Come le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare e/o ricevere pagamenti e versamenti

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Come le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare e/o ricevere pagamenti e versamenti 10 Maggio 2009 Massimiliano Giua, Pietro Accardi 1. Cenni generali L art.25, comma 5, primo periodo della Legge n.133/99 (come modificata dall art.37, comma 2, della Legge n.342/00) stabilisce che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (attuali 516,46 euro: ndaa), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Con la consapevolezza che non trattasi di una norma c.d. in bianco, atteso che l inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,e l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Come appare immediatamente percepibile, questa norma ha una chiara finalità antielusiva, essendo posta a contrasto del fenomeno evasivo, sia sotto il profilo squisitamente fiscale che sotto quello contributivo. Conseguentemente, in questa sede sarà brevemente analizzata la norma, onde fornire una serie di indicazioni utili agli operatori dello sport dilettantistico ed ai soggetti economici che con questi si interfacciano. 2. Requisiti soggettivi La disciplina in parola si applica, come visto, a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche, a prescindere dalla forma giuridica (rientrandovi sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute, sia le società di capitali che quelle cooperative) o dalla opzione per l applicazione del regime agevolato di cui alla Legge n.398/91[1]. Peraltro, atteso che la norma in esame fa espresso riferimento anche agli enti sportivi dilettantistici, chi scrive ritiene che la stessa sia applicabile anche alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Associate (DA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS)[2]. 3. Requisiti oggettivi Dal punto di vista squisitamente oggettivo, rientrano nella sfera di applicazione della disciplina in esame tutte le somme pagate o incassate di importo superiore a 516,46 euro, tra le quali ricordiamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - i pagamenti di corrispettivi a favore di ASD/SSD a fronte di operazioni commerciali, nel cui ambito rientrano le sponsorizzazioni, le prestazioni pubblicitarie, la cessione dei diritti di sfruttamento radiotelevisivo; - i versamenti a favore di ASD/SSD a titolo di quote associative o contributi a qualsiasi titolo corrisposti,

nonché di altri proventi; - i pagamenti effettuati da ASD/SSD a fronte di operazioni inerenti l attività svolta, nel cui ambito rientrano anche i compensi (genericamente intesi) corrisposti agli sportivi dilettanti ed ai lavoratori autonomi e subordinati di cui i sodalizi sportivi si sono avvalsi[3]. Per le somme complessivamente inferiori all importo massimo previsto (516,46 euro), non sono previste particolari modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti, fermo restando l obbligo ovviamente di conservare la relativa documentazione. In tale previsione rientra, a parere di chi scrive, anche l ipotesi di pagamento rateizzato delle quote associative annuali, qualora le singole rate non superino l importo normativamente previsto[4]. 4. Effettuazione di pagamenti/versamenti: modalità concrete Come si legge nella norma in esame, i versamenti ed i pagamenti devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all amministrazione finanziaria[5] lo svolgimento di efficaci controlli. In altre parole, i pagamenti e versamenti di importi superiori a 516,46 euro devono necessariamente essere effettuati tramite, indifferentemente: - conti correnti bancari o postali intestati alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ad es. bollettini di conto corrente postale, bonifici bancari o postali); - carte di credito e bancomat; - assegni bancari e postali, a condizione che sia apposta la clausola non trasferibile, necessaria a garantire una destinazione finale certa e trasparente[6]. In questa sede è appena il caso di ricordare che, sulla scorta delle vigenti disposizioni antiriciclaggio introdotte dall art.49, comma 1, del D.Lgs. n.231/07[7], l apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni è sempre obbligatoria in caso di importi pari o superiori a 12.500 euro. 5. Quadro sanzionatorio Come anticipato all inizio di questo breve studio, la previsione legislativa in esame non rappresenta norma c.d. in bianco[8], atteso che l art.25, comma 5, Legge n.133/99 introduce ben due tipologie sanzionatorie per le violazioni all obbligo di utilizzare modalità di pagamenti/versamenti tali da consentire all amministrazione finanziaria efficaci controlli. Le sanzioni applicabili sono sostanzialmente due, una di tipo diretto ed una di tipo indiretto, ma non meno incisiva e dai potenziali effetti devastanti, soprattutto nel caso di ASD/SSD di dimensioni più piccole. Andiamo con ordine. L inosservanza degli obblighi richiamati prevede l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall art.11 D.Lgs. n.471/97, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. Ma la sanzione certo più grave è quella indiretta, nel senso che il sodalizio sportivo dilettantistico che non rispetta la disciplina esaminata in questa sede decade dalle agevolazioni previste dalla Legge n.398/91[9]. 6. Considerazioni finali Per concludere questo breve esame, chi scrive ritiene necessario ed opportuno evidenziare come, anche in questo caso, il Legislatore abbia cercato di contemperare le esigenze del mondo associativo sportivo dilettantistico, che tanto fa per la crescita del Paese, con le esigenze di tutela erariale tipiche del quotidiano operato dell Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, prima di effettuare ovvero di accettare un pagamento, l ASD/SSD dovrà accertare l importo dello stesso, onde procedere in caso di superamento del limite massimo di 516,46 euro

secondo le modalità richiamate ed esaminate nel corso del presente studio. [1] è appena il caso di ricordare, in questa sede, che l art.90, comma 1, Legge n.289/2002 stabilisce che Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. [2] in senso conforme anche M.CARENA, M.NEGRO, Disciplina dei versamenti e dei pagamenti, in [3] l art.67, comma 1, lett.m) del DPR n.917/86 stabilisce che le indennita di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attivita sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall Unione Nazionale per l Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa e associazioni sportive dilettantistiche [4] in tal senso si rinvia alla Guida del Contribuente n.8 del Ministero dell Economia e delle Finanze, 2000. Di analogo parere è anche M.CARENA, M.NEGRO, Disciplina dei versamenti e dei pagamenti, in [5] con la formula Amministrazione finanziaria, si intende genericamente sia la componente civile (Agenzia delle Entrate) che quella militare (Guardia di Finanza). L eventuale ricorso alle indagini finanziarie, per monitorare i movimenti bancari e finanziari dei sodalizi sportivi dilettantistici, è invece precluso ai funzionari della S.I.A.E., cui è comunque riconosciuto il potere di effettuare accessi, ispezioni e verifiche ai fini Iva nei confronti di tali soggetti, con le limitazioni previste dall art.74-quater, comma 6, DPR n.633/72 [6] in merito, già la Guida del Contribuente n.8 del Ministero dell Economia e delle Finanze, 2000 ha chiarito che nel mezzo di pagamento, onde garantire all Amministrazione finanziaria la possibilità di svolgere efficaci controlli, devono essere espressamente indicati sia l erogante che il percipiente. In tema di non utilizzabilità, a tali fini, degli assegni bancari trasferibili, si rinvia alle circolari nn. 207/E/2000, 43/E/2000 e 21/E/2003 [7] come modificato ed integrato dall art.32, comma 1, lett.a) del D.L. n.112/08, convertito dalla Legge n.133/08 [8] con la denominazione norme in bianco si intendono quelle disposizioni che, pur disciplinando una specifica materia, non prevedono una sanzione in caso di violazione delle stesse. [9] Per un approfondimento sulla materia, gli Autori rinviano al proprio studio ASD/SSD: Legge 398/91 e superamento del plafond. Cosa succede?, pubblicato in questa Rivista, n.2/2008. 1. Cenni generali L art.25, comma 5, primo periodo della Legge n.133/99 (come modificata dall art.37, comma 2, della Legge n.342/00) stabilisce che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (attuali 516,46 euro: ndaa), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Con la consapevolezza che non trattasi di una norma c.d. in bianco, atteso che l inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,e l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Come appare immediatamente percepibile, questa norma ha una chiara finalità antielusiva, essendo posta a contrasto del fenomeno evasivo, sia sotto il profilo squisitamente fiscale che sotto quello contributivo. Conseguentemente, in questa sede sarà brevemente analizzata la norma, onde fornire una serie di indicazioni utili agli operatori dello sport dilettantistico ed ai soggetti economici che con questi si interfacciano. 2. Requisiti soggettivi La disciplina in parola si applica, come visto, a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche, a prescindere dalla forma giuridica (rientrandovi sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute, sia le società di capitali che quelle cooperative) o dalla opzione per l applicazione del regime agevolato di cui alla Legge n.398/91[1]. Peraltro, atteso che la norma in esame fa espresso riferimento anche agli enti sportivi dilettantistici, chi scrive ritiene che la stessa sia applicabile anche alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Associate (DA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS)[2]. 3. Requisiti oggettivi Dal punto di vista squisitamente oggettivo, rientrano nella sfera di applicazione della disciplina in esame tutte le somme pagate o incassate di importo superiore a 516,46 euro, tra le quali ricordiamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - i pagamenti di corrispettivi a favore di ASD/SSD a fronte di operazioni commerciali, nel cui ambito rientrano le sponsorizzazioni, le prestazioni pubblicitarie, la cessione dei diritti di sfruttamento radiotelevisivo; - i versamenti a favore di ASD/SSD a titolo di quote associative o contributi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché di altri proventi; - i pagamenti effettuati da ASD/SSD a fronte di operazioni inerenti l attività svolta, nel cui ambito rientrano anche i compensi (genericamente intesi) corrisposti agli sportivi dilettanti ed ai lavoratori autonomi e subordinati di cui i sodalizi sportivi si sono avvalsi[3]. Per le somme complessivamente inferiori all importo massimo previsto (516,46 euro), non sono previste particolari modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti, fermo restando l obbligo ovviamente di conservare la relativa documentazione. In tale previsione rientra, a parere di chi scrive, anche l ipotesi di pagamento rateizzato delle quote associative annuali, qualora le singole rate non superino l importo normativamente previsto[4]. 4. Effettuazione di pagamenti/versamenti: modalità concrete Come si legge nella norma in esame, i versamenti ed i pagamenti devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all amministrazione finanziaria[5] lo svolgimento di efficaci controlli. In altre parole, i pagamenti e versamenti di importi superiori a 516,46 euro devono necessariamente essere effettuati tramite, indifferentemente: - conti correnti bancari o postali intestati alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ad es. bollettini di conto corrente postale, bonifici bancari o postali);

- carte di credito e bancomat; - assegni bancari e postali, a condizione che sia apposta la clausola non trasferibile, necessaria a garantire una destinazione finale certa e trasparente[6]. In questa sede è appena il caso di ricordare che, sulla scorta delle vigenti disposizioni antiriciclaggio introdotte dall art.49, comma 1, del D.Lgs. n.231/07[7], l apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni è sempre obbligatoria in caso di importi pari o superiori a 12.500 euro. 5. Quadro sanzionatorio Come anticipato all inizio di questo breve studio, la previsione legislativa in esame non rappresenta norma c.d. in bianco[8], atteso che l art.25, comma 5, Legge n.133/99 introduce ben due tipologie sanzionatorie per le violazioni all obbligo di utilizzare modalità di pagamenti/versamenti tali da consentire all amministrazione finanziaria efficaci controlli. Le sanzioni applicabili sono sostanzialmente due, una di tipo diretto ed una di tipo indiretto, ma non meno incisiva e dai potenziali effetti devastanti, soprattutto nel caso di ASD/SSD di dimensioni più piccole. Andiamo con ordine. L inosservanza degli obblighi richiamati prevede l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dall art.11 D.Lgs. n.471/97, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. Ma la sanzione certo più grave è quella indiretta, nel senso che il sodalizio sportivo dilettantistico che non rispetta la disciplina esaminata in questa sede decade dalle agevolazioni previste dalla Legge n.398/91[9]. 6. Considerazioni finali Per concludere questo breve esame, chi scrive ritiene necessario ed opportuno evidenziare come, anche in questo caso, il Legislatore abbia cercato di contemperare le esigenze del mondo associativo sportivo dilettantistico, che tanto fa per la crescita del Paese, con le esigenze di tutela erariale tipiche del quotidiano operato dell Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, prima di effettuare ovvero di accettare un pagamento, l ASD/SSD dovrà accertare l importo dello stesso, onde procedere in caso di superamento del limite massimo di 516,46 euro secondo le modalità richiamate ed esaminate nel corso del presente studio. [1] è appena il caso di ricordare, in questa sede, che l art.90, comma 1, Legge n.289/2002 stabilisce che Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. [2] in senso conforme anche M.CARENA, M.NEGRO, Disciplina dei versamenti e dei pagamenti, in [3] l art.67, comma 1, lett.m) del DPR n.917/86 stabilisce che le indennita di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attivita sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall Unione Nazionale per l Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa e associazioni sportive dilettantistiche [4] in tal senso si rinvia alla Guida del Contribuente n.8 del Ministero dell Economia e delle Finanze,

2000. Di analogo parere è anche M.CARENA, M.NEGRO, Disciplina dei versamenti e dei pagamenti, in [5] con la formula Amministrazione finanziaria, si intende genericamente sia la componente civile (Agenzia delle Entrate) che quella militare (Guardia di Finanza). L eventuale ricorso alle indagini finanziarie, per monitorare i movimenti bancari e finanziari dei sodalizi sportivi dilettantistici, è invece precluso ai funzionari della S.I.A.E., cui è comunque riconosciuto il potere di effettuare accessi, ispezioni e verifiche ai fini Iva nei confronti di tali soggetti, con le limitazioni previste dall art.74-quater, comma 6, DPR n.633/72 [6] in merito, già la Guida del Contribuente n.8 del Ministero dell Economia e delle Finanze, 2000 ha chiarito che nel mezzo di pagamento, onde garantire all Amministrazione finanziaria la possibilità di svolgere efficaci controlli, devono essere espressamente indicati sia l erogante che il percipiente. In tema di non utilizzabilità, a tali fini, degli assegni bancari trasferibili, si rinvia alle circolari nn. 207/E/2000, 43/E/2000 e 21/E/2003 [7] come modificato ed integrato dall art.32, comma 1, lett.a) del D.L. n.112/08, convertito dalla Legge n.133/08 [8] con la denominazione norme in bianco si intendono quelle disposizioni che, pur disciplinando una specifica materia, non prevedono una sanzione in caso di violazione delle stesse. [9] Per un approfondimento sulla materia, gli Autori rinviano al proprio studio ASD/SSD: Legge 398/91 e superamento del plafond. Cosa succede?, pubblicato in questa Rivista, n.2/2008. TAG: Diritto commerciale, diritto dello sport, diritto tributario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l