OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA E DI COMUNITÀ (A.C.O.F - SPIC)" DI BUSTO ARSIZIO (VA) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA. IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora ASSISTITO DA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DR. ENRICO GAMBA DOTT. FABIO PEZZOLI DOTT. CLAUDIO ARICI Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229; Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33 ; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall 1.1.2016 l azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall allegato 1 al medesimo provvedimento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall 1.1.2016 e fino al 31.12.2018; Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 Presa d atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento ;
Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue: - l Istituto Scuola di Psicoterapia integrata e di comunità (A.C.O.F - SPIC) di Busto Arsizio (Va) ha chiesto di poter inviare presso questa azienda una psicologa iscritta al proprio corso di specializzazione quadriennale post-universitario, per lo svolgimento del tirocinio previsto dal corrispondente piano di studi; - la materia è disciplinata: dall art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 Ordinamento della professione di psicologo e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza; dal decreto ministeriale 11 dicembre 1998 n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ; dal decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ; - come espressamente previsto dalla normativa sopracitata, è possibile che questa azienda collabori attivamente con le scuole di specializzazione in psicoterapia, autorizzate dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, per consentire il completamento della preparazione degli psicologi iscritti ai corsi dalle stesse gestiti; - la frequenza delle strutture ospedaliere da parte degli stessi è subordinata all individuazione delle sedi da parte dell azienda socio sanitaria territoriale, secondo le proprie disponibilità, e non deve interferire con il regolare svolgimento dell attività istituzionale; - nella fattispecie ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta della scuola di specializzazione in psicoterapia Scuola di Psicoterapia integrata e di comunità (A.C.O.F), atteso altresì che è stata acquisita la disponibilità del direttore dell UOC Psicologia a individuare il tutor da affiancare all allieva nel percorso di apprendimento pratico; - è stato concordato il testo definitivo della convenzione tra la suddetta scuola di psicoterapia e i competenti uffici di questa azienda socio sanitaria territoriale; Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.. DELIBERA di sottoscrivere con l Istituto Scuola di Psicoterapia integrata e di comunità (A.C.O.F - SPIC) di Busto Arsizio (Va) apposita convenzione finalizzata all attivazione di tirocini per medici e psicologi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia, nei termini e alle condizioni riportati nel testo allegato al presente atto (allegato A). IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini UOC Affari istituzionali e generali AT Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del Codice dell amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA Tra l A.C.O.F. - SPIC Scuola di specializzazione in Psicoterapia integrata e di comunità con sede legale in Via Varzi 16 21052 Busto Arsizio (Va), P.I. n. 02392560120, rappresentata dal consigliere delegato Sig. Giuseppe Sergio Scaltritti, nato a Luino il 21gennaio 1966, d ora in poi denominata Scuola, E l Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII con sede in Bergamo, piazza OMS n. 1, codice fiscale 04114370168, rappresentata dal direttore generale dr. Carlo Nicora, nato a Varese il 6 ottobre 1958, d ora in poi denominata anche Azienda socio sanitaria territoriale, Premesso che: - il D.M. del 11 dicembre 1998, n. 509 al fine di garantire una formazione teorico-pratica degli aspiranti psicoterapeuti richiede che siano completate nella loro formazione almeno 100 ore dedicate al tirocinio in strutture pubbliche o private accreditate nelle quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; - la Scuola è stata riconosciuta legalmente dal Ministero dell'istruzione, dell università e della ricerca, con D.D. del 15/07/2008 ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, come scuola quadriennale di formazione in psicoterapia psicoanalitica; si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 L Azienda socio sanitaria territoriale si rende disponibile a far svolgere il tirocinio pratico previsto dal D.M. 12/10/92 agli studenti della Scuola alle seguenti condizioni: individuazione delle sedi da parte dell Azienda socio sanitaria territoriale secondo le proprie disponibilità; determinazione da parte dell Azienda socio sanitaria territoriale del numero massimo di studenti che potranno frequentare nell arco dell anno, al fine di coordinare l attività istituzionale con quella del tirocinio. Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e d'intervento nell ambito psicoterapeutico.
Art. 2 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997 n. 196, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'azienda socio sanitaria territoriale e il tirocinante. Art. 3 L attività di tirocinio, individuata di comune accordo tra Azienda socio sanitaria territoriale e la Scuola, si svolgerà nei periodi preventivamente concordati tra il responsabile della struttura interessata e la Scuola. Il numero complessivo di ore è definito in 150 ore annue per gli studenti della Scuola. Le ore di tirocinio saranno documentate da certificazione del tutor dell Azienda socio sanitaria territoriale. Art. 4 Per il tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi dei tutor della Scuola e dell Azienda socio sanitaria territoriale; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e gli infortuni sul lavoro. Art. 5 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In caso di gravi inadempienze del tirocinante, l Azienda socio sanitaria territoriale potrà chiedere alla Scuola la sospensione definitiva o temporanea del tirocinio. Il tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. La Scuola ed il tirocinante si impegnano, inoltre, a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art. 6 Preso atto che, ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: la Scuola è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all art. 37 D.lgs. 81/2008 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definiti dall accordo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011; la Scuola è responsabile della Sorveglianza sanitaria ai sensi dell art. 41 del D.lgs. 81/2008; gli obblighi di cui all art. 36 del D.lgs. 81/2008 Informazione ai lavoratori sono a carico dell Azienda socio sanitaria territoriale. Art. 7 La Scuola garantisce che il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l Azienda socio sanitaria territoriale si impegna a segnalare tempestivamente l evento alla Scuola. L invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dalla Scuola. Art. 8 La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata quadriennale; potrà essere rinnovata esclusivamente in forma esplicita. Art. 9 Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. In caso di controversie le parti eleggono domicilio nel foro di Bergamo. Art. 10 Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della Scuola. Letto, approvato e sottoscritto. Busto Arsizio, Bergamo, A.C.O.F SPIC Scuola di psicoterapia integrata e di comunità Il consigliere delegato Sig. Giuseppe Sergio Scaltritti Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII Il direttore generale dr. Carlo Nicora Direttore del Dipartimento amministrativo UOC Affari istituzionali e generali Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini Pratica trattata da dr. Alessandro Torresani Visto - procedere Direttore socio sanitario dr.ssa Donatella Vasaturo
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 825/2017) Oggetto: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA E DI COMUNITÀ (A.C.O.F - SPIC)" DI BUSTO ARSIZIO (VA) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA. UOC PROPONENTE Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. Si precisa, altresì, che: A. il provvedimento: prevede non prevede COSTI diretti a carico dell ASST B. il provvedimento: prevede non prevede RICAVI da parte dell ASST. Bergamo, Dr. / Dr.ssa
PARERE DIRETTORI all adozione della proposta di deliberazione N.825/2017 ad oggetto: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA E DI COMUNITÀ (A.C.O.F - SPIC)" DI BUSTO ARSIZIO (VA) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA. Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l attestazione di regolarità amministrativocontabile. DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO Gamba Enrico Note: DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO Pezzoli Fabio Note: DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO Arici Claudio Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------