Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. 04 Febbraio 2012 Maurizio Reale Avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell art. 136 del codice di procedura civile così come modificato dalla L. 183/2011: Art. 136 c.p.c. Comunicazioni (modificato dalla L. 183/2011) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica. Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma. Il Ministero della Giustizia tramite D.G.S.I.A. con la nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 (consultabile qui) ha comunicato alle Corti d Appello, Tribunali e COA indicati nella detta nota che, a DECORRERE DAL 31 GENNAIO 2012 LE COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC AVRANNO PIENO VALORE LEGALE, in considerazione del fatto che per gli Uffici Giudiziari in elenco è stata accertata l installazione e l idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia. Da tale nota si evince che D.G.S.I.A. rilascia il decreto che determina il valore legale delle notifiche dei biglietti di cancelleria a mezzo PEC ove abbia (semplicemente) accertato l installazione e l idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia non attenendosi quindi al protocollo previsto e dettato dall art. 51 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 in virtù del quale le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell art. 170 c.p.c., la notificazione di cui al primo comma dell art. 192 c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici a decorre dalla data fissata con decreto dal Ministero della Giustizia dopo aver sentito il parere dell Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell Ordine degli
Avvocati interessati. Per comodità del lettore trascrivo il contenuto dell art. 51 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell articolo 7 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalita dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e aggiunto il seguente: «Nell albo e indicato l indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell articolo 7 del (( regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; b) il quarto comma e sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnicooperative per l uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile». Vediamo adesso, alla luce della nota emanata da D.G.S.I.A., gli effetti per gli Uffici Giudiziari (e per gli avvocati) destinatari della comunicazione: A1) l avvocato che ha una PEC registrata su ReGIndE riceverà le comunicazioni di cancelleria esclusivamente a mezzo PEC, come avviene per tutti gli uffici giudiziari per i quali il Ministero della Giustizia ha riconosciuto il valore legale ai sensi dell Art. 51 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (infatti tali Uffici Giudiziari non sono tra i destinatari della comunicazione ministeriale); A2) l avvocato che non ha una PEC registrata su ReGIndE continuerà a ricevere le comunicazioni di Ciò significa che la modifica interessa soprattutto gli avvocati che hanno comunicato la PEC all Ordine il quale poi abbia provveduto ad inviare al Ministero della Giustizia l albo telematico, poiché questi non riceveranno più, a mio avviso, notifiche cartacee. Passiamo ad esaminare gli effetti dell art. 136 c.p.c. nella sua nuova formulazione per gli Uffici Giudiziari
(e per gli avvocati) NON destinatari della comunicazione emanata da D.G.S.I.A. il 31.12.2012: A3) l avvocato che ha una PEC registrata su ReGIndE potrà ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC ma le stesse non avrebbero valore legale per cui gli interessati dovrebbero continuare a ricevere anche la comunicazione cartacea tramite ufficiale giudiziario o a mezzo fax (si opererebbe quindi in regime di doppio binario ossia come se si stesse effettuando una sperimentazione); A4) l avvocato che non ha una PEC registrata su ReGIndE continuerà a ricevere le comunicazioni di Naturalmente ad emissione di nuove comunicazioni di D.G.S.I.A. per altri Uffici Giudiziari la situazione prospettata sub A3 e A4 muterebbe in quella illustrata sub A1 e A2. Non entro nel merito di quanto disposto da D.G.S.I.A. ma, non posso non rendervi partecipi della mia personale preoccupazione in considerazione dei continui disservizi che dal novembre 2011 ad oggi si sono verificati e continuano a verificarsi proprio nell invio da parte delle cancellerie delle comunicazioni telematiche al punto che alcuni Uffici Giudiziari che operavano a valore legale ex art. 51 citato, hanno dovuto adottare provvedimenti con i quali si disponeva il ritorno alla comunicazione cartacea o mezzo fax in considerazione delle problematiche inerenti la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia. Mi chiedo, da ultimo, se tutti gli impiegati delle cancellerie degli Uffici Giudiziari interessati dalla nota di D.G.S.I.A. del 31 gennaio 2012 siano stati adeguatamente formati dal Ministero della Giustizia e tale domanda sorge in considerazione del fatto che nella detta nota siano riportate le ISTRUZIONI PRATICHE per le comunicazioni via PEC ex art. 136 c.p.c.; ciò mi fa pensare che la formazione non voi sia stata e che i dipendenti delle cancellerie dovranno formarsi da soli utilizzando le allegate istruzioni. Se così fosse credo che tutti gli operatori avranno bisogno di un grande IN BOCCA AL LUPO!!! Avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell art. 136 del codice di procedura civile così come modificato dalla L. 183/2011: Art. 136 c.p.c. Comunicazioni (modificato dalla L. 183/2011) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica. Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma. Il Ministero della Giustizia tramite D.G.S.I.A. con la nota 0002528.U del 31 gennaio 2012 (consultabile qui) ha comunicato alle Corti d Appello, Tribunali e COA indicati nella detta nota che, a DECORRERE DAL 31 GENNAIO 2012 LE COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC AVRANNO PIENO VALORE LEGALE, in considerazione del fatto che per gli Uffici Giudiziari in elenco è stata accertata l installazione e l idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia.
Da tale nota si evince che D.G.S.I.A. rilascia il decreto che determina il valore legale delle notifiche dei biglietti di cancelleria a mezzo PEC ove abbia (semplicemente) accertato l installazione e l idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia non attenendosi quindi al protocollo previsto e dettato dall art. 51 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 in virtù del quale le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell art. 170 c.p.c., la notificazione di cui al primo comma dell art. 192 c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici a decorre dalla data fissata con decreto dal Ministero della Giustizia dopo aver sentito il parere dell Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell Ordine degli Avvocati interessati. Per comodità del lettore trascrivo il contenuto dell art. 51 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell articolo 7 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalita dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell articolo 170 del codice di procedura civile. 5. All articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e aggiunto il seguente: «Nell albo e indicato l indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell articolo 7 del (( regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»; b) il quarto comma e sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnicooperative per l uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Vediamo adesso, alla luce della nota emanata da D.G.S.I.A., gli effetti per gli Uffici Giudiziari (e per gli avvocati) destinatari della comunicazione: A1) l avvocato che ha una PEC registrata su ReGIndE riceverà le comunicazioni di cancelleria esclusivamente a mezzo PEC, come avviene per tutti gli uffici giudiziari per i quali il Ministero della Giustizia ha riconosciuto il valore legale ai sensi dell Art. 51 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (infatti tali Uffici Giudiziari non sono tra i destinatari della comunicazione ministeriale); A2) l avvocato che non ha una PEC registrata su ReGIndE continuerà a ricevere le comunicazioni di Ciò significa che la modifica interessa soprattutto gli avvocati che hanno comunicato la PEC all Ordine il quale poi abbia provveduto ad inviare al Ministero della Giustizia l albo telematico, poiché questi non riceveranno più, a mio avviso, notifiche cartacee. Passiamo ad esaminare gli effetti dell art. 136 c.p.c. nella sua nuova formulazione per gli Uffici Giudiziari (e per gli avvocati) NON destinatari della comunicazione emanata da D.G.S.I.A. il 31.12.2012: A3) l avvocato che ha una PEC registrata su ReGIndE potrà ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC ma le stesse non avrebbero valore legale per cui gli interessati dovrebbero continuare a ricevere anche la comunicazione cartacea tramite ufficiale giudiziario o a mezzo fax (si opererebbe quindi in regime di doppio binario ossia come se si stesse effettuando una sperimentazione); A4) l avvocato che non ha una PEC registrata su ReGIndE continuerà a ricevere le comunicazioni di Naturalmente ad emissione di nuove comunicazioni di D.G.S.I.A. per altri Uffici Giudiziari la situazione prospettata sub A3 e A4 muterebbe in quella illustrata sub A1 e A2. Non entro nel merito di quanto disposto da D.G.S.I.A. ma, non posso non rendervi partecipi della mia personale preoccupazione in considerazione dei continui disservizi che dal novembre 2011 ad oggi si sono verificati e continuano a verificarsi proprio nell invio da parte delle cancellerie delle comunicazioni telematiche al punto che alcuni Uffici Giudiziari che operavano a valore legale ex art. 51 citato, hanno dovuto adottare provvedimenti con i quali si disponeva il ritorno alla comunicazione cartacea o mezzo fax in considerazione delle problematiche inerenti la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e del sistema PEC del Ministero della Giustizia. Mi chiedo, da ultimo, se tutti gli impiegati delle cancellerie degli Uffici Giudiziari interessati dalla nota di D.G.S.I.A. del 31 gennaio 2012 siano stati adeguatamente formati dal Ministero della Giustizia e tale domanda sorge in considerazione del fatto che nella detta nota siano riportate le ISTRUZIONI PRATICHE per le comunicazioni via PEC ex art. 136 c.p.c.; ciò mi fa pensare che la formazione non voi sia stata e che i dipendenti delle cancellerie dovranno formarsi da soli utilizzando le allegate istruzioni. Se così fosse credo che tutti gli operatori avranno bisogno di un grande IN BOCCA AL LUPO!!! TAG: PEC, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto processuale civile, Ordinamento forense Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
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