo ambito soltanto una por-

- 5 - zione della passerella di collegamento. In sede di rilascio da parte della Provincia di Ascoli Piceno dell autorizzazione paesaggistica sul progetto originario di tale intervento costruttivo, indirettamente assentito anche dalla Soprintendenza, visto che non ha esercitato al riguardo alcun potere di controllo invalidatorio sul relativo nulla-osta provinciale regolarmente trasmesso per quanto di competenza, il Dirigente provinciale ebbe a precisare che la zona vincolata di per sè non risulta di particolare valore paesaggistico, se non quello dichiarato di interesse pubblico di dare modo di godere da via Gramsci le vedute panoramiche sull intorno, le quali non venivano a subire una irrimediabile compromissione per effetto della prevista realizzazione della torre e della passerella, atteso il loro limitato ingombro visivo. Con riferimento a tali conclamate compatibilità dell intervento costruttivo suddetto che, non va trascurato, costituisce pur sempre un opera pubblica rispetto alle compresenti esigenze pubbliche di salvaguardia delle vedute panoramiche godibili dalla Via Gramsci cui è preordinato l accennato regime di tutela, ritiene il Collegio che l atto oggetto di impugnativa in questa sede presenta evidenti e- lementi di illogicità e di contraddittorietà, dal momento che va a disconoscere immotivatamente il precedente giudizio di compatibilità paesaggistica formulato nei confronti della stessa opera pubblica. Considerato, altresì, che le innovazioni introdotte con la successiva variante non hanno determinato modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato, sia per la parte della costruzione che incide direttamente sull area vincolata (passerella), sia per la parte costituita dalla torre che, pur essendo posta all esterno della zona sottoposta a tutela, è tuttavia in grado di incidere indirettamente sulla fruibilità del panorama godibile dalla via Gramsci.

- 6 - Ritiene infatti il Collegio che, a tale proposito, i modesti incrementi planimetrici e volumetrici apportati all elemento edilizio che contiene l ascensore e la scala di servizio, oggetto della variante progettuale, non appaiono obiettivamente in grado di compromettere la fruibilità degli scorci panoramici, tenuto conto che la sommità di tale struttura edilizia è stata notevolmente ridotta proprio a seguito della variante, venendosi a trovare allo stesso livello della via Gramsci, per cui l orizzonte di visuale percepibile dal suo belvedere non subisce alcun ingombro diretto, potendo, comunque, spaziare lo sguardo sulla prospiciente vallata del fiume Chienti e sulla costa adriatica. Peraltro, al contrario di quanto ritenuto dal Soprintendente regionale nelle premesse dell impugnato provvedimento di annullamento dell autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia sulla variante edilizia di cui si controverte, il competente Dirigente provinciale ha data conto delle ragioni della favorevole valutazione di compatibilità paesaggistica del suddetto intervento costruttivo, a fronte delle sue caratteristiche altimetriche, volumetriche e tipologiche che la rendono conciliabile con le esigenze di salvaguardia del panorama fruibile dalla Via Gramsci, anche nella prospettiva di un equo bilanciamento di tale necessità con l interesse pubblico che si intende perseguire con la realizzazione dell opera suddetta, preordinata ad assicurare un funzionale accesso al Centro storico ai fruitori del parcheggio pubblico sottostante e favorire, nel contempo, una più facile mobilità di spostamento dei portatori di handicap. C.- Meritevoli di accoglimento vanno valutati anche i rilievi invalidatori di parte ricorrente preordinati a denunciare nell operato della Soprintendenza regionale ai Beni Ambientali e Paesaggistici e della stessa Regione Marche una violazione di legge ed un eccesso di potere per quanto riguarda la ritenuta incompetenza

- 7 - dell Amministrazione provinciale ad esprimere il giudizio di compatibilità paesaggistica sulla variante edilizia di cui si controverte, attese le caratteristiche dell intervento costruttivo, qualificato dalla Regione come opera di rilevante trasformazione del territorio, rispetto alla quale l autorizzazione paesaggistica sarebbe riservata all esclusiva potestà regionale. Tale asserita competenza regionale ritenuta anche dal Soprintendente regionale a motivo di annullamento dell autorizzazione paesaggistica provinciale, ad avviso del Collegio, non trova alcun riscontro nel quadro normativo di riferimento costituito, secondo la Regione, dall art.45 del P.P.A.R. approvato con delibera del Consiglio regionale delle Marche n.197 del 3 novembre 1989. Tale norma che reca l elencazione degli interventi qualificati di rilevante trasformazione del territorio, non ricomprende affatto tra le diverse categorie di o- pere considerate tali, quella di cui si controverte la quale, per le sue caratteristiche altimetriche, volumetriche e funzioni, non risulta assimilabile ad alcuna di esse, dal momento che la torre ascensore presenta le stesse caratteristiche costruttive e tipologiche di un normale edificio residenziale in cemento armato, per il quale è esclusa l ascrivibilità tra le opere di rilevante trasformazione del territorio. In proposito, a dimostrazione della contraddittorietà ed illogicità della diversa qualificazione di tale intervento costruttivo fornita dalla Soprintendenza che, si badi bene, l ha fatta dipendere dalle valutazioni espresse dal Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Marche con atto n.1899 del 4.8.2003, giova considerare che tale classificazione ipotizzata dalla Regione Marche è intervenuta ben quattro mesi dopo la formulazione da parte del competente Dirigente provinciale del nulla-osta paesaggistico (adottato il 21.4.2003), poi annullato dal So-

- 8 - printendente regionale. Donde, se si considera che la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente alla data della loro adozione, tale sopravvenuta diversa qualificazione dell intervento costruttivo di cui si controverte, non può giammai contribuire ad inficiare la competenza dell Autorità provinciale alla data di avvenuto rilascio dell autorizzazione paesaggistica di cui è causa, sul progetto di variante dell intervento costruttivo già regolarmente assentito a tali fini, poichè è incontroverso che a tale data l Autorità regionale non aveva messo in alcun modo in discussione la competenza della Provincia ad adottare tale atto di giudizio e, quindi, anche, sotto l aspetto del rispetto della prassi amministrativa e delle circolari regionali, l operato del Dirigente provinciale si presenta immune da qualsiasi rilievo (Cons.St., sez.vi, 20 maggio 1995, n.498; sez.vi, 12 agosto 2002, n.41591; TAR Basilicata, 19 febbraio 2002, n.151; TAR Puglia, LE, 21 maggio 2003, n.3229). Sulla base di quanto precisato ed argomentato, il ricorso deve dunque essere accolto, stante la riconosciuta fondatezza delle censure esaminate che importa di per sè l annullamento degli atti impugnati, consentendo nel contempo al Collegio di dichiarare assorbito ogni ulteriore residuo motivo di censura prospettato con il ricorso. Le spese del presente giudizio, stante la particolarità della vicenda e sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.