D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 1997, n. 269. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalità di svolgimento del concorso medesimo; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Semplificazione del concorso per uditore giudiziario 1. Concorso per uditore giudiziario. 1.... Sostituisce l'art. 123, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Prova preliminare. 1....Aggiunge l'art. 123-bis, al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 3. Prove concorsuali. 1....Aggiunge l'art. 123-ter, al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 4. Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare. 1.... Aggiunge l'art. 123-quater al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 5. Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare. 1.... Aggiunge l'art. 123-quinquies al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 6. Requisiti per la ammissione al concorso. 1.... Sostituisce con tre commi il comma 1 dell'art. 124, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 2.... Sostituisce il quinto comma dell'art. 124, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 7. Indizione del concorso. 1.... Sostituisce l'art. 125, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 8. Presentazione della domanda. 1.... Aggiunge l'art. 125-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
9. Commissione esaminatrice. 1.... Aggiunge l'art. 125-ter al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 10. Lavori della commissione. 1.... Aggiunge l'art. 125-quater al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 11. Esclusione dai concorsi. 1.... Aggiunge l'art. 126-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 12. Titoli di preferenza. 1.... Sostituisce con tre commi il terzo comma dell'art. 127, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. 13. Assunzione dei magistrati per concorso. 1....(15) Sostituisce l'art. 12, L. 24 marzo 1958, n. 195. 14. Sottocommissioni. 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario. 2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. 3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. 5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione. 15. Informazioni. 1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni. Il rinvio è da intendere all'art. 2, lettera b-bis), del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 1, L. 30 luglio 2007, n. 111. Capo II Scuola di specializzazione per le professioni legali 16. Scuola di specializzazione per le professioni legali (18). 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno. 3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto
decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame. 8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura (*). (*) L'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2002, n. 25) ha disposto che il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al presente articolo è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno. Capo III Disposizioni transitorie e finali 17. Norme transitorie e finali. [1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 123-bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso. 2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'articolo 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'articolo 123-bis, comma 2. 4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3. 5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare. 5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sede decentrate. 18. Abrogazioni. 1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto legislativo ed in particolare: a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746 ; b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11; c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32 ; d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 ; e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617; f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 19. Termini per adozione di provvedimenti. [1. La commissione di cui all'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Il regolamento di cui all'articolo 123-quinquies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle domande è approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario]. 20. Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano. 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125- quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.