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COMUNE DI VALLEFOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino Imposta Unica Comunale (IUC) Anno 2014 GUIDA PRATICA Con informazioni generali per il versamento ACCONTO 2014

IUC Imposta Unica Comunale in vigore dal 01 gennaio 2014 La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore, e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore che dell utilizzatore dell immobili, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Con questa Guida si forniscono le prime indicazioni per l anno 2014 relative al nuovo tributo TASI, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legge 16/2014 del 06.03.2014. Raccolta Regolamenti e Deliberazioni Nel Comune di Vallefoglia, il Commissario Prefettizio ha adottato con i poteri del Consiglio Comunale le seguenti delibere: Deliberazione n. 30 del 30.04.2014 ad oggetto Approvazione del Regolamento dell Imposta Unica Comunale IUC nelle sue componenti IMU TASI e TARI Deliberazione n. 31 del 30.04.2014 ad oggetto Determinazione delle aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2014 ; Deliberazione n 32 del 30.04.2014 ad oggetto Determinazione delle aliquote della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) anno 2014. Per la consultazione delle delibere su menzionate e degli allegati si consiglia di consultare il sito internet del Comune di Vallefoglia, www.comune.vallefoglia.pu.it Sezione Tributi

TASI 2014 Dal 1 gennaio 2014, con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) entra in vigore la TASI (tassa sui servizi indivisibili). La TASI è destinata a finanziare i costi per l erogazione dei servizi indivisibili quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la manutenzione di strade, l illuminazione pubblica, la manutenzione del verde, servizi sportivi e ricreativi, servizi e beni culturali. ALIQUOTE TASI II Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 32 del 30.04.2014 le aliquote TASI per l'anno 2014. Categorie di immobili 1. Abitazioni Principali e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7; sono escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 in quanto assoggettate ad IMU. Aliquote e Detrazioni TASI 0,20% Sono comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all abitazione principale, escluse dal pagamento dell IMU. 2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.13 comma 8, del D.L. 201/2011. 0,10% 3. A tutte le altre tipologie di immobili che sono esentate dal pagamento dell IMU (es. immobili merce). 0,20% 4. A tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell IMU sulla base del vigente Regolamento IMU 0,00% Chi deve pagare la TASI Sono assoggettati alla TASI coloro che vantano sugli immobili i diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione.) Nel Comune di Vallefoglia, sono pertanto soggetti a TASI le seguenti tipologie di immobili: Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse (una pertinenza per ogni categoria C2, C6 e C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali così come individuati dalla normativa; Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.13 comma 8, del D.L. 201/2011. Immobili cd merce di proprietà delle imprese di costruzione disposto dall art.2 del Dl. 102/2013 e precisato con risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

Il concetto di abitazione principale, è stato definito dall art.13 del Dl 201/11 convertito nella L. 214/11 come segue: l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile,. Con Regolamento Comunale IUC, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2014, all art.11 comma 3, lettera a), b), c) sono state assimilate all abitazione principale: a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. b) L unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (Aire), a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze. E inoltre ASSIMILATA con Regolamento Comunale IUC, all ABITAZIONE PRINCIPALE: c) L unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di. 500,00 comprese le eventuali pertinenze. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Nell attesa di chiarimenti, in sede di acconto IMU e TASI l importo della rendita di.500,00 si intende come franchigia. Qualora il legislatore dovesse fornire indicazioni o disciplinare diversamente, l eventuale conguaglio dovrà essere sarà effettuato con il versamento di dicembre. ATTENZIONE: Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare (es. comodato gratuito genitori/figli), quest ultimo e l occupante sono titolari ciascuno di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (sul 100% della base imponibile), la restante parte del 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare (sul 100% della base imponibile) In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria, tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore PUO effettuare il versamento della TASI in ragione della propria % di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di 15 giorni. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al Regolamento IUC, il soggetto passivo deve presentare, pena l esclusione dal beneficio all Ufficio Tributi del Comune una Dichiarazione e/o apposita autocertificazione su modulistica predisposta dal Comune, relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall ufficio stesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. Nel caso in cui non dovessero più ricorrere le condizioni di cui sopra, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune utilizzando l apposita modulistica.

Base imponibile TASI La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell IMU. Per l'anno 2014 le scadenze sono così stabilite: Scadenze di pagamento TASI ACCONTO Prima rata Entro il 16.06.2014 SALDO Seconda rata Entro il 16.12.2014 UNICA SOLUZIONE Entro il 16.06.2014 Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì); Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso". COME e DOVE pagare la TASI I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, (codice catastale del Comune di Vallefoglia M331) ed i seguenti codici tributo. Codice Catastale Codice Tributo Descrizione M331 3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze M331 3959 TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale M331 3961 TASI per altri fabbricati II modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Vallefoglia, oppure da quello dell'agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home dove può essere stampato e compilato, oppure potrà essere compilato on-line collegandosi sul sito dell Agenzia delle Entrate, previa registrazione ai servizi telematici.

II Consiglio Comunale ha approvato: ALIQUOTE IMU e TASI con Delibera n. 31 del 30.04.2014 le aliquote IMU per l'anno 2014. con Delibera n. 32 del 30.04.2014 le aliquote TASI per l'anno 2014. Aliquote e Aliquote Categorie di immobili Detrazioni IMU TASI 1. Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche. Per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L aliquota si applica alle 0,55 % 0,00 % pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Detrazione su Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9. 200,00 2. Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 0,55 % 0,00 % permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione su Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9. 200,00 3. Alloggi regolarmente assegnati dall ERAP e relative pertinenze (così come individuate dalla normativa nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 0,55 % 0,00 % categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo) Detrazione su alloggi regolarmente assegnati dall ERAP. 200,00 4. Immobili abitativi che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi 0,55% 0,00 % dell art.2, comma 3 della l. 431/98. 5. Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di 1,06 % 0,00 % locazione conforme alla tipologia dell immobile da almeno 1 anno. 6. Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nelle precedenti classificazioni. 0,93 % 7. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7; 0,00 % 0,20% 8. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 0,20% adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 0,00 % 9. Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali; 0,00 % 0,20% 10. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 0,00 % 0,20% separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 11. Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica 0,00 % 0,20% unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 12. Immobili cd merce di proprietà delle imprese di costruzione disposto 0,00 % 0,20% dall art.2 del Dl. 102/2013 e precisato con risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati 13. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 0,00 % 0,20% anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 14. L unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in italia 0,00 % 0,20% dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (Aire), a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze. 15. L unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 0,93 % 0,20% principale, prevedendo che l agevolazione operi limitatamente alla quota (su eccedenza Su r.c. di rednita risultante in catasto non eccedente il valore di. 500,00 r.c. di. 500,00 Fino ad. comprese le eventuali pertinenze. In caso di pià unità immobiliari 500,00 concesse in comodato gratuito, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 16. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.13 comma 8, del D.L. 201/2011. 0,00 % 0,10%

TARI E il tributo finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituita con la legge di stabilità 2014 va a sostituire la TARES. Il tributo TARI è affidato al gestore MARCHE MULTISERVIZI che provvederà per nostro conto ad inviare i modelli di pagamento F24 precompilati. Alcune Informazioni TASI_IMU: L importo minimo totale annuo della TASI e IMU, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari ad. 5,00. Il versamento deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 46,49 euro diventa 46,00 euro; totale da versare 46,50 euro diventa 47,00 euro); l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. ATTENZIONE: Si precisa che per IMU e TASI il contribuente dovrà procedere in autoliquidazione. Sul sito del Comune di Vallefoglia è disponibile il Calcolatore TASI/IMU per consentire ai contribuenti di provvedere al calcolo dell imposta ed alla stampa del modello di pagamento F24. Per ulteriori informazioni, il servizio Tributi è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il Giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (Tel. 0721/496013) presso il Centro Commerciale Le Cento Vetrine, Via Pietro Nenni n. 71 Morciola di Vallefoglia, oppure all indirizzo email: tributi@comune.vallefoglia.pu.it oppure entratetributarie@comune.vallefoglia.pu.it sito internet www.comune.vallefoglia.pu.it