Ultimi orientamenti sulla correzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie
|
|
- Rosa Giorgiana Cavaliere
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ultimi orientamenti sulla correzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie di Carmela Lucariello Pubblicato il 23 febbraio 2008 Intervento del giudice di merito tributario L ordinanza n. 15 del 10 settembre 2007 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 14 ha disposto la correzione di una sentenza precedentemente pronunciata dalla stessa sezione sostituendo il dispositivo la commissione accoglie l appello dell ufficio con la commissione respinge l appello dell ufficio e disponendo l annotazione della ordinanza stessa a margine della sentenza corretta ai sensi del secondo comma dell articolo 288 del cpc. Procedimento di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c. Orbene, il procedimento di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c., ammesso nel processo tributario (1) ex articolo 1 secondo comma del dlgs 546/92, è diretto non a decidere una controversia bensì solo ad eliminare un errore commesso nell esposizione di quanto deciso, senza investire il processo formativo del convincimento del giudice. La sentenza, una volta corretta, resta del tutto inalterata nella sua portata precettiva; l istituto della correzione della sentenza non comprende, infatti, il vizio della volontà del giudice, gli errori di giudizio e gli errori nella formazione del giudizio. Errore materiale 1
2 L errore materiale (2) è quello che interviene non nella formazione del giudizio, ma nella semplice formazione della sentenza (si pensi alla sentenza in cui è trascritto il solo cognome di un membro della C.T.). Esso non da luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione, che non integra alcuna impugnazione. Errore di fatto Esso si distingue dall errore di fatto che, ai sensi dell articolo 395 n. 4) del c.p.c., provoca l impugnazione per revocazione e si risolve in una divergenza tra ciò che è dalla sentenza e la realtà processuale. Mentre l errore materiale non provoca la nullità della sentenza e può essere corretto in ogni tempo, secondo la procedura di cui all articolo 287 del c.p.c., l errore revocatorio può essere fatto valere entro gli stretti tempi previsti per la revocazione. Gli errori correggibili, mediante il procedimento di correzione di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c., non riguardano la sostanza del giudizio. Gli errori correggibili consistono in una divergenza fortuita tra l idea e la rappresentazione, in una mera disattenzione o svista nella redazione della sentenza rilevabile ictu oculi. La necessità o l opportunità di un indagine sulla volontà del giudice esclude la materialità. Contrasto tra la motivazione e il dispositivo Costituisce causa di nullità della sentenza il contrasto tra la motivazione e il dispositivo, per l inidoneità del provvedimento a consentire l individuazione del concreto comando giudiziale. L insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non consente di utilizzare il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c. ma configura la nullità della sentenza per la sua inidoneità a consentire l individuazione del concreto comando giudiziale (3). 2
3 Criteri guida I criteri guida per distinguere le ipotesi di nullità da quelle in cui è consentita la correzione (4) della pronuncia sono i seguenti (vd. Cassazione sentenza n del 28 luglio 2006.): Ove vi sia un insanabile contraddittorietà fra le diverse parti della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione (Sent. n del 24 gennaio 2006 dep. il 19 luglio 2006 della Corte Cass., Sez. tributaria). Ove, invece, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (ad esempio, di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) non integra un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, allora è consentito attivare la procedura di correzione, mentre non occorre l impugnazione. L errore materiale è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (in questo senso, Cassazione, sentenza n del 2004). Il procedimento di correzione Il procedimento di correzione richiede l istanza di parte, non essendo ammissibile una correzione d ufficio. Legittimate sono tutte le parti anche quelle a cui vantaggio si rivolgono l errore o l omissione materiale. L istanza va proposta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza da correggere. Secondo l orientamento prevalente, 3
4 sono correggibili anche le sentenze delle C.T. Provinciali non appellate ma ancora appellabili. Peraltro, si afferma che una volta proposto l atto d appello, contenente l istanza di correzione, spetta alla C.T. Regionale esaminare la correzione della sentenza di primo grado prima dell esame dell impugnativa vera e propria che, viceversa, è rivolta alla riforma della sentenza di primo grado; una volta proposto l appello la correzione non è più ammissibile dinanzi alla C.T. Provinciale in quanto pienamente assorbita dall appello: l appello assorbe ogni errore in cui è caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame. L errore materiale contenuto nella decisione di primo grado, ancorché correggibile da parte della stessa C.T. Provinciale, può anche essere corretto mediante pronuncia emessa dalla C.T. Regionale a seguito dell atto d appello. È ammissibile la correzione della sentenza della C.T. Regionale da parte della stessa (5). Nell ipotesi d accordo delle parti in merito alla istanza, il Presidente della C.T. provvede con decreto, che non va notificato: il decreto presidenziale è annotato in calce alla sentenza da correggere; se non c è l accordo è necessario l instaurazione del contraddittorio e sull istanza si provvede con ordinanza, che va notificata, d ufficio, alle parti: l ordinanza si annota sull originale del provvedimento. Natura del provvedimento di correzione Il provvedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e carattere ordinatorio: è ammissibile la revocabilità e la modificabilità del provvedimento di correzione. L ordinanza che dispone la correzione di una sentenza, configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisorio e come tale non impugnabile; resta ferma la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi del combinato disposto dell articolo 288 del c.p.c. e dell articolo 325 del c.p.c., con la previsione 4
5 della decorrenza dei termini ordinari d impugnativa della stessa dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione (6). Riapertura termini d appello L articolo 288 del c.p.c. comporta una riapertura dei termini d appello per le parti corrette della sentenza di primo grado: la notificazione d ufficio dell ordinanza di correzione fa decorrere il termine ordinario d impugnazione avverso la sentenza corretta. Per tale impugnazione è prevista la riapertura del termine per impugnare che, tuttavia, non si verifica quando il provvedimento di correzione riguarda una semplice rettifica, che non altera il contenuto logico-giuridico della sentenza (Corte di Cassazione sentenza n. 192 dell 11 gennaio 1999): l impugnabilità non realizza un inammissibile estensione del potere d impugnazione avverso una sentenza passata in giudicato (Cass. sentenza n del 30 luglio 1988). L impugnabilità della sentenza (7) corretta mira a verificare se è stato violato il giudicato ormai formatosi, nel caso in cui il procedimento di correzione è stato utilizzato per incidere su errori di giudizio (Cass. sentenza n del 3 maggio 1996). Carmela Lucariello 25 Gennaio 2008 Note 1) L articolo 1, secondo comma, del D.lg. 546/92, così recita i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. 5
6 2) Si ha errore materiale correggibile con la procedura di cui agli artt. 287, 288 del codice di procedura civile quando si verifichi una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una svista o da una disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (a differenza dell error in iudicando deducibile ex art. 360 del codice di procedura civile e dell errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, del codice di procedura civile (Ord. n. 8 del 3 luglio 2007 dep. il 3 luglio 2007 della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XXXIV) 3) La Suprema corte di cassazione con sentenza. N del 19 luglio 2006 ha precisato che: il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sull idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale L ipotesi in cui è consentita la correzione dell errore materiale, attraverso il ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, invece, è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni. 4) La Corte di cassazione, con la sentenza n del 13 maggio 2004, ha statuito che la sottoscrizione del giudice costituisce requisito formale essenziale della sentenza, per cui la relativa omissione, anche se causata da mera dimenticanza, comporta la nullità, assoluta e insanabile della sentenza, equiparabile all inesistenza, per la quale non si può pertanto portare riparo con la procedura di correzione. In buona sostanza, la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che, solo con esso, acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza pur involontaria rende di per sé nulla insanabilmente la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa 6
7 ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali, né tanto meno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che emessa la pronunzia ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Tale nullità va invece accertata e dichiarata in sede d impugnazione, con conseguente remissione della causa, ai sensi e per gli effetti dell articolo 59, primo comma, lettera e), del Dlgs n. 546/92, al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione carente di sottoscrizione. L omessa sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di uno dei magistrati tenuti alla sottoscrizione determina la nullità insanabile della sentenza restando esclusa l applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali (Cass. sez. 16 novembre 1999 n ). L omessa o inesatta indicazione nell intestazione della sentenza (nella specie: di una commissione tributaria) del nome del difensore di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza, in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito, a norma dell art. 101 c.p.c., altrimenti, vertendosi in un ipotesi di mero errore materiale, questa dà luogo ad una mera irregolarità emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Nell enunciare tale principio la Corte ha escluso la nullità della sentenza della Commissione tributaria anche in considerazione del fatto che la parte ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione alla controparte proprio presso lo studio del difensore del cui nome si lamentava l omessa indicazione, nella decisione impugnata (Cassazione sez. 5 sentenza n del 12 novembre 2003). La sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli art. 287 e 288 del codice di procedura civile, considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d udienza e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del Collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza 7
8 stessa (Sent. N del 13 aprile 2007 dep. il 21 maggio 2007 della Corte Cass., Sez. I civ.). L omissione correggibile consiste nella mancanza di uno o d alcuni elementi della sentenza che non impedisce la comprensione della volizione del giudice. L errore di calcolo emendabile consiste nell erronea utilizzazione delle regole aritmetiche e tale errata utilizzazione risulta direttamente dal provvedimento da correggere. La mancata, incompleta, o inesatta indicazione, nell epigrafe della sentenza, di uno dei soggetti che hanno partecipato al processo non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra motivo di nullità della sentenza stessa ma mero errore materiale emendabile, con la procedura di correzione ex articolo 287 e 288 c.p.c., qualora dal contesto della decisione e degli atti processuali o dei provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile, pertanto, stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Corte di Cassazione sez. II sentenza n del 21 dicembre 1999). Giova osservare che secondo un preciso orientamento del giudice di legittimità è consentito utilizzare la procedura di correzione di errore materiale al fine di sostituire svolgimento del fatto, motivazione e dispositivo di una sentenza (Sent. N. 903 del 16 dicembre 2005 dep. il 18 gennaio 2006 della Corte Cass., Sez. tributaria). 5) La Cassazione non può correggere gli errori materiali, contenuti nella sentenza di merito, essendo giudice di legittimità; nell ipotesi di ricorso per cassazione la richiesta di correzione va presentata al giudice a quo (Cass. sentenza n del 15 giugno 1999; Cass. sentenza n. 490 del 20 gennaio 1999). 6) In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell art. 177, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., a tenore 8
9 del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull istanza di correzione di una sentenza all esito del procedimento regolato dall art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio. (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, , n. 5950). 7) Nell ipotesi in cui, pendente il termine per impugnare la sentenza della C.T. Regionale con ricorso per cassazione, sia stato proposto alla stessa C.T. ricorso per correzione della sentenza medesima ai sensi degli articoli 287 e 288 del c.p.c., la proposizione di tale ricorso non costituisce atto equipollente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnarla in sede di legittimità (in tal senso Corte di Cassazione sentenza n del 23 giugno 2000). ALLEGATO: AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE N. DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
10 ISTANZA DI CORREZIONE DELLA SENTENZA CON L ACCORDO DELLE PARTI (articolo 287 del c.p.c.) Proposta dalla società (C.F ) con sede in. nella persona del proprio rappresentante pro tempore., rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce/in margine al ricorso introduttivo dall avv./dott./rag.. presso il cui studio è elettivamente domiciliata nel giudizio contro l ufficio. PREMESSO che la sentenza n... pronunciata dalla sezione n... e depositata il.. in parziale accoglimento del ricorso introduttivo ha determinato l imponibile nella misura di euro che siffatta statuizione è il risultato di un evidente errore materiale poiché corrisponde in toto a quanto indicato dall ufficio nell avviso di accertamento n... che l errore materiale in questione è riconosciuto anche dall ufficio che concorda nel richiedere la correzione della sentenza sottoscrivendo il presente atto per adesione. CONCLUSIONI Tanto premesso si chiede la correzione della sentenza depositata il. dalla sezione n... con la specificazione dell imponibile di euro.. in sostituzione di quello erroneamente indicato in euro.. Si deposita copia autentica della sentenza n... Firma del difensore Firma di adesione del rappresentante dell ufficio 10
11 11
Sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
Sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Angelo Buscema Pubblicato il 25 settembre 2009 La norma di cui all articolo 398,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
DettagliConseguenze processuali dello spostamento dello studio del difensore domiciliatario non comunicato alla controparte
Conseguenze processuali dello spostamento dello studio del difensore domiciliatario non comunicato alla controparte di Angelo Buscema Pubblicato il 18 febbraio 2008 E ius receptum l assunto secondo cui,
DettagliSul regime processuale dell incompetenza territoriale della adita commissione tributaria
Sul regime processuale dell incompetenza territoriale della adita commissione tributaria di Angelo Buscema Pubblicato il 24 novembre 2008 per l impugnazione degli atti dei concessionari del servizio di
DettagliGli effetti del giudizio di rinvio della Cassazione
Gli effetti del giudizio di rinvio della Cassazione di Antonio Terlizzi Pubblicato il 12 novembre 2011 La Corte di Cassazione non ha alcuna facoltà discrezionale nel decidere la cassazione con o senza
DettagliContrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza civile: ecco come è possibile reagire
Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza civile: ecco come è possibile reagire Il contrasto tra dispositivo e motivazione che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile
DettagliIl regime d invalidità degli atti processuali tributari.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO S.A.F. Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Master sul processo tributario Sesto incontro: Milano, 1 dicembre 201 Schema della relazione
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
DettagliBOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)
BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI) α) COSTITUZIONE DEL RICORRENTE α.1. Termine di costituzione: dies a quo. (Riferimenti normativi = Art. 22, comma 1, primo periodo: «Il ricorrente,
DettagliLa forma dell appello nel nuovo processo tributario
La forma dell appello nel nuovo processo tributario Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario L art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 prevede: 1. Il ricorso in appello contiene l indicazione della commissione
DettagliIn particolare, l art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che la sentenza possa essere revocata quando la stessa sia l effetto di un errore di fatto
1) LA REVOCAZIONE Ai sensi dell art. 64, co.1, del D.Lgs 546/92, contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 426 Anno 2018 Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 11/01/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 533-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,
DettagliCondono tombale e liquidazione della dichiarazione
Condono tombale e liquidazione della dichiarazione di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 14 agosto 2013 Cass., Sez. Trib. Civ. Sentenza 17 gennaio 2013, n. 1113 SENTENZA sul ricorso
DettagliPresentazione...» XVII
INDICE GENERALE Presentazione...» XVII CAPITOLO 1 TECNICA DI REDAZIONE DEL RICORSO E DELLA SENTENZA PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO ALLA LUCE DEL PROTOCOLLO D INTESA TRA LA CORTE DI CASSAZIONE
DettagliSOMMARIO. Parte I Profili generali
SOMMARIO Presentazione... V Parte I Profili generali di Sergio Aprile e Luca Iero Capitolo 1 - La Corte dei conti giudice delle pensioni: origine ed evoluzione 1. L istituzione della Corte dei conti...
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliINDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE AL NUOVO APPELLO CIVILE Claudio Cecchella. Capitolo 1 LE SENTENZE APPELLABILI E LA COMPETENZA
INDICE SOMMARIO XI INTRODUZIONE AL NUOVO APPELLO CIVILE Claudio Cecchella Capitolo 1 LE SENTENZE APPELLABILI E LA COMPETENZA Francesca Ferrandi 1 1. Premessa: l appello di diritto comune 4 2. Il principio
DettagliIL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10934 Anno 2015 Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 27/05/2015 SENTENZA sul ricorso 7815-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliL erronea indicazione della sentenza impugnata rende inammissibile l appello?
L erronea indicazione della sentenza impugnata rende inammissibile l appello? di Angelo Buscema Pubblicato il 22 settembre 2007 Il primo comma dell articolo 53 del dlgs 546/92 così recita «Il ricorso in
DettagliQuando è nullo il mandato nel ricorso tributario?
Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Note a sentenza Il giudice di merito è tenuto ad accertare se la mancata indicazione in calce al ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliINDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO
INDICE GENERALE Premessa.... xv Parte Prima PRINCIPI GENERALI Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione amministrativa.
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliE nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;
DettagliRinuncia in appello: modalità, presupposti ed effetti (a cura Dott. Angelo Buscema)
Rinuncia in appello: modalità, presupposti ed effetti (a cura Dott. Angelo Buscema) La sentenza n. 94, depositata il 3/4 /2007 dalla C.T. Regionale del Lazio sez. 1, dichiara estinto, ex art. 44 del D.lg.
DettagliTRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15
DettagliOnorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.
Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 01.03.2005 n. 820 Il procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della l. 794/1942,
DettagliLa notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento
Liti tributarie: spetta a chi notifica ricercare il nuovo domicilio del legale La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Prefazione........................................ XIII Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione
DettagliPresidenza della Regione Sicilia. Osservatorio Legislativo Interregionale Roma, settembre 2005
Presidenza della Regione Sicilia Ufficio Legislativo e Legale Osservatorio Legislativo Interregionale Roma, 29-30 settembre 2005 Giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale A cura di: Simone
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 11621 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 14/05/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2488-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14338 Anno 2017 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 08/06/2017 ORDINANZA sul ricorso 13948-2016 proposto da: CAPUA GIUSEPPE, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19240 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 28/09/2016 ORDINANZA sul ricorso 16551-2015 proposto da: PALMIER1 VITO, elettivamente domiciliato
DettagliSchemi 14A 14B 14C 17A 17B
INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...
DettagliLA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare
DettagliNulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:
Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone
DettagliEffetto retroattivo della variazione della rendita catastale per effetto di una sentenza tributaria
Effetto retroattivo della variazione della rendita catastale per effetto di una sentenza tributaria di Angelo Buscema Pubblicato il 30 maggio 2007 L Agenzia del Territorio con la risoluzione n. 1 del 27
DettagliIndice-sommario INDICE-SOMMARIO. pag. Premessa alla seconda edizione...
VII INDICE-SOMMARIO pag. Premessa alla seconda edizione... V D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge
DettagliLa rinnovazione della notifica del ricorso in appello
La rinnovazione della notifica del ricorso in appello di Angelo Buscema Pubblicato il 24 maggio 2008 Con la sentenza n. 37 del 29 aprile 2008 la Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 26 ha escluso
DettagliCategoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 9 04.02.2016 Ricorso per Cassazione. Il difetto di procura L inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di procura comporta la condanna
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22093 Anno 2016 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: FEDERICO GUIDO Data pubblicazione: 31/10/2016 ORDINANZA sul ricorso 20852-2015 proposto da: RICUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato
DettagliINDICE SOMMARIO TITOLO VIII DELL ARBITRATO
INDICE SOMMARIO TITOLO VIII DELL ARBITRATO Prefazione... V CAPO I DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 806 Compromesso Le questioni... 1 1. Natura giuridica dell arbitrato.... 4 a) l orientamento
DettagliValidità della procura ad litem
Validità della procura ad litem di Angelo Buscema Pubblicato il 17 settembre 2010 In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e
DettagliRegime processuale della cd. motivazione apparente della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria
Regime processuale della cd. motivazione apparente della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Angelo Buscema in Contenzioso e processo tributario Premessa L articolo 111 della Costituzione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18281 Anno 2018 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 11/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 7302-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PER, P.Iva, con sede in, alla Via, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliSOMMARIO INTRODUZIONE... 1
INTRODUZIONE... 1 CAPITOLO I L I.C.I.... 7 1. Il quadro introduttivo dell imposta... 7 1.1 I soggetti passivi dell I.C.I....7 1.2 Come si determina il valore dell immobile la base imponibile...7 1.3 La
DettagliCons. Stato, A.p., 10 aprile 2012, n. 2 Pres. Coraggio- Rel. De Nictolis; Aviogas c/ Comune di Messina
Cons. Stato, A.p., 10 aprile 2012, n. 2 Pres. Coraggio- Rel. De Nictolis; Aviogas c/ Comune di Messina Giudizio di ottemperanza Ammissibilità- Provvedimenti del giudice ordinario equiparati alla sentenza
DettagliLA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO
LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO A cura di Rosanna Acierno LA PROPOSIZIONE DELL APPELLO (1) L impugnazione della sentenza del giudice di prime cure è ammissibile in presenza dei seguenti requisiti:
DettagliNullità dell'avviso di accertamento notificato a mezzo posta ma firmato digitalmente
Nullità dell'avviso di accertamento notificato a mezzo posta ma firmato digitalmente di Maurizio Villani, Federica Attanasi Pubblicato il 29 maggio 2018 La CTP di Salerno (sez. VI, sentenza depositata
DettagliINDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE
INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie pag. Articolo 1. (Sezioni specializzate - Competenza)... 3
DettagliAppello tributario. Decorrenza termine lungo
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della
DettagliIl "legittimo impedimento" del difensore
Il "legittimo impedimento" del difensore di Antonio Terlizzi Pubblicato il 28 febbraio 2011 La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissata, su istanza della parte interessata,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2314 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 30/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 27875-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001,
DettagliSOMMARIO. Presentazione... Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario
SOMMARIO Presentazione... VII Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario 1. L integrazione del diritto processuale tributario... 1 2. Le norme del codice di procedura
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...
INDICE SOMMARIO Prefazione... Nota del curatore... pag. VII XV CAPITOLO I NOZIONI GENERALI ED EFFICACIA DEL DECRETO D INGIUNZIONE 1. Precedenti legislativi, interventi di riforma e nozioni introduttive...
DettagliINDICE PER ARTICOLI VII
Art. 339. Appellabilità delle sentenze... pag. 1 1. L appello è generalmente esperibile contro provvedimenti aventi la forma di sentenza...» 1 2. La questione del rimedio esperibile avverso i provvedimenti
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti
DettagliL errore revocatorio deve concretarsi nella falsa percezione di un fatto incontrovertibile
Stampa L errore revocatorio deve concretarsi nella falsa percezione di un fatto incontrovertibile admin in Contenzioso e processo tributario Revocazione: cenni La revocazione, disciplinata dagli articoli
DettagliDiritto del contenzioso d impresa. Lezione del 19 novembre 2015 «l appello»
Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 19 novembre 2015 «l appello» Le impugnazioni in generale Gli articoli dal 49 al 51 del DPR 546/92 disciplinano: - le disposizioni generali applicabili alle
DettagliCapitolo III L astensione e la ricusazione I. L astensione obbligatoria II. L astensione facoltativa III. La ricusazione...
Indice PARTE I Capitolo I Il giudice e la giurisdizione tributaria... 3 I. Le Commissioni Tributarie: natura giurisdizionale ed organizzazione... 3 II. La giurisdizione tributaria e la qualificazione della
DettagliGli effetti della mancata riassunzione della controversia rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione Tributaria Regionale
Gli effetti della mancata riassunzione della controversia rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione Tributaria Regionale di Angelo Buscema Pubblicato il 9 giugno 2007 La sentenza n. 40, depositata
DettagliIndice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie
MANUALE DEL PROCESSO TRIBUTARIO AGGIORNATO AL D.M.26 APRILE 2012 Indice generale Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie 1. Gli organi
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C. Data pubblicazione: 15/05/2015 SENTENZA sul ricorso 13755-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliCass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00
La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 25667 Anno 2017 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/10/2017 ORDINANZA sul ricorso 6852-2012 proposto da: MOMENTO MEDICO S.R.L. C.F. 02297790657,
DettagliORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
DettagliSOMMARIO. Introduzione 3
Introduzione 3 CAPITOLO PRIMO IL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE 7 1. Brevi cenni sulla riforma della riscossione 8 2. Il ruolo 9 3. Oggetto e specie dei ruoli 11 3.1 Iscrizione nei ruoli straordinari a carico
DettagliLa mancanza di sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata all Ufficio costituisce causa di inammissibilità dello stesso?
La mancanza di sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata all Ufficio costituisce causa di inammissibilità dello stesso? di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 4 marzo 2015 CORTE
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliINDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI
Introduzione........................................... Autori delle singole parti dell opera.............................. V VII CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Le fonti e gli organi del processo
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA
15316/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ULI_ANA ARMANO - Consigliere
DettagliLA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito
LA CHIUSURA DEL PROCESSO Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito (-) Conciliazione giudiziale (art. 185, 185 bis; 320; 420 c.p.c.) (-) Cessazione della materia
DettagliOpposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini
Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini di Fulvio Graziotto Pubblicato il 26 gennaio 2019 Massima Nei giudizi di opposizione allo stato
DettagliNOTA A CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZE 24 gennaio 2014, nn. 4 e 5 A cura di Stefania Martinez
NOTA A CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZE 24 gennaio 2014, nn. 4 e 5 A cura di Stefania Martinez L Adunanza Plenaria su azione revocatoria ed incompatibilità endoprocessuali Massime Processo
DettagliCass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio
E' territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada - sanzionante il comportamento del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 8832 Anno 2017 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 05/04/2017 SENTENZA sul ricorso 13571-2016 proposto da: LORENZONI GIACOMO C.F. LRNGCM53M27L046S,
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.
Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha indicato in requisiti necessari perchè la eccezione di incompetenza per territorio derogabile sia ammissibile. Invero, ha affermato la Corte, in tema
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliNon si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazione
Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazione Autore: Redazione In: Diritto processuale penale Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,
DettagliLa competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.
Il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Sulla natura del termine stabilito dall art. 7 co. 7 D. Lgs 150/2011. Autore: Maiolino Vincenzo In: Diritto
DettagliCONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 22 dicembre 2009 n. 8627 - Pres. ff. Pozzi, Est. Cacace - Ministero della Giustizia, Comm. Esami Avvocato c/o Corte di Appello Napoli ed altro (Avv. Stato Fedeli)
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 30873 Anno 2017 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BLASUTTO DANIELA Data pubblicazione: 22/12/2017 SENTENZA sul ricorso 1417-2012 proposto da: COMUNE DI SAPONARA, in persona
DettagliIl licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso
Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Novembre2013 Albini 1 La disciplina dell articolo 6 della legge 604/66 Albini 2 Articolo 6 legge 604/66 Il licenziamento deve essere impugnato a pena
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliL udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola
L udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola Udienza ex art. 186 c.p.c.: pronuncia dei provvedimenti Nell udienza ex art. 186 c.p.c. il giudice, sulle domande e sulle eccezioni
DettagliIndice. Processo civile e tutela giurisdizionale. Parte I. Il processo civile. Le tutele giurisdizionali. Premessa alla prima edizione
Premessa alla prima edizione Premessa alla seconda edizione Premessa alla terza edizione Materiali: i casi XI XIII XV XVII Parte I Processo civile e tutela giurisdizionale Capitolo 1 Il processo civile
DettagliRicorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto
Ricorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto Autore: Redazione In: Diritto tributario Ipotesi in cui la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui viene informato il contribuente
Dettagli