COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

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COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE Approvato con la deliberazione di G.C. N. 62 del 04.08.2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1.L art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativo. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa. Art. 2 DESTINATARI 1.Per le finalità di cui all art. 1 sono beneficiari del Fondo i dipendenti con profilo di vigilanza appartenenti al Settore di Polizia Locale del Comune ( Cat C e D), non amministrativi in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previo superamento del periodo di prova nell anno in cui viene destinata la somma in argomento. Non sono considerati di servizio i seguenti periodi: aspettativa, aspettativa per motivi personali non retribuita; sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare; comando e distacco presso altri Enti Locali, mobilità interna ad altro settore dell Amministrazione. Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa. 2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge. 3. Gli strumenti previdenziali, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non devono essere selezionati attraverso una gara. La materiale gestione dei fondi spetta unicamente al Comitato di cui all art. 14. Art. 4 FINANZIAMENTO 1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. Tale quota non potrà superare la percentuale dell 1% dei proventi effettivamente riscossi nell anno precedente e, comunque, non potrà superare i 6.000,00 euro annui. 2. L Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada). 3. Il Responsabile della Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati con valuta fissa, ed a curare la gestione delle relative convenzioni. 4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, mantenendo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere stabilita dall Amministrazione e approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell entrata relativa all art. 208 del C.d.S. 5. La quota pro-capite viene conferita al fondo in proporzione alla prestazione lavorativa. Il versamento al fondo verrà effettuato entro la data che sarà fissata anche in relazione al contratto convenuto e comunque successivamente all approvazione del Conto Consuntivo sulla base delle somme effettivamente riscosse nell anno precedente. Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche: Capitale garantito, Rendimento minimo annuo garantito.

2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione. 3. L Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni. 4. Le spese di attivazione, gestione e cessazione del Fondo, ove esistenti, sono a carico di colui che ha aderito al Fondo. Art. 6 FONDO DI SOLIDARIETA 1. Con i medesimi fondi di cui al precedente art. 4, comma 1, viene alimentato il Fondo di solidarietà di cui all art. 9-bis del D.L. 29.03.1991, convertito in legge 01.06.1991, n. 166 Disposizioni urgenti in materia previdenziale. 2. Il Fondo di solidarietà è pari al 10% della somma complessiva annualmente stanziata ai sensi dell art. 4, comma 1, sopra citato. 3. L Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa e provvederà a versare il Fondo di solidarietà a favore dell INPDAP con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento dei fondi destinati alla previdenza complementare. Art. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL ENTE 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.L. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di: Proseguire la partecipazione al fondo su base personale, Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale, Riscattare la propria posizione individuale. 2. L onere contributivo dell ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. 3. L onere dell ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L. 4. L ente si riserva la facoltà di sospendere il versamento della quota pro capite laddove si configurino situazioni che facciano presupporre l esistenza di squilibri finanziari o ipotesi di dissesto. Art. 8 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE 1. E data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato. 2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all atto dell adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento. Art. 9 DIRITTO DI PORTABILITA 1. E data facoltà a ciascun iscritto di trasferire la propria posizione individuale maturata ad un altro, diverso, Fondo pensione, decorso il termine minimo di permanenza previsto per legge (2 anni), senza alcun costo aggiuntivo. Il Comitato di cui al successivo art. 14, nel scegliere il Fondo pensione complementare, curerà che il diritto di portabilità sia assicurato a tutti gli aderenti. 2. Il diritto di portabilità è esercitabile senza alcun costo a carico degli interessati, purchè avvenga a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 124/1993, mantenuto in vita dal D. Lgs. N. 252/2005. Art. 10 CAMBIO ATTIVITA 1. A ciascun lavoratore interessato è consentito il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, senza trasferimento di fondi. In questo caso il cambio è consentito anche prima dei due anni previsti quale periodo minimo di permanenza ed è comunque possibile mantenere la posizione individuale originaria senza alcun obbligo di ulteriore versamento. 2. Anche in questo caso il Comitato curerà che tale diritto sia garantito. Art.11 ANTICIPAZIONI 1. Decorso il periodo di tempo minimo previsto dall art. 7 del d. Lgs. 124/1993, possono essere richieste anticipazioni del proprio capitale da parte del lavoratore, per le motivazioni e nei termini indicati dalla norma sopra citata ed in particolare: - Spese sanitarie

- Acquisto o ristrutturazione della prima casa. 2. Il Comitato vigilerà in modo puntuale sulle richieste di anticipazione di cui al precedente comma, stabilendo i modi ed i termini dell effettuazione delle richieste, della liquidazione delle anticipazioni, della rendicontazione dell utilizzo dei fondi da parte dei richiedenti. Art. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY 1. Il dipendente al fine di permettere l attuazione della Forma di Previdenza Complementare deve acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune nonché del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente. Art.13 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO 1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto. TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE Art.14 ISTITUZIONE 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è regolata l attività del Comitato di Settore per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, cosi come disposto dall art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.). Art. 15 COMPOSIZIONE 1. Il Comitato di Settore è formato dai due Istruttori di vigilanza in organico e dall Istruttore Direttivo di vigilanza con funzioni di presidente. 2. Qualora il personale di vigilanza addetto al servizio di P.L. dovesse nel tempo aumentare di numero, il Comitato sarebbe comunque formato da tre componenti con le caratteristiche sopra riportate. I due componenti Istruttori di vigilanza dovranno essere, in tal caso, individuati per mezzo di votazione palese a maggioranza all interno del settore della Polizia Locale. Art. 16 FUNZIONAMENTO E DURATA 1. L Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso. 2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di P.L.. Nel caso di indisponibilità, l Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa. 3. Il Comitato, allo stato attuale, dura in carica fino a revoca espressa. Nel caso in cui dovesse aumentare l organico del Servizio, il Comitato costituito come da art. 15, primo comma, rimarrebbe in carica 3 (tre) anni e i suoi membri potrebbero essere rinnovati. Art. 17 - FINALITÀ ED INIZIATIVE 1. Nell ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare: Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all art. 3 Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.

2. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente tra i componenti. Art. 18 COLLABORAZIONI 1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera. 2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa, sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.L., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici. Art. 19 - ADEMPIMENTI 1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, di regola entro il mese di giugno dell anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. 2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici. 3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Art. 20 NORMA TRANSITORIA 1. Sono fatti salvi tutti gli atti ed i provvedimenti assunti in materia fino ad oggi nell ambito del Comune di Bressana Bottarone. Art. 21 NORME FINALI 1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 06/2015 e il Codice della Strada. 2. Con l entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili. 3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili. 4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.