Le disposizioni per gli enti locali contenute nel D. L. 10 ottobre 2012 n. 174

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le disposizioni per gli enti locali contenute nel D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 13 Ottobre 2012 Carlo Rapicavoli È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali. Gli articoli 1 e 2 dettano disposizioni in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali e di riduzione dei costi della politica nelle Regioni. L art. 3 del D. L. 174/2012 introduce rilevanti modifiche al Testo Unico degli Enti Locali. Di seguito le principali disposizioni di interesse per gli enti Locali. CONTROLLI INTERNI Il decreto Legge rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che l Amministrazione deve disciplinare, nella propria autonomia normativa ed organizzativa, tenendo conto dei seguenti punti fondamentali: 1) Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 2) I soggetti che partecipano al sistema dei controlli: il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti responsabili dei servizi, le unità di controllo (controllo di gestione). Il sistema di controllo deve: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; c) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché l attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) Verificare, attraverso la redazione del bilancio consolidato, l efficienza e l economicità degli organismi gestionali esterni dell Ente; e) Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell Ente. TIPOLOGIE DEI CONTROLLI 1) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sono soggette a controllo le determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. Il controllo è preventivo e successivo.

a) CONTROLLO PREVENTIVO Il controllo preventivo è esercitato dal Dirigente responsabile del servizio cui compete l emanazione dell atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. b) CONTROLLO SUCCESSIVO Il controllo successivo, sotto la direzione del Segretario Generale, si esercita, secondo modalità da definire, attraverso una selezione casuale degli atti effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente dal Segretario ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale o Provinciale. 2) CONTROLLO STRATEGICO Il controllo strategico, coordinato dal Direttore Generale, è finalizzato alla rilevazione: a) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; b) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; c) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; d) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa; e) degli aspetti socio-economici. Vanno predisposti rapporti periodici da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale o Provinciale secondo modalità da definire con il Regolamento. 3) CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE Va definito un sistema di controlli sulle società partecipate, attraverso la preventiva definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi e l organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. In caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati vanno individuate le opportune azioni correttive, anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell ente. I risultati complessivi della gestione sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 4) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del servizio finanziario e la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, con il coinvolgimento attivo della Giunta, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti secondo le rispettive responsabilità. Le modalità del controllo vanno disciplinati dal Regolamento; il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell articolo 81 della Costituzione. 5) CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI Il Presidente della Provincia o il Sindaco, tramite il Direttore Generale, trasmette semestralmente alla Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull efficacia e sull adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti; il referto è trasmesso anche al Presidente del Consiglio Provinciale o Comunale. La Corte dei Conti è chiamata a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, il funzionamento dei

controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio nonché il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione e pianificazione dell ente. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, secondo i principi propri dell azione di responsabilità di cui alla Legge 20/1994, irrogano ai responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento della commissione della violazione. 6) TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI Le modalità di controllo interno prima elencate vanno definite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale o Comunale e rese operative entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (10 gennaio 2013), dandone comunicazione al Prefetto e alla Corte dei Conti. In caso di mancato rispetto del termine, il Prefetto invita formalmente ad adempiere entro i successivi sessanta giorni, trascorsi infruttuosamente i quali si avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE La nuova formulazione dell art. 49 prevede che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente (non più quindi solo quando comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata come finora previsto), del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il nuovo testo del comma 2-bis dell art. 109 del T. U. prevede una tutela rafforzata del Responsabile del Servizio Finanziario il cui incarico, prima della scadenza, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell esercizio delle funzioni assegnate con provvedimento del Presidente, previo parere obbligatorio del Ministero dell Interno e del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell esercizio di tali funzioni agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa e dagli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. COLLEGIO DEI REVISORI A decorrere dal primo rinnovo dell organo di revisione e sulla base delle modalità che saranno fissate da un decreto ministeriale, da adottare entro 120 giorni, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto di concerto dai Ministri dell Interno e dell Economia tra i dipendenti dei rispettivi ministeri. Sono inoltre introdotti ulteriori pareri obbligatori del Collegio dei Revisori, rispetto a quanto oggi previsto,

in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazione di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci (10) giorni dall ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento consiliare è adottato entro trenta (30) giorni dalla proposta da parte della Giunta. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE Viene stabilito che il gettito dell IPT, a prescindere dal luogo dove avviene il trasferimento di proprietà del veicolo, è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. OBBLIGHI DI TRASPARENZA Occorre disciplinare con il Regolamento le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento o intestazioni fiduciarie. Vanno previste sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all onere di pubblicazione, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. ALTRE DISPOSIZIONI 1) La metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all amministrazione; 2) È introdotta una nuova disciplina per la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell ente e sanzioni per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto; 3) È prevista la possibilità per il Commissario per la revisione della spesa di avvalersi dei servizi ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato per lo svolgimento di analisi sulla spesa effettuata dagli enti locali; 4) Vengono ridefiniti ruoli e compiti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti; 5) Viene disciplinato l effettivo passaggio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione

dell albo di segretari comunali e provinciali al Ministero dell Interno. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali. Gli articoli 1 e 2 dettano disposizioni in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali e di riduzione dei costi della politica nelle Regioni. L art. 3 del D. L. 174/2012 introduce rilevanti modifiche al Testo Unico degli Enti Locali. Di seguito le principali disposizioni di interesse per gli enti Locali. CONTROLLI INTERNI Il decreto Legge rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che l Amministrazione deve disciplinare, nella propria autonomia normativa ed organizzativa, tenendo conto dei seguenti punti fondamentali: 1) Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 2) I soggetti che partecipano al sistema dei controlli: il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti responsabili dei servizi, le unità di controllo (controllo di gestione). Il sistema di controllo deve: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; c) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché l attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) Verificare, attraverso la redazione del bilancio consolidato, l efficienza e l economicità degli organismi gestionali esterni dell Ente; e) Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell Ente. TIPOLOGIE DEI CONTROLLI 1) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sono soggette a controllo le determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. Il controllo è preventivo e successivo. a) CONTROLLO PREVENTIVO Il controllo preventivo è esercitato dal Dirigente responsabile del servizio cui compete l emanazione dell atto, che deve attestare, con apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. b) CONTROLLO SUCCESSIVO Il controllo successivo, sotto la direzione del Segretario Generale, si esercita, secondo modalità da definire, attraverso una selezione casuale degli atti effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente dal Segretario ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti,

al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale o Provinciale. 2) CONTROLLO STRATEGICO Il controllo strategico, coordinato dal Direttore Generale, è finalizzato alla rilevazione: a) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; b) dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; c) delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; d) della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa; e) degli aspetti socio-economici. Vanno predisposti rapporti periodici da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale o Provinciale secondo modalità da definire con il Regolamento. 3) CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE Va definito un sistema di controlli sulle società partecipate, attraverso la preventiva definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi e l organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. In caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati vanno individuate le opportune azioni correttive, anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell ente. I risultati complessivi della gestione sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 4) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione del Responsabile del servizio finanziario e la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, con il coinvolgimento attivo della Giunta, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti secondo le rispettive responsabilità. Le modalità del controllo vanno disciplinati dal Regolamento; il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell articolo 81 della Costituzione. 5) CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI Il Presidente della Provincia o il Sindaco, tramite il Direttore Generale, trasmette semestralmente alla Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull efficacia e sull adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti; il referto è trasmesso anche al Presidente del Consiglio Provinciale o Comunale. La Corte dei Conti è chiamata a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio nonché il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione e pianificazione dell ente. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, secondo i principi propri dell azione di responsabilità di cui alla Legge 20/1994, irrogano ai responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento della commissione della violazione. 6) TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI Le modalità di controllo interno prima elencate vanno definite con apposito Regolamento approvato dal

Consiglio Provinciale o Comunale e rese operative entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (10 gennaio 2013), dandone comunicazione al Prefetto e alla Corte dei Conti. In caso di mancato rispetto del termine, il Prefetto invita formalmente ad adempiere entro i successivi sessanta giorni, trascorsi infruttuosamente i quali si avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE La nuova formulazione dell art. 49 prevede che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente (non più quindi solo quando comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata come finora previsto), del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il nuovo testo del comma 2-bis dell art. 109 del T. U. prevede una tutela rafforzata del Responsabile del Servizio Finanziario il cui incarico, prima della scadenza, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell esercizio delle funzioni assegnate con provvedimento del Presidente, previo parere obbligatorio del Ministero dell Interno e del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell esercizio di tali funzioni agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa e dagli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. COLLEGIO DEI REVISORI A decorrere dal primo rinnovo dell organo di revisione e sulla base delle modalità che saranno fissate da un decreto ministeriale, da adottare entro 120 giorni, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto di concerto dai Ministri dell Interno e dell Economia tra i dipendenti dei rispettivi ministeri. Sono inoltre introdotti ulteriori pareri obbligatori del Collegio dei Revisori, rispetto a quanto oggi previsto, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazione di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei

tributi locali. LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci (10) giorni dall ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento consiliare è adottato entro trenta (30) giorni dalla proposta da parte della Giunta. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE Viene stabilito che il gettito dell IPT, a prescindere dal luogo dove avviene il trasferimento di proprietà del veicolo, è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. OBBLIGHI DI TRASPARENZA Occorre disciplinare con il Regolamento le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento o intestazioni fiduciarie. Vanno previste sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all onere di pubblicazione, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. ALTRE DISPOSIZIONI 1) La metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all amministrazione; 2) È introdotta una nuova disciplina per la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell ente e sanzioni per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto; 3) È prevista la possibilità per il Commissario per la revisione della spesa di avvalersi dei servizi ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato per lo svolgimento di analisi sulla spesa effettuata dagli enti locali; 4) Vengono ridefiniti ruoli e compiti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti; 5) Viene disciplinato l effettivo passaggio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell albo di segretari comunali e provinciali al Ministero dell Interno. TAG: Finanziamento, articoli aziende, articoli professionisti, amministrativo, pubblico, diritto regionale e degli enti locali Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,

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