REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO

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REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO Art. 1 (Oggetto) 1. Ai sensi dell articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.103, dell articolo 7, comma 1 della legge 06 agosto1990, n. 223 e della legge regionale 27 marzo 2001, n.8, l accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalle disposizioni che seguono: Art. 2 (Richieste di accesso) 1. I soggetti di cui all articolo 6 della legge n. 103/75, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, debbono presentarne richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.). 2. La richiesta, da compilarsi in maniera distinta per quanto concerne l accesso alla radio e l accesso alla televisione, redatta sulla base dello schema allegato al presente regolamento, deve contenere: a) l indicazione del soggetto richiedente ai sensi del 1 comma dell articolo 6 della legge n. 103/75 e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, del suo legale rappresentante; b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma dell accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autocertificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile di cui alla lettera b) può coincidere con il soggetto di cui alla lettera a); c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del soggetto richiedente,in relazione al contenuto del programma proposto; d) l indicazione, ai sensi del terzo comma dell art.6 della Legge 103/75, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell interesse sociale, culturale e informativo del programma dell accesso proposto; e) l indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma; f) il contenuto, in sintesi, del programma dell accesso proposto e la sua durata, con riferimento alle modalità di realizzazione. Art. 3 ( Esame delle richieste di accesso) 1. Le richieste di accesso, redatte come indicato al precedente art. 2, dovranno pervenire al CO.RE.COM entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. 2. Le domande di accesso pervenute entro i termini al CO.RE.COM. sono inserite con numerazione progressiva nel protocollo generale e nell apposito registro pubblico dell accesso, previo riscontro della regolarità delle domande stesse. 3. Ai fini delle deliberazioni previste al successivo articolo 5 il Presidente del CO.RE.COM., o un suo delegato, di concerto con l Ufficio, procede all istruttoria delle singole domande pervenute, riferendo al CO.RE.COM. con relazione motivata, sulle proposte. Il CO.RE.COM. procede all esame, ai sensi

dell art. 6 della legge 103/75, delle richieste di accesso, sulla base della relazione che verrà distribuita ai membri del CO.RE.COM unitamente alla convocazione della riunione. 4. Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione. Art. 4 (Ricorsi) 1. Avverso le deliberazioni del CO.RE.COM. sulle domanda di accesso è ammesso ricorso, al CO.RE.COM. medesimo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla deliberazione oggetto del ricorso. 2. I ricorsi dovranno essere indirizzati al Presidente del CO.RE.COM. La discussione del ricorso, da svolgersi sulla base di una istruttoria curata dal Presidente stesso o da un componente del CO.RE.COM. da lui delegato, di concerto con l Ufficio, deve avere luogo entro venti giorni dalla ricezione del ricorso medesimo. 3. Il ricorso deve contenere l indicazione dei motivi specifici su cui si fonda. 4. I ricorsi non sospendono l esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono. 5. Le decisioni del CO.RE.COM. sulle richieste di accesso e sui ricorsi vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 5 (Piano trimestrale delle trasmissioni) 1. Il CO.RE.COM. delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivamente reso disponibile, per ciascun tipo di accesso, dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 2.Il piano trimestrale delle trasmissioni dell accesso verrà pubblicato nel sito Internet del CO.RE.COM. delle Marche www.corecom.marche.it. 3. L attribuzione dei tempi assegnati avverrà in esito alla formazione di una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall applicazione dei seguenti criteri: a) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi elencati, in ordine di importanza: 1) gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.; 2) autonomie locali e loro organizzazioni associative; 3) enti ed associazioni politiche e culturali; 4) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 5) gruppi etnici e linguistici; 6) confessioni religiose - loro articolazioni regionali; 7) sindacati nazionali- loro articolazioni regionali; 8) movimenti politici; 9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli Provinciali e Comunali; b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche da affrontare nel programma e attualità dell argomento proposto; c) precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota; 4. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procederà per sorteggio. Il CO.RE.COM. si riserva la facoltà di verificare l appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti previsti dai precedenti punti 2) e 3).

5. In allegato ai piani trimestrali sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni. 6.La deliberazione del CO.RE.COM., di approvazione dei Piani trimestrali, è trasmessa, per l esecuzione, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sede regionale per le Marche e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l accesso. 7.Le trasmissioni per l'accesso andranno in onda nei seguenti orari: ogni martedì ore 8.30-9.00 TV RAI 3 e ogni sabato dalle ore 14.00-14.25 su Onde Medie Radio RAI 2. Art. 6 (Registrazione dei programmi) 1. La registrazione dei programmi ammessi all accesso potrà essere effettuata con mezzi propri esterni alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Per le trasmissioni televisive la Rai può, eventualmente, mettere a disposizione uno studio per una ripresa generica e, quindi, non espressamente arredato per la registrazione, si consiglia di realizzare una cassetta preregistrata. Per le trasmissioni radiofoniche è possibile portare una cassetta preregistrata. Per eventuali registrazioni in studio è preferibile un dialogo o una conversazione. 2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio dovrà consegnarlo alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data della trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza prescritta dalla Legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al CO.RE.COM per le decisioni conseguenti. 3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, quest ultima provvederà a prendere gli opportuni accordi operativi con i soggetti ammessi all accesso per il relativo trimestre. Art. 7 (Esecuzione del Piano trimestrale) 1. Il CO.RE.COM. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall ammissione all accesso nonché dalle disposizioni di cui al penultimo comma dell articolo 6 della Legge 103/75. 2. I soggetti ammessi all accesso radiofonico o televisivo nei Piani trimestrali possono presentare al CO.RE.COM. esposti o osservazioni circa l attuazione del Piano o le eventuali difficoltà insorte nell esercizio dell accesso. Art. 8 (Sanzioni) 1.Il CO.RE.COM., qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può annullare la messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente. Art.9 (Entrata in vigore) 1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 2.Di esso sarà assicurata adeguata diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal CO.RE.COM..

SCHEMA DI DOMANDA PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DOMANDA PER L ACCESSO A TRASMISSIONI RADIOFONICHE SU ONDE MEDIE DOMANDA PER L ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE (Barrare solo la voce che interessa) AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) delle Marche Corso Stamira, 49 60121 Ancona (denominazione per esteso e sigla dell organizzazione richiedente) facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall articolo 6 della legge 103/1975: gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc. autonomie locali e loro organizzazioni associative enti e associazioni politiche e culturali associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute gruppi etnici e linguistici confessioni religiose loro articolazioni regionali sindacati nazionali loro articolazioni regionali movimenti politici partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e/o nei Consigli Provinciali e Comunali (specificare) con sede in via. cap. recapito telefonico rappresentato da (nominativo del legale rappresentante) nat..a.. il e residente in via.. cap tel....

nella sua qualità di CHIEDE ai sensi del primo comma dell articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell apposito Regolamento del CO.RE.COM. delle Marche, di usufruire dell accesso alla programmazione radiofonica televisiva Dati sulla consistenza organizzativa. Il richiedente comunica le seguenti informazioni: 1. Data di costituzione 2. Figura giuridica. (associazione di fatto, persona giuridica, ecc.) 3. Principali organi statutari.. (assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.) 4. L attività del richiedente si svolge in ambito Regionale Provinciale Comunale Altro (Specificare: es. quartiere, fabbriche, scuola, ecc.) 5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale (es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc) Eventuali attività editoriali (indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne) 6. Eventuali attività di formazione e di informazione (corsi, seminari, convegni, ecc.) 7. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione, ecc.

8. Eventuali altre attività Programma proposto 9. Titolo del programma (Anche se provvisorio) 10. Contenuto in sintesi 11. Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente: sotto il profilo sociale. sotto il profilo politico sotto il profilo culturale. sotto il profilo della consistenza organizzativa. 12. Eventuali altri elementi sul contenuto del programma 13. Eventuali iniziative del richiedente, in atto o in progetto, relative all argomento che si vuole trattare 14. Il programma interessa, a giudizio del richiedente: il pubblico in generale particolari categorie di pubblico (indicare quali)

15. La richiesta di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste? no sì quali periodo previsto. 16. Il programma prevede in linea di massima: dibattito (numero previsto di persone ) interviste inchieste, documentari intervento di una sola persona altre forme espressive (specificare quali...) Se ci sono dibattiti, interviste e richieste, precisare se si prevede di fare esprimere: solo persone interne all organizzazione richiedente anche persone esterne all organizzazione richiedente (quali..) Firma del legale rappresentante dell organizzazione richiedente.*. (* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido [L. 127/97 art. 3])

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITA DEL PROGRAMMA DELL ACCESSO RICHIESTO DA: Ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera b), del Regolamento per l accesso radiotelevisivo l organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, il/la Sig.. nat.. a. il... residente in... via. cap..... che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificabili come dati sensibili e dichiara altresì di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all organismo qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta. Firma per accettazione del responsabile del programma proposto *. (* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido (L. 127/97 art. 3)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO Ai sensi dell articolo 1 del Regolamento per l accesso radiotelevisivo, la richiesta di accesso deve essere indirizzata al CO.RE.COM. delle Marche e deve contenere: a) l indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione del suo legale rappresentante accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, Art. 3; b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l accettazione da parte della medesima con sottoscrizione effettuata con le modalità di cui al punto a) (la persona indicata al punto b) può coincidere con quella indicata al punto a); c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto; d) l indicazione, ai sensi del terzo comma dell articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto; e) l indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma; f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione. Il richiedente deve, inoltre, allegare i seguenti documenti: 1) copia dello Statuto dell Ente, Istituto o Associazione; 2) copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabili; 3) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell Ente, Istituto o Associazione; 4) elenco e documentazione delle attività svolte dall Ente, Istituto o Associazione, negli ultimi 24 mesi, in relazione al contenuto del programma proposto. NOTA: I documenti di cui ai punti 1,2,4, qualora non fossero intervenute variazioni, saranno ritenuti validi anche per eventuali successive richieste di accesso.