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Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007 2013 Obiettivo 1 Convergenza PIANO OPERATIVO FORMEZ PA 2010 PON "Governance e Azioni di Sistema", Asse E Capacità istituzionale Asse G Assistenza tecnica Progetto R.INNO.VA La riforma della Pubblica Amministrazione per innovare le organizzazioni e valutare le performances Il Decreto Legislativo n. 150 del 2009 per gli Enti Locali Tempi e contenuti per l'adozione e l'adeguamento

ISTITUTI DI DIRETTA APPLICAZIONE Ai sensi del primo comma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell articolo 11, commi 1 e 3. Ai sensi del primo comma dell'art. 11 La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensdi dell'art. 117, secondo commz, lett. m), della Costituzione. Ai sensi del terzo comma dell'art. 11 Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. ISTITUTI CHE RICHIEDONO ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI ED ENTI LOCALI PRESENTI NEL TITOLO II MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1. ISTITUTI CHE RICHIEDONO ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE REGIONI ED ENTI LOCALI PRESENTI NEL TITOLO III MERITO E PREMI Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1. 2

mese di gennaio Ai sensi dell'art. 10: L'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione deve (ai sensi dell'art. 15 co. 2 lett d) definire il Programma Triennale della Trasparenza e l'integrità di cui all'art. 11. Quest'obbligo comporta, ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett a che l'organo di indirizzo politico amministrativo rediga annualmente entro il 31 gennaio un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Ai sensi dell'art. 24...le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1 gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Ai sensi dell'art. 30 Dal 1 gennaio 2011 i sistemi di valutazione approntati dagli OIV devono essere operativi. Ai sensi dell'art. 65, se entro il 31 dicembre 2010 le parti non si adeguano alla ripartizione tra legge e contratti, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. mese di aprile Ai sensi dell'art. 21 Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente. Ai sensi dell'art. 30 Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo 3

strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. NBB: l'art. 16 non riporta quale norma di diretta applicazione l'art. 14, né tanto meno la riporta quale norma cui adeguarsi (vedi commi 1 e 2 dell'art. 16 ove non vi è traccia dell'art. 14). Allo stato non vi è obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2010). Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: a) il terzo periodo dell articolo 1, comma 2, lettera a) ovvero Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8 ; b) l articolo 1, comma 6 ovvero Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti cosi' segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; c) l articolo 5 ovvero la valutazione del personale con incarico dirigenziale; d) l articolo 6, commi 2 e 3 ovvero Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli ; e) l articolo 11, comma 3 Qualita' dei servizi pubblici Le iniziative di coordinamento, supporto 4

operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti mese di maggio Ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 150 che modifica l'art. 40 bis Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica. mese di giugno Ai sensi dell'art. 10, le amministrazioni pubbliche (cioè l'organo di indirizzo politico amministrativo) adottano un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. mese di luglio Ai sensi dell'art. 30 comma 3 In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1 gennaio 2011. NBB: l'art. 16 non riporta quale norma di diretta applicazione l'art. 14, né tanto meno la riporta quale norma cui adeguarsi (vedi commi 1 e 2 dell'art. 16 ove non vi è traccia dell'art. 14). Allo stato non vi è obbligo per gli enti locali di 5

adeguamento entro il 31 dicembre 2010). mese di novembre Ai sensi dell'art. 65 Le elezioni relative al rinnovo degli organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. NBB: In realtà L'11 aprile 2011 è stata raggiunta all'aran l'intesa per la definizione di un protocollo per la predisposizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego. L'intesa prevede un percorso teso a modificare gli accordi quadro sul regolamento RSU e a definire i nuovi comparti di contrattazione secondo la legge Brunetta. Il percorso dovrà concludersi entro il 12 dicembre 2011, in caso contrario scatterà una clausola di garanzia per definire il calendario delle elezioni. La clausola prevede la votazione dal 5 al 7 marzo 2012, nella quale saranno coinvolte circa 40mila Amministrazioni, scuole comprese. mese di dicembre Ai sensi dell'art. 16 comma 2 Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3 (Principi generali), 4, (Ciclo di gestione della performance), 5 comma 2, (Obiettivi e indicatori ) 7, (Sistema di misurazione e valutazione della performance) 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale) e 15, comma 1 (Responsabilità dell organo di indirizzo politico amministrativo). Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1. Ai sensi dell'art. 31 comma 4 Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e 6

degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale. Ai sensi dell'art. 31 comma 5 Entro il 31 dicembre 2011, gli enti locali, nell esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi dell'art. 65 comma 1 Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del decreto (Merito e premi) Ai sensi del 4 comma dell'art. 65, per il comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 (comma 1: entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. Comma 2: in caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili) sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 7

2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. 5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. NBB: In caso di mancato adeguamento anche per queste date i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia e non sono ulteriormente applicabili. 8