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Transcript:

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Sommario 1. Ambito di applicazione 2. Definizioni 3. Presupposti per l affidamento dell incarico 4. Selezione dei collaboratori e conferimento dell incarico 5. Selezione dei prestatori d opera e consulenti professionali 6. Conferimento di incarichi a personale dell Università degli Studi Roma tre 7. Conferimento degli incarichi in forma diretta 8. Adempimenti contrattuali 9. Disposizioni finali 1. Ambito di applicazione Fermo restando il principio generale in forza del quale la Fondazione provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione e con il personale a propria disposizione, il presente regolamento definisce le procedure per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale ovvero d opera ai sensi dell art. 2222 del codice civile con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa a progetto ovvero dell incarico professionale soggetto ad IVA. Sono altresì inclusi gli incarichi professionali a supporto dei progetti di ricerca e gli incarichi di consulenza. Restano esclusi dalle presenti disposizioni le prestazioni professionali: a) conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell ente o per le relative domiciliazioni, quelli inerenti attività notarili, nonché quelli conferiti per le dichiarazioni annuali in campo fiscale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità; b) relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti e successive modificazioni; c) relative alle prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno, in ragione del carattere prettamente fiduciario e di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità. Lo svolgimento delle prestazioni avviene secondo le norme del Titolo V del Codice civile sul lavoro autonomo e le normative nazionali sul rapporto di lavoro autonomo. Nel caso di incarichi attribuiti a pubblici dipendenti, la Fondazione applica le vigenti normative in materia di comunicazione ai competenti soggetti pubblici, di pubblicazione e trasparenza e di verifica di cumulo degli emolumenti percepiti.

Per gli incarichi di progettazione didattica, di didattica, di ricerca e di consulenza conferiti dalla Fondazione a docenti e ricercatori dell Università degli Studi Roma Tre nell ambito di attività svolte per conto dell Università in qualità di suo organismo controllato, è necessario acquisire, nei casi previsti e ai sensi della normativa e delle linee guida dell Ateneo, l autorizzazione didattica del Direttore di Dipartimento di afferenza. 2. Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: Contratti di collaborazione a progetto (art. 61 d.lgs. n. 276/2003): una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente. Contratti di prestazione d opera professionale (art. 2222 c.c.): prestazioni d opera (che comprendono anche le consulenze professionali) rese da lavoratori autonomi nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell organizzazione aziendale. Contratti di prestazione d opera intellettuale (art. 2229 c.c.): contratti aventi ad oggetto prestazioni d opera intellettuale svolte da soggetti iscritti ad appositi albi o elenchi previsti dalle norme di legge o disciplinati da apposite leggi. 3. Presupposti per l affidamento dell incarico La Fondazione affida gli incarichi di cui all art. 1, comma 1, quando le prestazioni e le attività non possono essere assegnate al personale a propria disposizione: a) per inesistenza delle specifiche competenze professionali; b) quando le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; c) quando è necessario supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività svolte dalla Fondazione; d) quando si tratta di prestazioni strumentali alle attività di servizio, amministrative e tecniche nonché alle attività di formazione e di ricerca realizzate dalla Fondazione.

4. Selezione dei collaboratori a progetto e conferimento dell incarico Fondazione Roma Tre Teatro Palladium individua i propri collaboratori con contratto di collaborazione a progetto mediante selezione avviata su delibera del Consiglio di Amministrazione nella quale si: a) individuano le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all affidamento ad un soggetto esterno alla Fondazione e della tipologia del progetto; b) definiscono i requisiti di professionalità che il collaboratore deve possedere; c) richiede l avvio di una selezione comparativa che dovrà indicare espressamente: l oggetto e la durata della prestazione richiesta; il luogo di svolgimento dell incarico; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, nonché i criteri e le modalità di selezione. L avviso di selezione per l attribuzione dell incarico è pubblicato, per almeno sette giorni consecutivi, sul sito della Fondazione, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità. La valutazione delle candidature è effettuata da un apposito gruppo di valutazione comparando i requisiti professionali e le esperienze maturate richieste dall avviso pubblico e prevedendo eventualmente dei colloqui. L esito della valutazione comparativa viene pubblicato sul sito della Fondazione. L eventuale graduatoria delle candidature può essere utilizzata, entro un anno dalla pubblicazione, per assegnare ulteriori incarichi che richiedano una analoga professionalità. 5. Selezione dei prestatori d opera e consulenti professionali La Fondazione costituisce un Albo di prestatori d opera a cui attingere per l affidamento di incarichi di prestazione d opera professionale e di consulenza, secondo i principi della rotazione, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. L Albo sarà attivato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito della Fondazione per l iscrizione dei soggetti interessati per distinte categorie di competenze professionali e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Durante tutto l anno sarà possibile presentare richiesta di iscrizione. Il conferimento avviene per: a) incarichi fino a 25.000: mediante selezione con invito ad almeno tre soggetti iscritti all Albo nella categoria relativa al profilo professionale ricercato. La

selezione sarà effettuata mediante valutazione comparativa dei CV dei soggetti iscritti all Albo sulla base delle competenze necessarie in relazione alla tipologia di incarico, dell esperienza maturata e del corretto svolgimento di incarichi precedenti. La scelta dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e concorrenza. Nel caso in cui nella categoria non sia presente un numero sufficiente di soggetti da invitare, se ritenuto utile, potranno essere invitati anche soggetti non iscritti all Albo. La proposta dei soggetti da invitare e la selezione saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione; b) incarichi superiori a 25.000: mediante selezione con invito pubblicato sul sito della Fondazione riservato a soggetti iscritti all Albo nella categoria relativa al profilo professionale ricercato. L avviso di selezione deve espressamente indicare: oggetto e durata della prestazione; corrispettivo proposto; requisiti professionali richiesti, termini e modalità di presentazione delle candidature e criteri di valutazione. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di dieci giorni dalla pubblicazione dell avviso e le candidature saranno valutate mediante comparazione dei curricula da parte di un gruppo di valutazione ed eventuale colloquio. Quando previsto, anche mediante valutazione dei preventivi proposti dai candidati per lo svolgimento della prestazione. La scelta del professionista avverrà sulla base di criteri generali di selezione predefiniti tra cui la qualificazione culturale e professionale, le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, la qualità delle tecniche e delle metodologie proposte dal candidato per lo svolgimento della prestazione e, quando previsto, dall offerta economica presentata. Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito della Fondazione. Nel caso in cui manchi la categoria professionale ricercata nell Albo o non vi siano soggetti iscritti nell Albo in quella specifica categoria, sarà attivata una apposita valutazione comparativa mediante avviso di selezione secondo la procedura ex art. 4. 6. Conferimento di incarichi a personale dell Università degli Studi Roma Tre La Fondazione può conferire incarichi di progettazione didattica e scientifica, docenza, tutoraggio, ricerca e consulenza, nonché direzione e coordinamento scientifico in forma diretta, senza esperimento di procedure comparative, a personale docente di ruolo e contrattualizzato dell Ateneo a ciò autorizzato, in quanto la Fondazione è soggetto controllato dall Ateneo e svolge funzioni

strumentali e di servizio all Ateneo per il perseguimento delle sue finalità istituzionali. 7. Conferimento di incarichi in forma diretta Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, la Fondazione può conferire incarichi di collaborazione e di consulenza in forma diretta nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti: a) nel caso in cui la selezione di cui ai precedenti articoli sia andata deserta o sia risultata infruttuosa; b) per incarichi di progettazione didattica e scientifica, di didattica, di programmazione, di direzione e coordinamento scientifico e didattico in corsi di formazione e professionalizzanti e attività di ricerca e consulenza affidati a docenti e ricercatori di università e centri di ricerca italiani e stranieri; c) per incarichi professionali, intellettuali ovvero di docenza, di direzione scientifica e/o didattica, di coordinamento scientifico e/o didattico e attività di ricerca ad alta complessità scientifica o tecnica o per diritti di esclusiva che per le loro caratteristiche possono essere svolti solo da un esperto di elevata e documentata qualificazione; d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all abilità del prestatore d opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni; nella misura strettamente necessaria, quando l estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili alla Fondazione, renda incompatibile l esperimento di procedure comparative di selezione. 8. Adempimenti contrattuali La Fondazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d obbligo, gli adempimenti contrattuali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto. La sottoscrizione del contratto è effettuata dal rappresentante legale della Fondazione o da altro soggetto delegato dal consiglio di amministrazione. 9. Disposizioni finali Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in tema di rapporti di lavoro autonomo.