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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 settembre 2018 (OR. en) 11763/2/18 REV 2 FISC 335 ECOFIN 789 NOTA PUNTO "I/A" Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio Comitato dei rappresentanti permanenti/consiglio Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Relazione del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione 1. Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali 1. Più nello specifico, ha approvato la "lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali" nonché raccomandazioni alle giurisdizioni interessate sulle misure da adottare per essere rimosse dalla lista (allegato I). Ha altresì preso atto con soddisfazione degli impegni significativi ad alto livello politico assunti da altre giurisdizioni (allegato II) e ha stabilito gli orientamenti per ulteriori lavori in questo settore (allegato IV). 1 Doc. 15429/17 FISC 345 ECOFIN 1088. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 1 ECOMP.2.B IT

2. Inoltre, nelle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, si è ritenuto opportuno che il Gruppo "Codice di condotta" "avvii discussioni con le giurisdizioni inserite nella lista, al fine di concordare e monitorare le misure che queste dovrebbero adottare per poter essere rimosse dalla lista" (punto 10), si è osservato che il Gruppo "dovrebbe raccomandare in qualsiasi momento l'aggiornamento della lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali in base ad eventuali nuovi impegni assunti" (punto 11) ed è stato confermato che "la decisione di modificare la lista sarà adottata dal Consiglio sulla scorta delle informazioni fattuali pertinenti messe a disposizione del Consiglio dal Gruppo "Codice di condotta" (punto 24). 3. L'allegato IV delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 stabilisce che la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali "è riveduta dal Consiglio almeno una volta all'anno e approvata sulla scorta della relazione del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" al Consiglio, con l'indicazione della data a partire dalla quale si applicano le modifiche". 4. Il 23 gennaio 2, il 13 marzo 3 e il 25 maggio 4 2018, il Consiglio ECOFIN ha adottato varie modifiche agli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 5. 5. Da allora, il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto, nelle riunioni del 24 luglio e del 21 settembre 2018, le seguenti modifiche alle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017: a) Palau dovrebbe essere spostata dall'allegato I all'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 (rimozione dalla lista) in seguito alla lettera di impegno da essa firmata ad alto livello politico il 1 dicembre 2017 e ai recenti chiarimenti riguardo alla sua conformità con il criterio 2.2. Pertanto, Palau dovrebbe essere aggiunta alle sezioni 1.1 (sottosezione 1), 1.2 (sottosezione 1), 1.3 (sottosezione 1) e 3.1 dell'allegato II; b) nell'allegato I si dovrebbe indicare che Trinidad e Tobago ha completato il suo impegno in relazione al criterio 3.1; 2 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 29 del 26.1.2018, pag. 2. 3 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 100 del 16.3.2018, pagg. 4-5. 4 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 191 del 16.3.2018, pagg. 1-3. 5 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 438 del 19.12.2017, pagg. 5-24. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 2 ECOMP.2.B IT

c) Bahamas, Bahrein, Emirati arabi uniti e Hong Kong (RAS di), dovrebbero essere rimossi dalla sezione 1.1 dell'allegato II; d) Bosnia-Erzegovina, Capo Verde e Eswatini dovrebbero essere rimossi dalla sezione 1.2 dell'allegato II; e) Bahamas, Bahrein, Emirati arabi uniti Grenada, Hong Kong (RAS di), Macao (RAS di), Perù, e Turchia dovrebbero essere rimossi dalla sezione 1.3 dell'allegato II; f) Armenia, Liechtenstein e Vietnam dovrebbero essere rimossi dalla sezione 2.1 dell'allegato II; g) Bahrein, Emirati arabi uniti, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Saint Kitts e Nevis, e Santa Lucia dovrebbero essere rimossi dalla sezione 3.1 dell'allegato II. 6. Di conseguenza Liechtenstein e Perù sarebbero completamente rimossi dall'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017. 7. Va osservato che gli impegni ufficialmente assunti dalle giurisdizioni nonché l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal Consiglio al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso saranno monitorati con attenzione dal Gruppo "Codice di condotta", sostenuto dal Segretariato generale del Consiglio, con l'assistenza tecnica della Commissione europea, al fine di valutarne l'effettiva attuazione (allegato IV). 8. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire che nell'ottobre 2018 il Consiglio ECOFIN: adotti, fra i punti "A" dell'ordine del giorno, gli allegati I e II modificati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 acclusi alla presente nota, che tengono conto delle modifiche sopra esposte; ne disponga la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 3 ECOMP.2.B IT

ALLEGATO A decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali 6, modificati nei mesi di gennaio 7 e marzo 8 2018, sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II: ALLEGATO I Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali 1. Samoa americane Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018. 2. Guam Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018. 6 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 438 del 19.12.2017, pagg. 5-24. 7 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 29 del 26.1.2018, pag. 2. 8 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 100 del 16.3.2018, pagg. 4-5. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 4

3. Namibia La Namibia non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2019. Inoltre la Namibia dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si è impegnata a modificarli né ad abolirli entro il 31 dicembre 2018. 4. Samoa Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare questa problematica entro il 31 dicembre 2018. Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Samoa ad adeguarsi al criterio 3.1. 5. Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018. Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.2. 6. Isole Vergini degli Stati Uniti Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si sono chiaramente impegnate a modificarli né ad abolirli, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 5

ALLEGATO II Stato di avanzamento della cooperazione con l'ue per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale 1. Trasparenza 1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2018: Antigua e Barbuda, Curaçao, Dominica, Grenada, Isole Marshall, Macao (RAS di), Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan. Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2019: Turchia. 1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e valutazione soddisfacente Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2018: Anguilla, Curaçao, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Oman e Palau. Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione sufficiente entro il 2019: Figi, Giordania, Turchia e Vietnam. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 6

1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'ue Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'ue entro il 2018: Antigua e Barbuda, Dominica, Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan. Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'ue entro il 2019: Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Figi, Giamaica, Giordania, Maldive, Marocco, Mongolia, Montenegro, Serbia, Thailandia e Vietnam. 2. Equa imposizione 2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018: Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Capo Verde, Corea (Repubblica di), Curaçao, Dominica, Figi, Giordania, Grenada, Hong Kong (RAS di), Isola di Labuan, Isole Cook, Macao (RAS di), Malaysia, Maldive, Marocco, Maurizio, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, e Uruguay. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 7

2.2 Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative alla sostanza economica entro il 2018: Anguilla, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Emirati arabi uniti, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey e Vanuatu. 3. Misure anti-beps 3.1 Adesione al quadro inclusivo BEPS e attuazione delle norme minime in materia di BEPS Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2018: Antigua e Barbuda, Aruba, Dominica, Emirati arabi uniti, Grenada, Groenlandia, Isole Cook, Isole Fær Øer, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Palau, Saint Vincent e Grenadine, Taiwan e Vanuatu. Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2019: Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Eswatini, Figi, Giordania, Marocco e Montenegro. Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS se e quando tale impegno sarà pertinente: Nauru, Niue. 11763/2/18 REV 2 hio/sp 8