Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario?
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1 Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario, Note a sentenza Il giudice di merito è tenuto ad accertare se la mancata indicazione in calce al ricorso da parte della società senza indicazione del legale rappresentante costituisca causa di incertezza assoluta. Decisione: Sentenza n. 5413/2016 Cassazione Civile - Sezione V Classificazione: Civile, Tributario Parole chiave: accertamento - ricorso - mandato senza indicazione del legale rappresentante - incertezza assoluta nullità Il caso. Una società impugnava un avviso di accertamento e il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. 1 di 6
2 In appello, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado perché "privo dell'indicazione personale del legale rappresentante". La società propone ricorso in Cassazione, che lo accoglie e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione per una nuova pronuncia. La decisione. La società contribuente ha fondato il ricorso su quattro motivi, e la Cassazione ritiene fondati i primi due: Con il «primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2 lett. b) e comma 4, d. leg. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che il nome del legale rappresentante era facilmente ricavabile dalla sottoscrizione della procura (chiaramente leggibile) in calce al ricorso e dagli atti del processo nei quali è stato chiaramente indicato (avviso di accertamento, p.v.c., atto di appello dell'agenzia delle Entrate) e che l'inammissibilità si ha solo in presenza di incertezza assoluta ai sensi dell'art. 18, comma 4». La società contesta anche la mancata motivazione: con il secondo motivo «si denuncia insufficiente e/o omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR ha omesso di motivare sul perché la chiara leggibilità della sottoscrizione della procura e il fatto che il nome dell'amministratore unico risultasse da diversi documenti in atti non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge.». 2 di 6
3 La Suprema Corte ritiene di accogliere i primi due motivi, che assorbono gli altri due: «I primi due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati. In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 d. Igs. n. 546 del 1992 la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente, inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo (Cass. n. 6359/2008, n. 6214/00, n. 7804/00). Il giudice di merito, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado sulla base della mera carenza "dell'indicazione personale del legale rappresentante", e della mancata indicazione nel mandato della persona che lo ha conferito, senza indagare se tale carenza costituisse causa di incertezza assoluta (ad esempio verificando se la firma del mandato fosse leggibile o se il legale rappresentante fosse identificabile per il tramite dei documenti di causa, circostanze evidenziate nel secondo motivo di ricorso sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c.), ha violato il suddetto principio di diritto». La società contribuente aveva proposto il ricorso in Cassazione anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, ma la Suprema Corte ritiene inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero per difetto di legittimazione passiva dello stesso. Il Collegio annulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinvia ad altra sezione. Osservazioni. Malgrado la Cassazione abbia più volte precisato che l'inammissibilità del ricorso si ha solo in presenza di certezza assoluta ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo n. 546/1992, la Commissione Tributaria Regionale non ha rilevato che il nome del legale rappresentante era facilmente ricavabile dalla sottoscrizione (chiaramente leggibile) della procura in calce al ricorso e dagli atti del processo (processo verbale di constatazione, atto di accertamento, appello) nei quali è stato chiaramente indicato. 3 di 6
4 Disposizioni rilevanti. DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario Vigente al: TITOLO II - IL PROCESSO Capo I - IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Sezione I - Introduzione del giudizio Art Il ricorso 1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 4 di 6
5 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. 5 di 6
6 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente. 6 di 6
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