Il termine per l'impugnazione della sentenza

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Il termine per l'impugnazione della sentenza di Angelo Buscema Pubblicato il 2 ottobre 2010 la presentazione di un istanza di correzione dell impugnata sentenza, non notificata, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine breve per l impugnazione? La proposizione del ricorso per correzione della sentenza ed i relativi atti connessi al procedimento ex artt. 286 e seguenti del codice di procedura civile non possono costituire elementi idonei a far decorrere il termine breve per l impugnazione della sentenza, non ricorrendo nella specie la notificazione di un atto come previsto dall art. 326, capoverso, del codice di procedura civile, che non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, come la presentazione dell istanza per il procedimento di correzione della sentenza. Ai fini della decorrenza del termine breve per la impugnazione della sentenza, la notificazione della stessa, non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti (si pensi il ricorrente che precedentemente alla proposizione dell impugnazione abbia proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza); in particolare,nell ipotesi in cui, pendente il termine per impugnare la sentenza della C.T. Regionale con ricorso per cassazione, sia stato proposto alla stessa C.T. ricorso per correzione della sentenza medesima ai sensi degli articoli 287 e 288 del c.p.c., la proposizione di tale ricorso non costituisce atto equipollente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnarla in sede di legittimità.tale importante assunto è stato precisato dalla recente ordinanza n. 19199 dell 8 settembre 2010 della Corte di Cassazione.Occorre precisare, al riguardo che: 1

a) Il procedimento di correzione richiede l istanza di parte, non essendo ammissibile una correzione d ufficio. Legittimate sono tutte le parti anche quelle a cui vantaggio si rivolgono l errore o l omissione materiale. L istanza va proposta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza da correggere. b) L ordinanza che dispone la correzione di una sentenza, configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisorio e come tale non impugnabile; resta ferma la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi del combinato disposto dell articolo 288 del c.p.c. e dell articolo 325 del c.p.c., con la previsione della decorrenza dei termini ordinari d impugnativa della stessa dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione. I vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una sentenza che ha natura amministrativa e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso proposto a norma dell art. 111 Cost. si traducono in vizi della sentenza corretta, sicché devono essere fatti valere con l impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto. L articolo 288 del c.p.c. comporta una riapertura dei termini d impugnazione per le parti corrette della sentenza: la notificazione d ufficio dell ordinanza di correzione fa decorrere il termine ordinario d impugnazione avverso la sentenza corretta. Per tale impugnazione è prevista la riapertura del termine per impugnare che, tuttavia, non si verifica quando il provvedimento di correzione riguarda una semplice rettifica, che non altera il contenuto logico-giuridico della sentenza (Corte di Cassazione sentenza n. 192 dell 11 gennaio 1999): l impugnabilità non realizza un inammissibile estensione del potere d impugnazione avverso una sentenza passata in giudicato (Cass. sentenza n. 7486 del 30 luglio 1988). Il disposto di cui all art. 288, qc. 4, c.p.c. secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull effettivo contenuto della decisione e non già quando l errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in 2

sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un eventuale correzione dell errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell impugnazione (Cass. civ. Sez. lavoro, 11 settembre 2009, n. 19668). L impugnabilità della sentenza corretta mira a verificare se è stato violato il giudicato ormai formatosi, nel caso in cui il procedimento di correzione è stato utilizzato per incidere su errori di giudizio (Cass. sentenza n. 4096 del 3 maggio 1996). c) In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell art. 177, c. 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull istanza di correzione di una sentenza all esito del procedimento regolato dall art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 14-03-2007, n. 5950). 3

2 ottobre 2010 Angelo Buscema CASSAZIONE, Sez. trib., Ord. n. 19199 del 22 giugno 2010 (dep. 8 settembre 2010) Fatto e diritto Ritenuto che l Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell Abruzzo n. 148/1/07, depositata in data 11 marzo 2008, con la quale è stato parzialmente accolto l appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di L Aquila la quale aveva rigettato un ricorso del contribuente avverso l accertamento relativo a imposte Irpef ed Ilor per l anno 1995; ritenuto che X resiste con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale; ritenuto che vanno riuniti il ricorso principale, proposto dall Agenzia e quello incidentale proposto dal contribuente in quanto proposti avverso la medesima sentenza; ritenuto che il controricorrente ha eccepito l inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica, sulla base del rilievo che la presentazione, da parte 4

dell ufficio, di un istanza di correzione dell impugnata sentenza, non notificata, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, avrebbe fatto decorrere il termine breve per l impugnazione facendolo scadere il 22 giugno 2008 con conseguente tardività del ricorso notificato il 3 febbraio 2009; ritenuto che il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell art. 326 c.p.c. e che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la proposizione del ricorso per correzione della sentenza ed i relativi atti connessi al procedimento ex artt. 286 e seguenti citati non possono costituire elementi idonei a far decorrere il termine breve per l impugnazione della sentenza, non ricorrendo nella specie la notificazione di un atto come previsto dall art. 326, capoverso, c.p.c., che non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, come la presentazione dell istanza per il procedimento di correzione della sentenza (cfr. Cass. n. 4945/1996, Cass. n. 8858/2002, SS.UU. n. 13431/2006); ritenuto pertanto che deve essere disattesa l eccezione in esame; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell art. 132 c.p.c. in relazione all art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c. è concluso dal seguente quesito: dica la Corte se sia viziata di nullità per contraddizione tra motivazione e dispositivo la sentenza della Commissione tributaria regionale che, dopo aver dichiarato in motivazione di aderire alle conclusioni rese dal Ctu designato per esaminare i 5

presupposti in base ai quali l ufficio aveva determinato il maggior reddito imponibile abbia affermato nel dispositivo che l importo così stimato identifica l intero imponibile tassabile anziché il maggior reddito accertato ; ritenuto che, in esito alla perizia espletata, riguardante l accertamento del maggior reddito da sommarsi all imponibile dichiarato pari a lire 57.448.000, il Ctu aveva concluso che l ammontare dei movimenti bancari rilevati dall Ufficio risultasse privo di giustificazioni nella misura di lire 167.350.000 costituendo conseguentemente reddito imponibile da sommarsi a quello dichiarato; ritenuto che la dichiarata adesione alle conclusioni del Ctu, da parte della Commissione tributaria regionale, contrasta irragionevolmente con il dispositivo della sentenza che determina invece in complessive lire 167.350.000 l imponibile relativo all imposta 1995; considerato che non è consentito individuare la statuizione del giudice di secondo grado attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e che pertanto che si configura la nullità della sentenza impugnata, per la sua inidoneità a consentire l individuazione del concreto comando giudiziale; ritenuto invece manifestamente infondato il ricorso incidentale articolato in un unico motivo, basato sull asserita motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo, concluso con il seguente momento di sintesi: dica la Corte se possa ritenersi viziata da motivazione insufficiente o contraddittoria la sentenza di appello che ha ritenuto frutto di evasione fiscale l importo di lire. 107.700.000 6

transitato sui conti correnti del contribuente, importo le cui giustificazioni sono state ritenute possibili dal Ctu ; ritenuto infatti che la censura non coglie nel segno trascurando che la Commissione tributaria regionale, facendo proprie le considerazioni del Ctu e condividendole, ha escluso che l operazione contestata dalla Guardia di finanza potesse essere stata svolta secondo le modalità indicate dal contribuente, trattandosi di modalità possibili soltanto in astratto ma assolutamente non riscontrate, documentalmente, in termini di rassicurante certezza; ritenuta conseguentemente l insussistenza del vizio di motivazione dedotto, configurabile solo quando nel ragionamento del giudice di merito esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; ritenuto, in conclusione, che meritando accoglimento il primo motivo di impugnazione, assorbito il secondo, il ricorso principale può essere accolto in quanto manifestamente fondato mentre deve essere invece rigettato il ricorso incidentale in quanto manifestamente infondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo e del ricorso accolto; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa debba essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell Abruzzo, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. 7

P.Q.M. la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo e del ricorso accolti con rinvio anche per le spese ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell Abruzzo. 8