REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI.

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI.

COMUNE DI MANDAS PROVINCIA DI CAGLIARI

Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e per la gestione dell'elenco comunale degli Avvocati

COMUNE DI MANDAS Provincia di Cagliari Piazza del Ducato di Mandas, 1 Tel. 070/ Fax 070/ PEC:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI AL COMUNE

REGOLAMENTO per la definizione delle modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni al Comune

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI AL COMUNE

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza)

COMUNE DI CELLAMARE Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

REGOLAMENTO per il CONFERIMENTO di INCARICHI di PATROCINIO LEGALE e RAPPRESENTANZA in GIUDIZIO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2010

Comune di Tarquinia REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DELL ENTE

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI. Art. 1 Finalità ed oggetto

LINEE DI INDIRIZZO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE.

Emanato con D.R. n. 211/2017 del , modificato ed integrato con D.R. n. 175/2018 del 05/03/2018.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3.

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL ALBO APERTO DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO

Comune di Portopalo di Capo Passero Provincia di Siracusa ********************************************************************************

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COMUNE DI ATZARA *** UFFICIO DEL SINDACO ***

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE, DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ALLEGATO AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 17 DEL REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 17 DEL MODIFICATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 81 DEL 21/06/2016 REGOLAMENTO

REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI E LIQUIDAZIONE COMPENSI

COMUNE DI BUSSERO. Città Metropolitana di Milano

REQUISITI PER L ISCRIZIONE ALL ALBO:

SANITASERVICE ASL BR s.r.l. Società Unipersonale della ASL di Brindisi

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL AZIENDA PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Comune di Taormina Sede Istituzionale Corso Umberto Taormina PEC: ALLEGATO A

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

COMUNE DI BUTERA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI AGLI AVVOCATI. ISTITUZIONE E GESTIONE ALBO. INDICE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI

Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale

COMUNE DI BEINASCO Città Metropolitana di Torino

CITTA DI BARONISSI Provincia di Salerno

COMUNE DI CORCIANO. Regolamento per il conferimento di incarichi legali

IL PRESIDENTE. Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto N.22 del RENDE NOTO CHE

ART. 1. Finalità ed oggetto

ART. 3 - Istituzione e aggiornamento dell elenco degli avvocati patrocinatori del Comune.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO Provincia di Piacenza

CITTÀ DI GRUGLIASCO PROVINCIA DI TORINO

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Città di Torremaggiore

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Regolamento per l affidamento dei servizi legali ex art. 17, lett. d), D.lgs. 50/2016

Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI NELL AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

IL DIRIGENTE RENDE NOTO. Art. 1 Oggetto dell Avviso

COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI ROMA

CITTA DI SILVI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL ENTE AD AVVOCATI ESTERNI

CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL ENTE AD AVVOCATI ESTERNI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

REGOLAMENTO per il conferimento degli incarichi legali

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Città di Enna REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE

Città di Torremaggiore

COMUNE DI CINISI (PROVINCIA DI PALERMO) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (Approvato con Delibera del Commissario con i poteri della Giunta n.

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D ESINO E RIVIERA REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L ASSISTENZA E IL PATROCINIO LEGALE.

(PROVINCIA DI PALERMO)

DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

COMUNE DI GIARDINELLO CITTA METROPOLITANA DI PALERMO DISCIPLINARE D INCARICO LEGALE L anno il giorno del mese in Giardinello nella Casa Comunale. Con

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

ARCA NORD SALENTO Agenzia Regionale per la Casa e l Abitare operante nel territorio di Brindisi e Provincia

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE

Comune di Orbetello. (Provincia di Grosseto) Piazza Plebiscito 1, 58015

INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI IL DIRETTORE DELL AREA GIURIDICO-TECNICA RENDE NOTO

IACP MESSINA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA - CONSULENZA/ASSISTENZA E DIFESA IN AMBITO GIUDIZIALE

UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE E TUTELA DEL COMUNE DI CHIVASSO INNANZI ALL AUTORITA GIUDIZIARIA

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.

Comune di Palma di Montechiaro. Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente

COMUNE DI LATISANA - PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL AZIENDA PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

COMUNE DI RIOLA SARDO PROVINCIA DI ORISTANO

CITTA di GINOSA. Provincia di Taranto. Area Affari Generali AVVISO PUBBLICO

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

Comune di Ricigliano

Approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del Comune di Morino (AQ)

CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE TRA

COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

I professionisti interessati all inserimento in suddetto elenco, consapevoli del fatto che le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e

COMUNE DI COMABBIO PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI ATZARA. Provincia di NUORO COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Transcript:

Indice COMUNE DI MATTINATA (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI. Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (Art. 143 Del D. Lgs. N. 267/2000) (Con i poteri del Consiglio Comunale) n. 13 del 17/05/2018 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione. Art. 2 Procedimento per la formazione dell Elenco Art. 3 Tutela della privacy Art. 4 Pubblicità Art. 5 Costituzione in giudizio e rappresentanza legale. Art. 6 Disciplinare d incarico Art. 7 Registro degli incarichi Art. 8 Norme di rinvio 1

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni, ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un Avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, fermo restando il divieto, comunque, di liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune. Per gli incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un elenco degli Avvocati del Comune. L inserimento nell Elenco è semplicemente finalizzato all individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. L Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell Elenco,impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l Amministrazione, costituisce anche espressione del comune gradimento di cui all art.28 del CCNL del 14/09/2000. Il Comune si, riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia Art. 2 Procedimento per la formazione dell elenco degli Avvocati esterni all Ente per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio. -Domanda d'iscrizione:dovrà essere redatta, conformemente al fac-simile, che sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore 1. La domanda conterrà le dichiarazioni dei requisiti di partecipazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e l elenco dei documenti allegati. Il Comune, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell art. 71 del suddetto D.P.R. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall Elenco, fermo restando quanto prescritto dall art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci. Il Plico di trasmissione contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero di telefono e fax, pec e mail) ed essere indirizzato al Comune di Mattinata Servizio Segreteria. Le domande dovrano essere trasmesse al Comune di Mattinata a mezzo pec all indirizzo: comunemattinata@pec.it, con sottoscrizione degli allegati con firma digitale; - Formazione e approvazione Elenco: potranno chiedere l iscrizione all elenco i professionisti, singoli o associati, iscritti all Albo degli Avvocati e esercenti l attività di 2

assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L elenco è unico con l indicazione dei settori di specializzazione per tipologia di contenzioso. L inserimento nel suddetto Elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'ente, né giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico con riferimento alle domande d iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari per l iscrizione. Tale operazione è effettuata dal Responsabile del Settore 1 con l ausilio di una Commissione della quale faranno parte dipendenti, dallo stesso individuati, assegnati all Ufficio Segreteria. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotte, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. L iscrizione nell Elenco o il suo motivato diniego è disposta dal Responsabile del Settore 1 le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati. L elenco formato verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore 1. - Tenuta dell Elenco: è curata dall Ufficio Segreteria del Settore 1 Affari Generali e Contenzioso. -Aggiornamento: l elenco degli Avvocati formato presso questo Comune sarà sottoposto ad aggiornamento, almeno triennale, con l inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati al Comune di Mattinata, a seguito di pubblicazione di apposito avviso. Sarà cura del professionista già iscritto nell elenco a provvedere, in sede di aggiornamento, ad inviare nuovo curriculum alla scadenza di validità dell elenco. In difetto, in sede di revisione, si continuerà a valutarlo sulla base del curriculum già acquisito agli atti. Coloro che non hanno più interesse all iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo. -Cancellazione dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile del 1 Settore nei casi in cui: abbiano perso i requisiti per l iscrizione; abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi; siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorsi almeno anni 1 (uno) dal provvedimento di cancellazione. Art. 3. Tutela della privacy. A sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte dell Ufficio Segreteria del Settore 1 e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto e degli eventuali procedimenti di affidamento dell incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile del Settore 1 quale responsabile del procedimento in oggetto. Art. 4 Pubblicità Per l iscrizione nell Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all ordine professionale. L Elenco approvato con determinazione del responsabile sarà pubblicato oltre che all Albo on line del Comune anche nella sezione dedicata. Art. 5 Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarichi. La Giunta, in riferimento a quanto previsto dal vigente art. 45 comma 2 lett. g) dello Statuto comunale che così recita: il Sindaco è l organo responsabile dell Amministrazione del 3

Comune, in particolare, previa deliberazione della Giunta Comunale promuove e resiste alle liti con potere di conciliazione e transazione, autorizza con proprio atto, la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione dell Ente in giudizio, su proposta del Responsabile del Settore 1 e previo parere dei responsabili dei servizi competenti. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, è il legale rappresentante del Comune e come tale ha la rappresentanza in giudizio e conferisce il patrocinio legale attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale individuato intuitu personae, prevalentemente anche se non esclusivamente, tra gli iscritti nell Elenco (cfr. comma 5 art.1) attenendosi ai criteri che saranno succintamente indicati nella parte motiva nella delibera di costituzione che di seguito, a titolo di esempio, elenchiamo: -esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si procede ad incarico; -casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; - principio di rotazione tra gli iscritti nell elenco; - puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l aspetto della necessità. Il Comune si, riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia. Il responsabile del Settore 1 Affari Generali e Contenzioso porrà in essere tutti gli atti di gestione relativi all affidamento dell incarico di rappresentanza, nell ambito del P.E.G. assegnato. Art. 6 Disciplinare d incarico. Gli incarichi legali saranno affidati rispettando la vigente normativa D. Lgs. n.50/2016. Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato, con determinazione del Responsabile del Settore 1. L atto con il quale viene conferito l incarico dovrà espressamente contenere il valore della causa e la determinazione degli onorari e dei diritti del professionista, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli scaglioni e parametri, di cui al D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), così come modificato dal decreto n. 37 del 8 marzo 2018. Su accordo delle parti si potrà determinare: a) che l importo dell onorario concordato sarà ridotto del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite; b) che per gli incarichi nei quali le competenze non superano l importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti. c) che qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell importo stabilito per il giudizio principale. La maggiorazione dell importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista. d) che qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura massima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa. e) che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di 4

compensi pari o superiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più al Comune. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre il Comune liquiderà solo la differenza tra gli importi. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l attività espletata, senza null altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dall ultimo comma dell art. 2, non è dovuto alcun compenso al professionista per l attività espletata; - gli obblighi del professionista incaricato sono: 1) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.); 2) aggiornare l'ente sulle attività svolte e sul rischio soccombenza per consentire di accantonare le risorse necessarie in caso di soccombenza 3) confermare o meno il preventivo di spesa alla fine di ogni anno; 4) relazionare circa le udienze tenute indicando le date di rinvio; 5) richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di contenere le spese legali ed aggiornare costantemente l Ente sulle attività inerenti l incarico, allegando la relativa documentazione; 6) predisposizione eventuale di atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso. Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente con rimborso delle spese sostenute. Art. 7 - Registro degli incarichi giudiziali Presso l Ufficio Segreteria del Settore 1 Affari Generali e Contenzioso del Comune è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi giudiziali conferiti, nel quale devono essere annotati: - le generalità del professionista; - l oggetto sintetico dell incarico; - gli estremi dell atto d incarico; - i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate); - i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze. Art. 8 - Norme di rinvio Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d incarico. 5