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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d Italia 29.7.2009) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI DENOMINAZIONE: CONFIDI ABRUZZO S.C. Sede Legale: Centro Direzionale Il Molino in Via Misticoni, 3 65127 PESCARA Tel. 085/4325070 Fax. 085/4317426 Unita Locale n.2: Zona Industriale Cerratina s.n.c. 66034 LANCIANO (CH) Capitale Sociale al 31/12/2015: 1.392.377,00 C.F. e n di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara: 80020850683 Iscrizione Banca d Italia, sezione intermediari finanziari ex art. 155 comma 4: n 27411 Web: www.confidiabruzzo.it e-mail: info@confidiabruzzo.it PEC: pec.confidiabruzzo@legalmail.it SEZIONE II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI Garanzia rilasciata dal CONFIDI ABRUZZO S.C. L attività del CONFIDI ABRUZZO S.C. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, prestate nell interesse dell impresa socia e a beneficio di soggetti terzi (Banche finanziatrici). A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dall impresa socia configura l obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. A seguito della richiesta di garanzia per il tramite del Confidi, l impresa socia viene chiamata dalla Banca finanziatrice ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione, pegno, ipoteca, etc.. Principali rischi (generici e specifici) dell operazione. Per l indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca finanziatrice di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui l impresa socia (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risultino inadempienti, il Confidi/la Banca finanziatrice procederà all escussione del debito.

L impresa socia è tenuta a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto alla Banca finanziatrice. Fermo restando l obbligo del rimborso dell impresa socia al Confidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il medesimo può anche essere escluso dalla compagine sociale. L escussione della garanzia e/o l inadempimento dell impresa socia per aver omesso il rimborso può far sorgere l obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo dell impresa socia nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L eventuale inadempimento dell impresa socia verso il Confidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al Confidi. SEZIONE III CONDIZIONI ECONOMICHE Il Confidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun impresa è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. PARTECIPAZIONE SOCIALE AL CONFIDI ABRUZZO S.C. Quota sociale minima: 2.065,60 (duemilasessantacinquesessanta/00) (restituibile, a norma di Statuto, in caso di recesso); Quota sociale variabile: Il socio che farà domanda di concessione delle garanzie sociali sugli affidamenti richiesti al sistema creditizio, dovrà sottoscrivere e versare nuove azioni sociali per un importo tale che, tenendo conto di quanto già versato in sede di iscrizione, raggiunga un valore proporzionale al 2,5 % dei fidi/finanziamenti concessi dagli istituti di credito. La quota sociale minima da versare ( 2.065,60) copre l impresa socia per fidi/finanziamenti nominali pari ad 82.624,00 (restituibile, a norma di Statuto, in caso di recesso); MUTUI CHIROGRAFARI 1. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI CHIROGRAFARI A VALERE SU FONDI DELLA REGIONE ABRUZZO (ATTIVITÀ I.2.4. "AZIONI PER MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DELLE PMI" - POR FESR 2007/2013) 0,00 (zero) Abbuono di garanzia a valere sul fondo POR-FESR. 2. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI CHIROGRAFARI A VALERE SU FONDI DELLA REGIONE ABRUZZO (ATTIVITÀ I.2.2. "CREDITO E CRESCITA" PAR FAS 2007/2013) 18 MESI 36 MESI 48 MESI 60 MESI 0,60 % 1,20 % 1,60 % 2,00 %

3. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI CHIROGRAFARI A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI ABRUZZO S.C. 18 MESI 36 MESI 48 MESI 60 MESI 0,60 % 1,20 % 1,60 % 2,00 % 4. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI CHIROGRAFARI A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI ABRUZZO S.C. CONTROGARANTITI DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA. 18 MESI 36 MESI 48 MESI 60 MESI 0,54 % 1,08 % 1,44 % 1,80 % MUTUI IPOTECARI 1. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI IPOTECARI A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI ABRUZZO S.C. LEASING 60 MESI 120 MESI 180 MESI 240 MESI 1,00 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % 1. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER LEASING A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI ABRUZZO S.C. 60 MESI 120 MESI 180 MESI 240 MESI 1,00 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % OPERAZIONI A BREVE TERMINE (AperCredito in C/C, Smobilizzo Crediti Commerciali) 1. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER OPERAZIONI A BREVE TERMINE A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI ABRUZZO S.C.

Costo garanzia in ragione d anno: MAX 1,75 % 2. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER OPERAZIONI A BREVE TERMINE A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI ABRUZZO S.C. CONTROGARANTITI DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA Costo garanzia in ragione d anno: MAX 1,575 % Modifica delle condizioni economiche praticate dal CONFIDI ABRUZZO S.C..: il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall art. 118 del TUB. Condizioni economiche praticate dalla Banca finanziatrice: il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra l impresa socia e la Banca finanziatrice, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca finanziatrice ed accettate dall impresa socia in fase di stipula dei relativi contratti. SEZIONE IV SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI CON L IMPRESA SOCIA Su richiesta dell impresa socia, ma a proprio insindacabile giudizio, il CONFIDI ABRUZZO S.C. rilascia a beneficio di una Banca finanziatrice una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che l impresa socia chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca finanziatrice stessa, direttamente o per il tramite del CONFIDI ABRUZZO S.C. In caso di esito positivo, l impresa socia si obbliga a versare al CONFIDI ABRUZZO S.C. quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III. Gli importi effettivi, successivamente comunicati mediante lettera di commissione dedicata devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura SEPA DIRECT DEBIT, contestualmente all erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati dalle singole convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito, il CONFIDI ABRUZZO S.C. assume l obbligo di pagare alla Banca finanziatrice beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dall impresa socia affidata ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca finanziatrice ai sensi di Convenzione. Il pagamento del CONFIDI ABRUZZO S.C.. alla Banca finanziatrice, o escussione della garanzia, può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso all impresa socia od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui il CONFIDI ABRUZZO S.C. viene espressamente esonerata. A termini di diritto, Statuto, regolamento interno, l impresa socia ha l obbligo di rimborsare gli importi pagati dal CONFIDI ABRUZZO S.C., per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il CONFIDI ABRUZZO S.C.

Il CONFIDI ABRUZZO S.C. può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se l impresa socia versa in situazione di inadempimento nei confronti del CONFIDI ABRUZZO S.C.., può sussistere l obbligo per il CONFIDI ABRUZZO S.C. di segnalare il nominativo dell impresa socia presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione dal CONFIDI ABRUZZO S.C.. Di tali avvenimenti l impresa socia non può addebitare alcuna responsabilità al CONFIDI ABRUZZO S.C., restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'autorità Giudiziaria di Pescara. Recesso dalla garanzia: L impresa socia ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa (Banche finanziatrici). Procedure di reclamo: Ogni impresa socia può rivolgersi alla Direzione Generale del CONFIDI ABRUZZO S.C. entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R a CONFIDI ABRUZZO S.C. Sede Legale Direzione Generale Via Misticoni,3 65127 PESCARA o per via telematica all indirizzo e-mail: info@confidiabruzzo.it La Direzione Generale evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Se il CONFIDI ABRUZZO S.C. dà ragione al cliente, lo stesso CONFIDI ABRUZZO S.C. deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti. L impresa socia, qualora insoddisfatta del ricorso al CONFIDI ABRUZZO S.C. (perché non ha avuto risposta, perché le risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dal Confidi, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio-Cliente può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei Clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all accesso all ABF. LEGENDA Per Confidi si intende: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; Debitore Principale: è il soggetto (l impresa socia) di cui il Confidi garantisce l adempimento. Definizione di PMI (cfr D.M. 18/04/2005 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi dovranno sussistere). In particolare, nell ambito della categoria delle PMI, si

definisce piccola impresa l impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell interesse dell impresa socia. Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale. Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per dipendenza deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Impresa socia: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.