INFORMATIVA IUC 2014



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INFORMATIVA IUC 2014 Dal 1 gennaio 2014, secondo quanto previsto dall art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 è entrata in vigore la IUC, Imposta Unica Comunale. La IUC si suddivide in 3 componenti: - IMU (Imposta municipale propria) - TASI (Tassa sui servizi indivisibili) - TARI (Tassa sui rifiuti) 1) IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Dal 2014 sono previste delle ESENZIONI dall applicazione dell IMU per le seguenti tipologie di immobili: - Abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; - Fabbricati rurali strumentali all attività agricola; - Terreni agricoli situati in aree montane; - Immobili assimilati ad abitazione principale (ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) quali: gli immobili Iacp; gli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale della residenza anagrafica. Il Regolamento comunale prevede l assimilazione ad abitazione principale anche per le seguenti categorie di immobili: - l unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - l unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta da cittadino italiano residente all estero, a condizione che non risulti locata. Per tutti gli altri immobili, l IMU continua ad essere applicata come per gli anni precedenti. - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti - Per l anno 2014 sono previste delle agevolazioni di aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti e relative pertinenze, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina della IUC. - Cosa si intende per abitazione concessa in uso gratuito a parenti? -

Ai fini dell applicazione delle aliquote dell imposta municipale propria, s intende per abitazione concessa in uso gratuito a parenti l unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1 grado (genitori/figli). - Quali sono le condizioni necessarie per l applicazione dell aliquota agevolata? - Ai fini dell applicazione delle aliquote agevolate, si devono verificare tutte le seguenti condizioni: a) il nucleo familiare che risiede nell abitazione concessa in uso gratuito non deve possedere né risultare proprietario di unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) nel territorio di Cassano d Adda; b) tutte le utenze dell unità immobiliare concessa in uso gratuito devono essere intestate al parente (o membro del suo nucleo famigliare) che occupa l immobile; c) vi sia la presenza di un contratto di comodato d uso gratuito regolarmente registrato. - A chi spetta l aliquota agevolata? - L eventuale aliquota agevolata prevista spetta: a) limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela ivi previsto con almeno un utilizzatore. Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela ivi previsto, non beneficiano dell agevolazione; b) limitatamente ad una unica unità immobiliare del soggetto passivo, anche se non posseduta al 100%; c) a condizione che i soggetti che utilizzano l immobile abbiano acquisito nello stesso la residenza anagrafica e vi abbiano la dimora abituale. - Obbligo di dichiarazione - Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell agevolazione mediante apposita documentazione ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da presentare all Ufficio Tributi su moduli dallo stesso predisposti entro il termine delle dichiarazioni IMU. Per il solo anno 2014 la domanda deve essere presentata entro il termine del 30 settembre 2014 e potrà avere effetto retroattivo al 1 gennaio 2014 (nel caso in cui le prescrizioni siano di cui al comma 2 siano già possedute al 31 dicembre 2013). Oltre tale data il diritto all aliquota agevolata inizierà dalla data di presentazione della dichiarazione con contabilizzazione a norma vigente. L Ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge. - Aliquote e detrazioni 2014 - Le aliquote e le detrazioni previste per l anno 2014 per l IMU sono le seguenti: FATTISPECIE ALIQUOTA Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,35% Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze 0,46% Abitazioni tenute a disposizione 0,86% Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,96% Altri immobili (aree fabbricabili, terreni agricoli, negozi, uffici ) 0,86% Detrazione per abitazione principale 200,00

Per abitazione principale si intende il immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Anche per le pertinenze è riservata l esenzione (o l aliquota dell abitazione principale), ma sono limitate solo ad una per ciascuna delle seguenti categorie: C2 C6 C7. - Scadenze 2014 - Le scadenze per il versamento sono: - 16 GIUGNO 2014 (acconto o versamento unico) l acconto è pari al 50% dell imposta dovuta per l intero anno - 16 DICEMBRE 2014 (saldo), pari all ammontare dell imposta effettivamente dovuta meno l acconto pagato per la prima rata - Modalità di versamento 2014 - Il versamento va effettuato in autoliquidazione con apposito modello F24 reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Cassano d Adda o presso gli sportelli degli Uffici Postali o Bancari. L imposta non è versata qualora il dovuto annuo sia inferiore a 12,00. Questi i codici tributo per il versamento: Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale 3912 (quota Stato non dovuta) Terreni 3914 (quota Stato non dovuta) Aree fabbricabili 3916 (quota Stato non dovuta) Altri fabbricati (esclusi quelli in 3918 (quota Stato non dovuta) categoria D) INTERESSI DA 3923 (quota Stato non dovuta) ACCERTAMENTO SANZIONI DA 3924 (quota Stato non dovuta) ACCERTAMENTO Fabbricati in categoria D (altri immobili) Il codice comune da indicare è C003. 3930 (quota comune calcolata come quota restante oltre lo 0,76%) 3925 (quota Stato 0,76% per gli altri fabbricati) - Modalità di calcolo - I moltiplicatori da applicare per il calcolo della base imponibile sono i seguenti: Tipologia immobile Moltiplicatore 2014 Cat. A, C/2, C/6 e C/7 160 Cat. B, C/3, C/4, C/5 140 Cat. A/10 e D/5 80 Cat. D (esclusi D5) 65 Cat. C/1 55 Terreni agricoli 75 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, 135 per gli altri soggetti

RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. 100 Moltiplicare la rendita rivalutata per il moltiplicatore (es. 160) per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare Moltiplicare la base imponibile per l aliquota IMU (es. 0,86%) calcolo da effettuare esempio : R.C. 100 calcolo da effettuare (100x5/100)+100 = 105 105 x 160 = 16.800 16.800 x 0,0086 = 144,48 IMU dovuta 144,48 Per i TERRENI AGRICOLI: BASE DI CALCOLO: Reddito dominicale riportato nella visura catastale RIVALUTAZIONE: del 25% BASE IMPONIBILE: calcolata utilizzando i moltiplicatori 75 (agricoltori professionali iscritti alla previdenza) o per 135 (altri terreni). Per le AREE FABBRICABILI: BASE DI CALCOLO: valore venale in comune commercio L aliquota si applica direttamente su tale valore. - Avvertenze per il calcolo - Se il periodo di proprietà è inferiore all anno, ossia: è stato acquistato un immobile durante l anno, è stato venduto un immobile durante l anno, l imposta deve essere divisa per 12 e moltiplicata per i mesi di possesso (il mese nel quale è iniziato o cessato il possesso va calcolato per intero se il possesso è superiore ai 15 gg). Anche le detrazioni devono essere rapportate al periodo di residenza. Attenzione! Se la residenza viene chiesta successivamente alla data di acquisto (vedi rogito) bisognerà applicare l IMU per altri immobili (aliquota 0,86 %) per i mesi senza residenza. 2) TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI La Tasi, Tassa sui servizi indivisibili, è una tassa ad esclusiva competenza comunale ed ha come scopo la copertura parziale delle spese sostenute dall Ente per alcuni servizi detti appunto indivisibili perché forniti a beneficio dell intera collettività quali i servizi di sicurezza e protezione civile, manutenzione del verde, illuminazione pubblica ecc - Soggetti passivi (chi deve pagare) - La TASI deve essere pagata da chi POSSIEDE O DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale, ed aree edificabili. ATTENZIONE: Nel caso in cui l unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, (proprietà, uso, usufrutto ) quest ultimo e l occupante sono titolari, rispettivamente, di un autonoma obbligazione tributaria così suddivisa:

OCCUPANTE: è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. POSSESSORE: è tenuto al pagamento della TASI nella misura restante del 70% del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie. - Aliquote e detrazioni 2014 - Le aliquote da applicare per il l anno 2014 per il pagamento della TASI sono le seguenti: Fattispecie Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,10% Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 0,10% Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze 0,10% Abitazioni tenute a disposizione 0,10% Fabbricati rurali strumentali 0,10% Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 0,10% Altri immobili (aree fabbricabili, negozi, uffici ) 0,10% Secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale, la TASI è ridotta del 20% per i locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente. - Scadenze 2014 - Le scadenze per il versamento sono le stesse previste per l IMU: - 16 GIUGNO 2014 (acconto o rata unica) l acconto è pari al 50% dell imposta dovuta per l intero anno - 16 DICEMBRE 2014 (saldo) pari all ammontare dell imposta effettivamente dovuta meno l acconto pagato per la prima rata - Modalità di versamento 2014 - Il versamento si effettua in autoliquidazione mediante modello F24 disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cassano d Adda o presso gli sportelli degli Uffici Postali. Il tributo non è versato qualora il dovuto annuale sia inferiore a 6,00. I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: DESCRIZIONE TRIBUTO TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili CODICE TRIBUTO 3958 3959 3960 TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961

Il codice comune da indicare è C003. - Modalità di calcolo 2014 - La modalità di calcolo è la stessa prevista per l IMU con l applicazione però delle aliquote specifiche della TASI. Il dovuto è poi da suddividere in percentuale tra occupante/i (30%) e possessore/i (70%) qualora l immobile sia occupato da soggetto diverso dal detentore di diritto reale sullo stesso (proprietà, uso, usufrutto, abitazione ). 3) TARI TASSA SUI RIFIUTI La TARI, tassa sui rifiuti, sostituisce la T.A.R.E.S. dal 1 gennaio 2014. A differenza dell anno precedente con la TARES, da quest anno non è più prevista la maggiorazione statale di 0,30 al metro quadro che veniva versata nelle casse statali. - Soggetti passivi (chi deve pagare) - Sono tenuti al pagamento della TARI coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all articolo 18, comma 3. - Tariffe, agevolazioni ed esenzioni 2014 - Per tutte le agevolazioni ed esenzioni si rimanda al vigente Regolamento per l applicazione della IUC. Le tariffe applicate per l anno 2014, sono le seguenti, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche: TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Categoria Descrizione Tariffa fissa Euro al mq Tariffa Variabile Euro 1 Nuclei familiari con 1 componente (Kb=1,0) 0,40 58,67 2 Nuclei familiari con 2 componenti (Kb=1,8) 0,47 105,61 3 Nuclei familiari con 3 componenti (Kb=2,3) 0,52 134,94 4 Nuclei familiari con 4 componenti (Kb= 3,0) 0,57 176,01 5 Nuclei familiari con 5 componenti (Kb= 3,6) 0,61 211,21 6 Nuclei familiari con 6 o piu' componenti (Kb= 4,1) 0,65 240,55

Categoria TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (metodo normalizzato) Descrizione Tariffa Fissa Euro al mq Tariffa Variabile Euro al mq 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 2 Cinematografi, teatri 0,29 0,67 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,41 0,94 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,60 1,38 5 Stabilimenti balneari 0,43 1,00 6 Esposizioni, autosaloni 0,35 0,81 7 Alberghi con ristorante 1,11 2,58 8 Alberghi senza ristorante 0,73 1,70 9 Case di cura e riposo 0,85 1,96 10 Ospedali 0,73 1,69 11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,03 2,39 12 Banche ed istituti di credito 0,41 0,97 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli 0,96 2,22 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,22 2,84 15 Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) 0,56 1,31 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,21 2,80 17 Attività artigianali (parrucchiere, barbiere, estetista) 1,00 2,33 18 Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, 0,70 1,63 elettricista) 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,96 2,22 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,62 1,45 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,74 1,71 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,78 4,38 23 Mense, birrerie, amburgherie 5,18 12,01 24 Bar, caffè, pasticceria 2,69 3,74 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 1,87 4,35 formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,77 4,11 27 Ortofrutta, pescherie, fiiori e piante, pizza al taglio 4,87 5,64 28 Ipermercati di generi misti 1,86 4,31 29 Banchi di mercato alimentari 4,70 10,90 30 Discoteche, night club 1,30 3,01 - Scadenze 2014 - Le scadenze previste per il versamento della TARI sono quelle indicate dal Regolamento comunale per l applicazione della IUC: - Entro il 16 GIUGNO 2014 (prima rata) - Entro il 16 SETTEMBRE 2014 (seconda rata) - Entro il 16 DICEMBRE 2014 (terza rata) L ente provvederà ad inviare al domicilio degli intestatari delle denunce appositi modelli per il versamento. Dato le continue modifiche normative, le scadenze regolamentari previste potrebbero subire variazioni che verranno prontamente ed adeguatamente pubblicizzate alla cittadinanza.