DISCIPLINARE. (Approvato con Delibera G.C. 74 del 5/3/2019)

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DIREZIONE AMBIENTE DISCIPLINARE del Regolamento del patrimonio arboreo della Città per le alberature di proprietà non comunale [richiamato come atto o provvedimento dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 58/2016 al punto 2 e nel testo del Regolamento agli artt. 12.6 (Attività di controllo SCIA) - 17.2 (Documentazione tecnica a corredo per SCIA d urgenza) - 20.2 (Sanzioni)] (Approvato con Delibera G.C. 74 del 5/3/2019) INDICE Art. 1 Definizioni e indicazioni generali Art. 2 SCIA. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Artt. 11.2, 12 e 17.2 Regolamento) Art. 3 Attività di controllo delle SCIA (Art. 12.6 Regolamento) Art. 4 Indicazioni operative Art. 5 Sanzioni in relazione ad alberi di proprietà non comunale (Art. 20 Regolamento) Art. 6 Danno al patrimonio arboreo Art. 7 Vigilanza Art. 8 Premio per cittadini virtuosi Disciplinare attuativo del Regolamento patrimonio arboreo della Città 05/03/2019 1

Art. 1 Definizioni e indicazioni generali Il Regolamento del patrimonio arboreo della città, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 58 del 2016, è di seguito sempre indicato come Regolamento. Le definizioni e le indicazioni riportate nel presente articolo si riferiscono esclusivamente alla concreta applicazione del Regolamento. In questo senso, anche quando non espressamente specificato, si riferiscono agli alberi soggetti a salvaguardia ai sensi dell art. 2.1 del Regolamento. 1. Motivi di abbattimento si intendono, anche in riferimento agli alberi di proprietà non comunale, quelli elencati all art. 5.3 del Regolamento riferiti agli alberi di proprietà comunale, con la precisazione che il caso previsto alla lett. f) comprende anche modifiche a discrezione del privato, purché nel rispetto dell'art. 1.1, del Regolamento stesso. 2. Sostituzione è quando la piantagione puntuale che segue l abbattimento ha effettiva e propria valenza sostitutiva, con l impiego della stessa specie, nello stesso numero e ciascuna nello stesso sito di radicazione, previa estrazione della ceppaia 3. Compensazione è la piantagione di uno o più alberi (fornitura, messa a dimora, cure colturali fino ad affrancamento) volta a sopperire al taglio di uno o più alberi e finalizzata alla conservazione, allo sviluppo e alla qualità del patrimonio arboreo cittadino, anche in relazione al contesto di inserimento (altra vegetazione, manufatti, ecc.). In tal senso la compensazione fa parte di un unica attività di abbattimento/piantagione. La compensazione deve avvenire, ai sensi dell'art. 11.4 del Regolamento, in piena terra e secondo i criteri dettati dall'art. 5. 6, del Regolamento stesso. 4. Progetto compensativo è il progetto dell insieme degli interventi, dei lavori, delle opere e delle attività, previste per il periodo di validità della Segnalazione Certificata d Inizio Attività (di seguito: SCIA), volti a sopperire all'abbattimento di uno o più alberi con la piantagione di uno o più alberi, allorché le nuove piantagioni non coincidano in numero e/o specie e/o sito d'impianto con le piante abbattute. 5. Compensazione in altra area è quella compensazione attuata in area diversa da quella di originario impianto degli alberi. Deve essere motivata da esigenze adeguatamente documentate. 6. Compensazione economica si ha quando sia la compensazione nell'area di originario impianto degli alberi, sia quella in altra area, non sono possibili come da adeguata motivazione. Si procederà a compensazione economica anche qualora in sede di controllo, di cui a successivo art. 3, non sia riscontrata una coincidenza fra la valutazione agronomica, attuata tramite compensazione, e la valutazione paesaggistica. 7. Capitozzatura è quel tipo di potatura come definita dalle Linee guida richiamate dal Regolamento all art. 6.3.. 8. Espianto (cfr art. 11.2 del Regolamento) è la rimozione di un albero dal suo sito di radicazione e pertanto è equiparato all abbattimento. 9. Messa a dimora è la mera operazione di piantagione di un albero in piena terra, ossia di corretta posa nel nuovo sito di radicazione, tecnicamente a perfetta regola d arte, fino a comprendere la prima innaffiatura. 10. Cure colturali fino ad affrancamento sono quelle adeguate cure che devono essere Disciplinare attuativo del Regolamento 05/03/2019 2

prestate all'albero ai fini del suo attecchimento definitivo e che devono protrarsi per tre anni. 11. Specie autoctona è quella specie originatasi ed evolutasi nella specifica area in cui si trova. Ai fini del Regolamento, sono assimilabili alle specie autoctone le specie storicamente naturalizzate e tipiche del luogo. 12. Albero adulto al momento dell impianto è un esemplare avente almeno le seguenti dimensioni (con riferimento all'allegato 1 del Regolamento): alberi di I e II Grandezza: CONIFERE, altezza 3 m; LATIFOGLIE, 18 cm di circonferenza a cm 100 dal colletto; alberi di III Grandezza: CONIFERE, altezza 2 m; LATIFOGLIE, 10 cm di circonferenza a cm 100 dal colletto. Art. 2 SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Artt. 11.2, 12 e 17.2 Regolamento) Per quanto riguarda i casi che il Regolamento sottopone a SCIA, che sono la sostituzione, l'abbattimento con compensazione e la capitozzatura di alberi di proprietà non comunale la relativa SCIA dovrà essere presentata utilizzando la modulistica scaricabile al seguente Link della pagina web del Comune di Firenze: http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/alberi-privati-richiesteabbattimento-e-capitozzatura-direzione-ambiente. Modulo A) SCIA Modulo B) SCIA d'urgenza Modulo C) Asseverazione integrativa SCIA d urgenza Modulo D) Comunicazione fine attività Modulo E) Istanza di proroga Le SCIA dovranno essere inviate esclusivamente via PEC e comunque secondo le modalità indicate in Rete Civica. L invio dovrà essere effettuato a cura dello stesso titolare o del professionista incaricato. La successiva corrispondenza, compresa la comunicazione di fine lavori, dovrà essere trasmessa al Comune utilizzando la stessa modalità telematica. SCIA d'urgenza (Mod. B): dovrà essere integrata, a seconda dei casi, entro i termini indicati all art. 17.2 del Regolamento con l'asseverazione di cui al Mod. C. I termini dei controlli di cui al successivo art. 3 decorrono dalla presentazione di detto modulo. Proroga: dovrà essere richiesta entro il periodo di validità della SCIA ai sensi dell art. 13 del Regolamento utilizzando l allegato Mod. E, e comunque almeno 30 gg prima dello scadere del Disciplinare attuativo del Regolamento 05/03/2019 3

termine di validità della SCIA. Potrà essere richiesta una sola volta e per una durata di un anno. L Amministrazione si esprimerà solo in caso di diniego entro il termine di 30 gg dalla presentazione della richiesta; trascorsi i 30 gg senza che l Amministrazione si sia espressa, si ritiene formato il conseguente silenzio assenso. Diritti di istruttoria: sono dovuti nella misura di 30,00. I diritti di istruttoria non sono dovuti in caso di attività finalizzate all eliminazione delle barriere architettoniche o per SCIA presentate da CASA SPA per immobili di proprietà del Comune di Firenze. Pubblicazione: l elenco delle SCIA presentate sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune (Rete Civica) e potrà essere consultato online. Art. 3 Attività di controllo delle SCIA (Art. 12.6 Regolamento) L attività di controllo delle SCIA che pervengono alla Direzione Ambiente è svolta secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità, al fine di tenere in debita considerazione: l entità degli interventi proposti; la natura degli interventi proposti; il valore storico-artistico o paesaggistico-ambientale delle aree su cui gli interventi vengono eseguiti. Tutte le SCIA sono soggette a controllo formale relativamente a completezza e correttezza (titolarità, abilitazioni, firme, ecc.). Ai sensi dell art. 15.1 del Regolamento: i presupposti sono: la completezza e la correttezza della documentazione presentata; i requisiti sono: la titolarità del segnalante o dei suoi aventi causa; il possesso dell area e degli alberi oggetto di attività; la abilitazione professionale dei tecnici incaricati, ciascuno per la parte di competenza. Sono soggette mensilmente a controllo, anche sostanziale, almeno il 10% delle SCIA presentate il mese precedente sulla base della seguente ripartizione: 40% (arrotondato per eccesso), nei casi di urgenza; 20% (arrotondato per eccesso), nei casi fuori vincolo paesaggistico; 40% (arrotondato per eccesso), nei casi in vincolo paesaggistico. L attività di controllo delle SCIA può richiedere la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale, che fornirà il supporto necessario per l attività congiunta con la Direzione Ambiente sul controllo sostanziale di cui al precedente periodo, nel rispetto delle reciproche competenze. Disciplinare attuativo del Regolamento 05/03/2019 4

Compensazioni (art.11.2.3 del Regolamento) Art. 4 Indicazioni operative La compensazione di cui all'art. 11 del Regolamento si attua mediante la sostituzione o la compensazione vera e propria, così come definite all'art. 1 del presente Disciplinare. Un progetto compensativo non è tenuto a prevedere necessariamente la compensazione quantitativa dei tagli, con la messa a dimora sempre di un egual numero di alberi di quelli in abbattimento. E invece ricercata la compensazione qualitativa degli abbattimenti a favore del patrimonio arboreo cittadino. In questo senso, qualsiasi progetto compensativo deve obbligatoriamente indicare: la/le specie ed eventuali varietà/cultivar degli alberi che vengono posti a dimora; sviluppo, morfologia e dimensioni degli alberi al momento della piantagione e maturità; i tempi di esecuzione della compensazione in relazione ai tagli previsti; eventuali indicazioni circa: o o la garanzia di attecchimento; il soggetto a cui fanno carico gli oneri di esecuzione delle cure colturali fino ad affrancamento dei nuovi alberi se diverso dalla proprietà degli alberi in abbattimento (ad esempio, per interessamento di aree di proprietà diversa). Impossibilità di compensazione nell area di intervento Il progetto compensativo che preveda la compensazione in altra area deve avere preventivo accordo formale col titolare dell area di destinazione. Anche per la compensazione su suolo pubblico, prima della presentazione della SCIA deve essere trovato accordo formale con l ufficio territoriale competente della Direzione Ambiente. In ogni caso il luogo concordato dovrà essere il più vicino possibile all'area di abbattimento e comunque entro un raggio di 500 mt da tale area. Compensazione economica Qualora la compensazione adeguata non sia possibile neppure in altra area, la stessa verrà monetizzata seguendo il criterio di cui all allegato A al presente Disciplinare. I proventi della compensazione economica saranno destinati dal Comune allo sviluppo del patrimonio arboreo della Città. Capitozzatura (art. 11.2 del Regolamento) La capitozzatura, così come definita nelle Linee guida richiamate dal Regolamento all art.6.3, è da sottoporre a SCIA nei seguenti casi: albero/i non già capitozzato/i precedentemente; albero/i non già sottoposto/i a regime di periodiche speronature; albero/i non già sottoposto/i a pollarding (testa di salice, testa di gatto) o in forme obbligate ad ombrario, spalliera, ecc.; albero/i non già in composizioni formali di arte topiaria. Detta operazione non necessita di compensazione né di autorizzazione paesaggistica Disciplinare attuativo del Regolamento 05/03/2019 5

Affrancamento Qualora, a seguito di presentazione della SCIA ed esecuzione delle opere in conformità a quanto dichiarato, uno o più alberi cessi il proprio ciclo vitale nonostante siano state prestate tutte le cure colturali indicate al fine dell attecchimento, detto/i albero/i potrà/potranno essere liberamente sostituito/i dal titolare della SCIA, o da suo avente causa, entro tre anni decorrenti della comunicazione di fine lavori di cui all art. 14 del Regolamento (Mod. D). SCIA d'urgenza (art. 17 del Regolamento) Ad abbattimento eseguito è fatto obbligo al privato, per la verifica da parte degli Uffici competenti, di conservare la parte compromessa della pianta per 60 gg, dalla presentazione delle integrazioni di cui all art. 17.2. Non è necessaria la suddetta conservazione nel caso in cui l abbattimento non sia dovuto alle condizioni intrinseche della pianta. Specie infestanti Il divieto di porre a dimora specie arboree infestanti e invasive, previsto agli articoli 5.6 e 18.1 del Regolamento, è derogato nel seguente caso: Robinia pseudoacacia in varietà ornamentali. Monitoraggio fitosanitario Il qualificato monitoraggio fitosanitario, previsto all art. 19.3 del Regolamento, sugli alberi di proprietà non comunale è sempre a cura del titolare proprietario/gestore degli alberi salvaguardati ai sensi dell art. 2.1 del Regolamento. Alberi di proprietà non comunale e attività edilizia Qualunque attività edilizia dovrà tenere conto, sia nella fase progettuale sia nella fase realizzativa, della eventuale presenza di alberi salvaguardati ai sensi dell art. 2.1 del Regolamento, preservandone l'integrità ed il successivo sviluppo. Art. 5 Sanzioni in relazione ad alberi di proprietà non comunale. (Art. 20 Regolamento) Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, e quanto previsto dall art. 7 bis del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), agli interventi di sostituzione, abbattimento, espianto e capitozzatura di cui all art. 11 del Regolamento, attuati in assenza, difformità o tardiva presentazione della SCIA (come previsto all art.6 del presente Disciplinare), si applica, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 ad un massimo di 500,00. La sanzione di cui sopra si applica anche nei seguenti casi: 1. omessa presentazione della SCIA d urgenza (Mod. B), prevista per gli interventi urgenti di cui all art. 17 del Regolamento, e/o della sua successiva integrazione (Mod. C), ovvero in Disciplinare attuativo del Regolamento 05/03/2019 6

caso di mancata conservazione della parte ammalorata del tronco, se dovuta; 2. mancato adeguamento alle misure necessarie indicate dall Amministrazione Comunale entro il termine indicato (ex art. 15 del Regolamento); 3. mancata comunicazione di fine attività (Mod. D) entro i termini previsti; 4. continuazione dell attività oltre i termini previsti, anche da eventuali proroghe 5. violazione del divieto di messa a dimora di specie arboree infestanti ed invasive di cui all art. 18 del Regolamento, fatta salva la deroga di cui al precedente art. 4; 6. danneggiamento di alberi di proprietà non comunale nel corso di attività edilizie; La sanzione si applica, indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità, a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido (individuati ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689). Art. 6 Danno al patrimonio arboreo Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, qualora un privato o un ente pubblico diverso dal Comune abbia sostituito, abbattuto, espiantato un albero di cui è titolare, salvaguardato ai sensi dell art. 2.1 del Regolamento, in difformità dalla SCIA presentata o in assenza della stessa, è sempre obbligato al ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, se del caso anche tramite interventi compensativi, così come definiti dall'art. 1 del presente Disciplinare. A tal fine il trasgressore dovrà comunque sempre presentare al Comune, entro 120 gg decorrenti dal ricevimento della notifica del verbale di accertamento, la SCIA di cui al Mod. A. In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, di mancato adeguamento alle misure necessarie indicate dall Amministrazione Comunale entro il termine indicato (ex art. 15 del Regolamento) o nel caso di capitozzatura effettuata in difformità dalla SCIA presentata o in assenza della stessa, il trasgressore o gli eventuali obbligati in solido, oltre al pagamento della sanzione di cui al precedente articolo, sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato seguendo il criterio di cui all allegato A al presente Disciplinare. Il danno per capitozzatura in assenza di SCIA e/o in difformità dalla stessa è pari al 30% del valore economico finale della pianta, come calcolato seguendo il criterio di cui all allegato A al presente Disciplinare. I proventi dell'indennizzo saranno destinati dal Comune allo sviluppo del patrimonio arboreo della Città. Art. 7 Vigilanza L'attività di vigilanza per l'applicazione delle norme contenute nel Regolamento è affidata, oltre che alla Direzione Ambiente, anche al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze e a tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria. Art. 8 Premio per cittadini virtuosi Sarà possibile prevedere da parte dell Amministrazione forme di premio per i cittadini virtuosi che si siano distinti nell applicazione delle attività di cui all art. 18 del Regolamento. Disciplinare attuativo del Regolamento 05/03/2019 7