COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10-10-2003 C(2003) 3801 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Umbria), Aiuto n. N 412/2003 Proposta di legge regionale approvata con delibera n.661 del 21.05.2003 «Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)» Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO Con lettera del 29 agosto 2003, protocollata il giorno 11 settembre 2003, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato la misura in oggetto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Mi pregio informarla che la Commissione non solleva obiezioni, in base agli articoli 87 e 88 del trattato CE, nei confronti delle misure considerate. Per giungere a tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: 2. DESCRIZIONE 2.1. Titolo. «Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)». 2.2. Base giuridica. Proposta di legge regionale approvata con delibera n.661 del 21.05.2003 «Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)» S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
Ordinanza del Ministero della Sanità dell'11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini blue tongue). 2.3. Obiettivi. L'obiettivo delle misure notificate è la concessione di un indennizzo agli allevatori per la perdita dei loro capi in conseguenza della vaccinazione, resa obbligatoria nella Regione dall'ordinanza del Ministero della Sanità dell'11 maggio 2001 «Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini blue tongue». 2.4. Beneficiari. Le imprese agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino tenute alla vaccinazione dei loro capi. 2.5. Misure. La notifica prevede, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza ministeriale dell'11 maggio 2001, due tipi di misure: a) un indennizzo agli allevatori, obbligati a vaccinare il bestiame, per l aborto conseguente alla vaccinazione (articolo 2, comma 1, lettera a) della proposta di legge) b) un indennizzo agli allevatori, obbligati a vaccinare il bestiame, per la morte dell'animale conseguente alla vaccinazione (articolo 2, comma 1, lettera b) della proposta di legge). 2.6. Importo e/o intensità degli aiuti. a) In caso di aborto dell'animale conseguente alla vaccinazione. Fino al 90% del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito, rilevato dai bollettini pubblicati dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per dare diritto all'indennizzo, gli aborti devono essersi verificati entro venti giorni successivi alla vaccinazione dell'animale gravido, ed essere constatati tramite conforme diagnosi differenziale dell'istituto zooprofilattico sperimentale (articolo 4, comma 1 e articolo 3, comma 1). b) In caso di morte del bestiame conseguente alla vaccinazione. Fino al 90% del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). La morte del capo di bestiame deve essere certificata dal veterinario che ha eseguito la vaccinazione o dal servizio veterinario della competente autorità sanitaria (azienda Asl) (articolo 4, comma 2 e articolo 3, comma 2) 2.7. Cumulabilità degli aiuti. Gli aiuti non sono cumulabili con altri aventi la medesima finalità. 2.8. Durata di applicazione del regime. Indeterminata. 2
2.9. Stanziamento. 30 000 EUR per l anno 2003. 3. VALUTAZIONE 3.1. Esistenza dell'aiuto. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure in oggetto, finanziate da fondi messi a disposizione dalla Regione Umbria, favoriscono alcune imprese situate nella regione, che ottengono così vantaggi economici di cui non avrebbero beneficiato nell'ambito della loro attività, migliorando la loro condizione sul piano della concorrenza rispetto agli altri agricoltori che non ricevono i medesimi aiuti. Peraltro, tali misure sono concesse a imprese agricole, che esercitano la loro attività in un mercato internazionale concorrenziale: sulla base dei dati a disposizione della Commissione, l Italia occupa una posizione importante nella produzione della carne di manzo, di vitellone 1, di vitello 2 e ovina 3. Poichè tali aiuti falsano o minacciano di falsare la concorrenza ed alterano gli scambi tra Stati membri, l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE risulta applicabile. 3.2. Compatibilità degli aiuti. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato dispone che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel valutare gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, la Commissione applica il punto 11.4 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» 4 (di seguito: Orientamenti comunitari). Ai sensi di questo punto, la Commissione ritiene che gli aiuti accordati agli agricoltori per indennizzarli delle perdite causate dalle epizoozie e quelli destinati a prevenire perdite future possono essere autorizzati sulla base dell art.87, paragrafo 3, lettera c) del trattato purché siano soddisfatte quattro condizioni: 1 Fonte EUROSTAT: per la carne di manzo e di vitellone con una produzione, nel 2000, di 1.154.000 tonnellate, il che corrisponde al 15,60% della produzione europea. 2 Fonte EUROSTAT: per la carne di vitello con una produzione, nel 2000, di 157.000 tonnellate, il che corrisponde al 20,58% della produzione europea. 3 Fonte EUROSTAT: per la carne ovina con una produzione, nel 2000, di 50.000 tonnellate, il che corrisponde al 4,34% della produzione europea. 4 GU C 232 del 12.8.2000. 3
a) La malattia deve essere d'interesse per le pubbliche autorità e la misura deve inscriversi nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo e eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2 degli Orientamenti comunitari); b) deve trattarsi di una misura che ha per obiettivo la prevenzione, la compensazione oppure la prevenzione e la compensazione combinate (punto 11.4.3 degli Orientamenti comunitari); c) la misura è compatibile sia con gli obiettivi che con le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nel settore veterinario (punto 11.4.4 degli Orientamenti comunitari); d) è stata fornita la prova che non vi è possibilità di compensazione eccessiva attraverso il cumulo delle misure previste da diversi regimi (punto 11.4.5 degli Orientamenti comunitari). 3.2 a) Ambito giuridico. La febbre catarrale degli ovini (blue tongue) è una fonte di preoccupazione per le autorità pubbliche a livello comunitario, nazionale e regionale. In effetti, la decisione del Consiglio n.90/424/cee, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario 5, precisa, all'articolo 3, che gli interventi d'urgenza possono riguardare anche la "blue tongue". A livello nazionale, la Commissione ha preso nota del fatto che, in data 11 maggio 2001, il Ministero della Sanità italiano ha emesso un'ordinanza che prevede misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini. La proposta di legge dispone a favore delle imprese agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino o bufalino, un indennizzo parziale per la perdita degli animali (morte dell animale vaccinato e/o aborto) conseguente alla vaccinazione obbligatoria disposta dall'ordinanza del Ministero della Sanità dell'11 maggio 2001. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la "blue tongue" sia oggetto di preoccupazione da parte delle autorità pubbliche a tutti i livelli e che non si tratti di misure di compensazione per le quali é possibile pensare che la responsabilità incomba agli stessi agricoltori. 3.2. b) Carattere compensativo e/o preventivo delle misure. Per quanto riguarda gli aiuti per la morte degli animali vaccinati o per gli aborti delle bestie gravide causati dalla vaccinazione, si tratta di misure aventi un carattere compensativo. Esse perseguono l'obiettivo di indennizzare parzialmente il valore di mercato degli animali morti o abortiti a seguito della vaccinazione. 3.2. c). Conformità alla legislazione comunitaria. La misura s'inscrive nell'ambito di una legislazione specifica comunitaria e nazionale: la direttiva 2000/75/CEE del Consiglio del 20 novembre 2000 6, la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 7 e l Ordinanza del Ministero della Sanità dell'11 maggio 2001. 5 GU L 224 del 18.8.1990, pag.19. 6 GU L 327 del 22.12.2000, pag.74. 7 GU L 304 del 1.11.1990, pag.99. 4
3.2. d). Importo e/o intensità degli aiuti Per la morte dell animale conseguente alla vaccinazione. L impresa zootecnica riceve un indennizzo che può arrivare fino al 90% del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Tale metodo, tradizionalmente adottato in Italia per il risarcimento dei danni subiti a seguito di epizoozie è già stato accettato dalla Commissione in altre occasioni 8. La morte del capo di bestiame deve essere certificata dal veterinario che ha eseguito la vaccinazione o dal servizio veterinario della competente autorità sanitaria locale (azienda Asl). Per l aborto dell'animale conseguente alla vaccinazione. L impresa zootecnica riceve un indennizzo che può arrivare fino al 90% del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito, rilevato dai bollettini pubblicati dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per dare diritto all'indennizzo, gli aborti devono essersi verificati entro venti giorni dalla data di vaccinazione dell'animale gravido ed essere constatati tramite conforme diagnosi differenziale dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Poiché gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti aventi la medesima finalità, la notifica non comporta un doppio finanziamento delle misure. 4. DECISIONE Alla luce delle valutazioni di cui al punto 3, la Commissione ha deciso che le misure in oggetto notificate possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La presente decisione concerne unicamente le misure come sopra descritte nei limiti degli impegni assunti dalle autorità competenti e nei limiti e condizioni stabiliti nella presente decisione. Le autorità competenti presenteranno, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regime, un rapporto dettagliato sulla sua attuazione, come previsto al punto 23.2 degli Orientamenti comunitari. Si ricorda alle autorità italiane che, in base alla lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/2472-2494), gli Stati membri, in generale, non saranno più tenuti a notificare l'aumento dello stanziamento annuale di un regime autorizzato qualora, espresso in Euro, esso non sia superiore al 20% dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime avente durata illimitata o che l'aumento si verifichi entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo. 8 Precedenti: aiuto N798/2001, aiuto N628/2002. 5
Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H.2. Ufficio: Loi 130/ 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax (32 2 2967672) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 6