TAR Puglia: le controversie relative a cause di incandidabilità rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo

Documenti analoghi
Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Contratto di Stage e subordinazione

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

Modalità di esecuzione delle visure catastali.

Misure contro gli atti persecutori

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio

Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile

Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile

Codice dell amministrazione digitale

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Le associazioni nel diritto tedesco

Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno

Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto

Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -

I diritti della bambina sulla carta

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata

Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative

Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online

Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti

Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro

Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi

Particolarità dei contratti locatizi in Francia

L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"

Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione

Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat

Garante Privacy: le informative on line devono essere complete

Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico

Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»

Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo

Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"

Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato

Giudice di Pace di Pisa: illegittime le ingiunzioni di pagamento emesse dalle agenzie di riscossione

Guida al diritto camerale annuale

Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo

Corte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici

Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente

Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.

Incentivi alla progettazione

Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali

Brevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria

Le deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile

Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.

Processo penale e Giusto Processo: Giudici di Pace senza le stesse garanzie dei Magistrati ordinari se una parte in causa è avvocato

Limiti alla lettera di patronage

Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso

L'atto giudiziario ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 319-ter cp

Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica

Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione effettuata in presenza di prole

Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi

Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione

Amministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole

Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano

La donazione di cosa altrui: nulla o inefficace?

La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito

Tribunale di Piacenza: pubblicazioni di matrimonio in caso di assenza del nulla osta dell autorità del paese d origine

Sulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate

Corte Costituzionale: sì all indennizzo per danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue

È nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta

Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori

Prime pronunce della Suprema Corte sul nuovo processo civile in Cassazione

La competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative

Fondo contrattazione decentrata negli enti locali

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama TAR Puglia: le controversie relative a cause di incandidabilità rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo 08 Giugno 2007 Filodiritto editore REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE - PRIMA SEZIONE Registro Sentenze: 2203/2007 Registro Generale: 667/2007 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati: ALDO RAVALLI Presidente, relatore ETTORE MANCA Primo Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI Ref. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella dienza pubblica del 23 Maggio 2007 Visto il ricorso 667/2007 proposto da: Caputi Jambrenghi VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO contro COMMISSIONE ELETTORALE DI TARANTO presso la sua sede PREFETTO DI TARANTO

presso la sua sede; per l annullamento del verbale 30 aprile 2007 della Commissione elettorale circondariale di Taranto nella parte in cui delibera la cancellazione di. dalla lista "Lega di Azione Meridionale" dei Candidati a consigliere comunale di Taranto per le elezioni del 27-28 maggio 2007. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell Avvocature distrettuale dello Stato; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il relatore Pres. Aldo Ravalli ed uditi per le parti l Avv. Caputi Jambrenghi e l Avv. dello Stato Colangelo). Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO I - Con atto della Commissione elettorale circondariale di Taranto del 30 aprile 2007 il Sig. è stato escluso dalla lista dei candidati al Consiglio Comunale di Taranto "...atteso che a carico del citato candidato... ricorrono i presupposti di cui all art. 58 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e non è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell art. 178 c.p. o dell art. 15 L. 3627/88 prevista dal comma 5 del citato art. 58". Da ciò il ricorso depositato il 9 maggio 2007, fissato con decreto presidenziale in pari data per l udienza del 23.7.2007, notificato l giorno successivo e definitivamente depositato l 11 maggio 2007. All udienza del 23 maggio 2007 il ricorso è passato in decisione insieme con la richiesta cautelare. Alla stessa data del 23 maggio 2007 è stata data lettura della decisione di merito (Reg. dispositivi n. 1/07) e pubblicata l ordinanza n. 458/07 in relazione alla domanda cautelare. II - L art. 58 comma 1 lett. a) D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, posto a fondamento dell esclusione della candidatura del ricorrente dispone: "Non possono essere candidati alle elezioni comunali... e non possono comunque ricoprire le cariche di... consigliere... comunale...: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall art. 416 bis del codice penale". Che sia questa l ipotesi ostativa alla candidatura, è emerso in sede di discussione della causa nella affermazione dell Avvocatura dello Stato, non smentita da parte del ricorrente, che ha solo sostenuto la inconferenza, nella impostazione dell azione, a titolo di reato, volutamente quindi non riferito nei propri scritti. Ai fini del superamento dell eccezione da parte dell Avvocatura pubblica del difetto di giurisdizione del T.A.R., il Collegio ritiene rilevante il titolo di reato. Ritiene in proposito il Collegio che quanto alla esclusione dalla candidatura per le elezioni degli Enti locali dei soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) non viene in rilevanza il diritto di elettorato passivo di cui all art. 51 Cost. ("Tutti i cittadini... possono accedere agli uffici pubblici e alle candidature elettive..."), bensì l art. 97 Cost. secondo cui "I pubblici uffici sono organizzati... in modo che siano assicurati il buon andamento e l imparzialità dell amministrazione". Rafforza tale impostazione la considerazione che l art. 143 medesimo D.Lgs. n. 276 del 2000, nel prevedere lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, espressamente indica che il valore tutelato è quello riconducibile all art. 97 Cost. ("... la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali..."), cioè un valore pubblico superiore a quello individuale di elettorato di cui all art. 51 Cost. E che sulle relative controversie vi sia giurisdizione del giudice amministrativo non v è alcun dubbio e viene dai

principi. La giurisdizione del T.A.R. va quindi affermata considerando che "le cause ostative alla candidatura" ex art. 58 cit., riguardando situazioni già limitate per pronuncia penale, integrano posizioni soggettive ben diverse da quelle nelle quali si fa questione di "ineleggibilità" di cui ai successivi art. 60 e 61. Solo quest ultime, infatti, interferiscono ex se e limitano in via diretta il diritto soggettivo di elettorato passivo, quale espressione dello status di cittadino. III - Il ricorso prospetta unicamente l eccesso di potere legislativo sotto il profilo che l art. 58 D.Lgs. n. 267 del 2000 si porrebbe in contrasto con gli artt. 51, 1 e 3 Cost. nella parte in cui prevede che non si applicherebbe nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato solo "se è concessa la riabilitazione ai sensi dell art. 178", escludendo quindi coloro che, come il ricorrente, hanno ottenuto la dichiarazione di estinzione della pena e di ogni effetto penale a seguito di giudizio favorevole a conclusione di affidamento in prova. In particolare si ritiene, comparativamente, la condizione nella riabilitazione eccessivamente limitativa dell elettorato passivo, che andrebbe compreso se non con la maggiore moderazione possibile. Il Collegio ritiene manifestamente infondati i vari profili di costituzionalità: a) quanto al contrasto con l art. 51 Cost., per la prevalente ragione che, come dianzi esposto, è impropriamente richiamato nel confronto di costituzionalità, in luogo dell art. 97 Cost., che è la fonte del valore costituzionale della esclusione della candidatura in discorso; b) quanto al contrasto con l art. 1 Cost., per la ragione che la sovranità che appartiene al popolo, va esercitata "nelle forme e nei limiti della Costituzione"e, quindi, non irragionevolmente nel rispetto dei valori pubblici preminenti espressi con l art. 97 Cost.; c) quanto al contrasto con l art. 3 Cost., per la ragione che si richiamano in confronto situazioni diverse e non confrontabili, restando comunque di proprio particolare allarme il reato per il quale il ricorrente ha subito condanna. E poi sufficiente osservare che l affidamento in prova e la riabilitazione hanno presupposti, funzione e periodo di osservazione notevolmente diversi. Nella fattispecie non appare affatto irragionevole che l estinzione di ogni effetto penale della condanna per il reato di cui all art. 416 bis, per chi intendesse proporsi a candidato in elezioni amministrative, sia condizionato a "prove effettive e costanti di buona condotta" verificate in un decorso congruo di tempo di cinque anni (art. 179 c.p.). Giova raramente che proprio a proposta di misure alternative alla detenzione per i reati ex art. 416 bis (artt. 4 bis e 47 L n. 354 del 1975), la Corte costituzione ha riconosciuto il peso delle ragioni di difesa sociale (sent. n. 357 del 1994), cui ben può aggiungersi il peso del principio di "credibilità e democraticità" delle istituzioni rappresentative per potere il Collegio ulteriormente concludere per la manifesta infondatezza nei dedotti profili di eccesso di potere legislativo. IV - Il ricorso va, in conclusione, respinto. Le ragioni di mero rilievo di costituzionalità dedotte consentono di disporre fra le parti la compensazione di ogni spesa di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità, respinge il ricorso n. 667/07. Spese compensate. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 23 maggio 2007.

Aldo Ravalli - Presidente - Estensore. Depositata il 31 maggio 2007 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE - PRIMA SEZIONE Registro Sentenze: 2203/2007 Registro Generale: 667/2007 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati: ALDO RAVALLI Presidente, relatore ETTORE MANCA Primo Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI Ref. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella dienza pubblica del 23 Maggio 2007 Visto il ricorso 667/2007 proposto da: Caputi Jambrenghi VIA ZANARDELLI 7 presso VANTAGGIATO ANGELO contro COMMISSIONE ELETTORALE DI TARANTO presso la sua sede PREFETTO DI TARANTO presso la sua sede; per l annullamento del verbale 30 aprile 2007 della Commissione elettorale circondariale di Taranto nella parte in cui delibera la cancellazione di. dalla lista "Lega di Azione Meridionale" dei Candidati a consigliere comunale di Taranto per le elezioni del 27-28 maggio 2007. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell Avvocature distrettuale dello Stato; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il relatore Pres. Aldo Ravalli ed uditi per le parti l Avv. Caputi Jambrenghi e l Avv. dello Stato Colangelo).

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO I - Con atto della Commissione elettorale circondariale di Taranto del 30 aprile 2007 il Sig. è stato escluso dalla lista dei candidati al Consiglio Comunale di Taranto "...atteso che a carico del citato candidato... ricorrono i presupposti di cui all art. 58 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e non è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell art. 178 c.p. o dell art. 15 L. 3627/88 prevista dal comma 5 del citato art. 58". Da ciò il ricorso depositato il 9 maggio 2007, fissato con decreto presidenziale in pari data per l udienza del 23.7.2007, notificato l giorno successivo e definitivamente depositato l 11 maggio 2007. All udienza del 23 maggio 2007 il ricorso è passato in decisione insieme con la richiesta cautelare. Alla stessa data del 23 maggio 2007 è stata data lettura della decisione di merito (Reg. dispositivi n. 1/07) e pubblicata l ordinanza n. 458/07 in relazione alla domanda cautelare. II - L art. 58 comma 1 lett. a) D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, posto a fondamento dell esclusione della candidatura del ricorrente dispone: "Non possono essere candidati alle elezioni comunali... e non possono comunque ricoprire le cariche di... consigliere... comunale...: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall art. 416 bis del codice penale". Che sia questa l ipotesi ostativa alla candidatura, è emerso in sede di discussione della causa nella affermazione dell Avvocatura dello Stato, non smentita da parte del ricorrente, che ha solo sostenuto la inconferenza, nella impostazione dell azione, a titolo di reato, volutamente quindi non riferito nei propri scritti. Ai fini del superamento dell eccezione da parte dell Avvocatura pubblica del difetto di giurisdizione del T.A.R., il Collegio ritiene rilevante il titolo di reato. Ritiene in proposito il Collegio che quanto alla esclusione dalla candidatura per le elezioni degli Enti locali dei soggetti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) non viene in rilevanza il diritto di elettorato passivo di cui all art. 51 Cost. ("Tutti i cittadini... possono accedere agli uffici pubblici e alle candidature elettive..."), bensì l art. 97 Cost. secondo cui "I pubblici uffici sono organizzati... in modo che siano assicurati il buon andamento e l imparzialità dell amministrazione". Rafforza tale impostazione la considerazione che l art. 143 medesimo D.Lgs. n. 276 del 2000, nel prevedere lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, espressamente indica che il valore tutelato è quello riconducibile all art. 97 Cost. ("... la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali..."), cioè un valore pubblico superiore a quello individuale di elettorato di cui all art. 51 Cost. E che sulle relative controversie vi sia giurisdizione del giudice amministrativo non v è alcun dubbio e viene dai principi. La giurisdizione del T.A.R. va quindi affermata considerando che "le cause ostative alla candidatura" ex art. 58 cit., riguardando situazioni già limitate per pronuncia penale, integrano posizioni soggettive ben diverse da quelle nelle quali si fa questione di "ineleggibilità" di cui ai successivi art. 60 e 61. Solo quest ultime, infatti, interferiscono ex se e limitano in via diretta il diritto soggettivo di elettorato passivo, quale espressione dello status di cittadino. III - Il ricorso prospetta unicamente l eccesso di potere legislativo sotto il profilo che l art. 58 D.Lgs. n. 267 del 2000 si porrebbe in contrasto con gli artt. 51, 1 e 3 Cost. nella parte in cui prevede che non si applicherebbe nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato solo "se è concessa la riabilitazione ai sensi dell art. 178", escludendo quindi coloro che, come il ricorrente, hanno ottenuto la

dichiarazione di estinzione della pena e di ogni effetto penale a seguito di giudizio favorevole a conclusione di affidamento in prova. In particolare si ritiene, comparativamente, la condizione nella riabilitazione eccessivamente limitativa dell elettorato passivo, che andrebbe compreso se non con la maggiore moderazione possibile. Il Collegio ritiene manifestamente infondati i vari profili di costituzionalità: a) quanto al contrasto con l art. 51 Cost., per la prevalente ragione che, come dianzi esposto, è impropriamente richiamato nel confronto di costituzionalità, in luogo dell art. 97 Cost., che è la fonte del valore costituzionale della esclusione della candidatura in discorso; b) quanto al contrasto con l art. 1 Cost., per la ragione che la sovranità che appartiene al popolo, va esercitata "nelle forme e nei limiti della Costituzione"e, quindi, non irragionevolmente nel rispetto dei valori pubblici preminenti espressi con l art. 97 Cost.; c) quanto al contrasto con l art. 3 Cost., per la ragione che si richiamano in confronto situazioni diverse e non confrontabili, restando comunque di proprio particolare allarme il reato per il quale il ricorrente ha subito condanna. E poi sufficiente osservare che l affidamento in prova e la riabilitazione hanno presupposti, funzione e periodo di osservazione notevolmente diversi. Nella fattispecie non appare affatto irragionevole che l estinzione di ogni effetto penale della condanna per il reato di cui all art. 416 bis, per chi intendesse proporsi a candidato in elezioni amministrative, sia condizionato a "prove effettive e costanti di buona condotta" verificate in un decorso congruo di tempo di cinque anni (art. 179 c.p.). Giova raramente che proprio a proposta di misure alternative alla detenzione per i reati ex art. 416 bis (artt. 4 bis e 47 L n. 354 del 1975), la Corte costituzione ha riconosciuto il peso delle ragioni di difesa sociale (sent. n. 357 del 1994), cui ben può aggiungersi il peso del principio di "credibilità e democraticità" delle istituzioni rappresentative per potere il Collegio ulteriormente concludere per la manifesta infondatezza nei dedotti profili di eccesso di potere legislativo. IV - Il ricorso va, in conclusione, respinto. Le ragioni di mero rilievo di costituzionalità dedotte consentono di disporre fra le parti la compensazione di ogni spesa di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità, respinge il ricorso n. 667/07. Spese compensate. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 23 maggio 2007. Aldo Ravalli - Presidente - Estensore. Depositata il 31 maggio 2007 TAG: amministrativo, Diritto processuale amministrativo Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi

(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l