REGOLAMENTO ALBO ON-LINE quale integrazione del Regolamento comunale sull ordinamento dei servizi e degli uffici approvato con D.G.c. n.

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REGOLAMENTO ALBO ON-LINE quale integrazione del Regolamento comunale sull ordinamento dei servizi e degli uffici approvato con D.G.c. n. 3 in data 09.01.1999 1

INDICE REGOLAMENTO ALBO ON LINE...1 1. Oggetto...3 2. L Albo Pretorio...3 3. Modalità di pubblicazione e accesso...3 4. Pubblicazione degli atti dell Amministrazione comunale...4 5. Pubblicazione per conto di soggetti esterni all Amministrazione Comunale...4 6. Relata di pubblicazione...5 7. Registro degli atti pubblicati...5 8. Richiesta degli atti...5 9. Entrata in vigore...7 2

ART. 1 Oggetto Il presente Regolamento, quale integrazione del Regolamento comunale sull ordinamento dei servizi e degli uffici, disciplina le modalità di svolgimento del Servizio di Segreteria relativo alla tenuta dell Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione degli atti emessi dal Comune, da altri Enti pubblici, etc., ovvero da privati per i quali sia obbligatoria la pubblicazione e che devono essere portati alla conoscenza del pubblico. La Legge n. 69/2009 ha previsto, (art. 32, comma 5) che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, dal 1 gennaio 2011, non hanno effetto di pubblicità legale. L'eventuale pubblicazione cartacea ha solo funzione di c.d. pubblicità notizia quale forma integrativa e non sostitutiva della pubblicazione on line. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione di questi atti sul sito web del Comune. ART. 2 L Albo Pretorio on line L Albo Pretorio on-line è il luogo dove gli interessati possono prendere visione e scaricare, sul proprio computer, l immagine elettronica completa degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune nonché degli atti e dei provvedimenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché i cittadini singoli o associati abbiano ogni opportuna informazione anche diretta alla tutela dei propri diritti ed interessi. L Albo Pretorio è consultabile dal sito web del Comune di Castiglione Chiavarese all indirizzo: www.comune.castiglione-chiavarese.ge.it. ART. 3 Modalità di pubblicazione e accesso Di seguito si elencano i principali atti, con la durata prevista di esposizione e i relativi tempi stabiliti per la loro pubblicazione, riferiti all Albo cartaceo, con l avvertenza che qualora norme sopravvenute modificassero i termini di seguito indicati, gli stessi troveranno immediata applicazione, senza necessità di modifica del presente articolo: - deliberazioni comunali di Consiglio o di Giunta - salvo specifiche norme di Legge, durata 15 giorni (art. 124 D.Lgs.18.08.2000, n.267); - avvisi - convocazione del Consiglio Comunale durata sino alla data fissata per il Consiglio; - determinazioni responsabili di area - durata 15 giorni; - aste pubbliche - avvisi da affiggersi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l incanto (art. 64 R.D. n. 827, 23.5.1924); - appalto - esito di gara - aggiudicazione definitiva - durata 15 giorni ; - permessi per costruire rilasciati durata 15 giorni; - provvedimenti repressivi (ordinanze di demolizione, ordinanze di ripristino, etc.) - durata 15 giorni; - espropriazioni p.u.: domanda per dichiarazione di opera di pubblica utilità durata 15 giorni; - espropriazioni p.u: piano di esecuzione durata 15 giorni; - fiere, mercati su aree pubbliche: istituzione e regolamentazione durata 30 giorni consecutivi; - giudici popolari: elenchi di albi di Giudici popolari durata 10 giorni (artt. 17 e 19 L. 10.04.1951, n. 287); - imposte e tasse: avviso ai contribuenti durata 20 giorni; - lasciti, donazioni ai comuni: avvisi ai successibili ex Legge - durata 60 giorni; - leva: elenco iscritti alla leva - durata 15 giorni (art. 37 D.P.R. 14.02.1964, n. 237 e succ. modif.); - nomi e cognomi: cambio di nome e/o cognome durata 30 giorni (art. 90, D.P.R. n. 396 del 30.11.2000); - ordinanze - durata 15 giorni, salvo specifica disposizione di Legge o Regolamento; - Statuti comunali durata 30 giorni (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif.); 3

- strade vicinali: proposte di costituzione di un consorzio per manutenzione strade vicinali durata 15 giorni (art. 2 D.Lgs 01.09.1918, n. 1446 e succ. modif.); - pubblicità bandi per lavori di importo inferiore a euro 500.000 - dalla data di ricezione del bando e sino a quella di scadenza di presentazione delle offerte (art. 80, V comma D.P.R. 21.12.1999 n.554); - pubblicazioni di matrimonio ed altre pubblicazioni di competenza dei servizi elettorali e demografici durata prevista dalla normativa specifica di settore. Tutti gli atti che per disposizione di Legge, di Regolamento o su richiesta debbono essere resi pubblici ufficialmente mediante pubblicazione all Albo Pretorio, vengono pubblicati a cura del Servizio Segreteria e resi disponibili in formato elettronico sul sito web istituzionale per la durata stabilita. Oltre tale termine, per il completo esercizio del diritto di accesso, gli atti vengono rilasciati agli aventi diritto su formale e motivata richiesta scritta e dietro pagamento dei costi di riproduzione e di eventuali bolli. Qualora non sia previsto alcun termine, gli atti saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi con le modalità previste dall art. 155 del C.P.C., salvo espressa disposizione contraria. I documenti ed i relativi allegati sono, inoltre, liberamente consultabili, per tutto il periodo della loro pubblicazione, presso il Servizio Segreteria. ART. 4 Pubblicazione degli atti dell Amministrazione comunale La pubblicazione degli atti dell Amministrazione comunale, aventi valore di pubblicità legale, è effettuata sul sito web istituzionale presso l Albo Pretorio on-line a cura del Servizio di Segreteria che ne è responsabile, mentre la conformità del testo ai principi della legge resta in capo al Responsabile che l ha formato. Al di là dei casi di pubblicità legale, ciascun Responsabile di servizio, o suo delegato, previamente autorizzato, può inserire sul sito o aggiornare i contenuti inerenti notizie, documenti, eventi o ogni altra informazione che ritenga utile pubblicare on line. La pubblicità di atti e documenti sul sito web comporta una divulgazione di dati verso un numero indeterminato di cittadini ( diffusione ), pertanto, viene stabilito che tutti gli atti pubblicati nell Albo Pretorio on-line da parte del Servizio Segreteria siano inseriti adoperando come formato standard files con estensione pdf. Tali files, inoltre, dovranno essere formati in modo tale da conciliare il diritto all accesso (trasparenza) con la tutela dei dati personali (privacy). In particolare ci si atterrà scrupolosamente al rispetto di quanto stabilito nella Delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 17 del 19 aprile 2007 relativa alle modalità da adottare per la corretta divulgazione dei dati in rete e che qui integralmente si richiama. ART. 5 Pubblicazione per conto di soggetti esterni all Amministrazione Comunale Alla pubblicazione sull Albo Pretorio on-line degli atti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti abilitati, provvederà il Servizio Segreteria. Dal momento che la pubblicazione di atti sul web costituisce una forma di trattamento di dati a mezzo diffusione e comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Servizio Segreteria, che ne cura la pubblicazione, non controlla né risponde della pertinenza dei dati pubblicati: la responsabilità della pubblicazione grava esclusivamente su colui che richiede la pubblicazione medesima. E per tale motivo che la richiesta di pubblicazione sul sito web dei documenti equivale a specifico atto di assunzione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare. Gli atti da pubblicare dovranno pervenire necessariamente in formato elettronico tramite PEC usando come standard il formato pdf. Si provvederà con apposito avviso sul sito istituzionale a 4

dare al pubblico tale opportuna informazione. i documenti su supporto cartaceo non vengono accettati. In tale caso si procederà con la restituzione dell atto non pubblicato. Il Servizio Segreteria non garantirà la conformità dell atto pubblicato a quello spedito dall ente richiedente se lo stesso non risponderà alla specifiche suddette indicazioni. La richiesta di pubblicazione così formata dovrà contenere : - l indicazione dell Ente richiedente - l oggetto dell atto da pubblicare - il termine iniziale e finale della pubblicazione richiesta. I privati che devono obbligatoriamente provvedere alla pubblicazione di atti all'albo Pretorio (cambio di nome e/o cognome) devono consegnare l'atto all ufficio Segreteria / Anagrafe / Stato Civile del Comune di Castiglione Chiavarese oppure possono inviare lo stesso tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.castiglionechiavarese@pec.cstliguria.it ART. 6 Relata di pubblicazione In riferimento agli atti pubblicati sull Albo Pretorio on line il Segretario Comunale rilascerà apposita attestazione di pubblicazione cartacea anche in riferimento a richieste di enti o soggetti esterni ART. 7 Registro degli atti pubblicati Il Servizio Segreteria procede alla pubblicazione degli atti e provvede alla registrazione degli stessi su apposito registro cartaceo. Il registro cartaceo contiene gli atti dell Amministrazione Comunale e gli atti inoltrati da enti o soggetti. Sarà possibile prendere in considerazione la formazione di un registro informatizzato da inserire sul sito istituzionale per repertoriare i documenti pubblicati all Albo Pretorio on line per tutto il tempo della pubblicazione. ART.8 Richiesta degli atti Per prendere visione e/o avere copia di atti, non presenti on-line, o di eventuali allegati o documenti richiamati negli atti del Comune in pubblicazione all'albo Pretorio on-line, oppure per il rilascio di copie autentiche di atti e documenti da parte di interessati ed aventi diritto, è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo (salvo eccezioni di Legge) e dei diritti di segreteria, nonché il rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca. Possono essere rilasciate copie non autentiche, non assoggettate all'imposta di bollo né ai diritti di segreteria, con pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca, secondo il tariffario vigente. Per questi atti è necessario presentare richiesta scritta, al Servizio Segreteria che ha curato la pubblicazione dell atto l atto. La conoscibilità si estende per ciascun atto ai documenti richiamati e allegati. ART. 9 Entrata in vigore Il presente regolamento, reso noto nelle forme di legge e statutarie, entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione 5