Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari 03 Settembre 2015 Filodiritto editore Il TAR per il Lazio, con la sentenza n. 10161 del 23 luglio 2015, è tornato a pronunciarsi, dopo il caso Aliplast, sulla gestione degli imballaggi, ribadendo la necessaria indipendenza ed autonomia del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rispetto alle valutazioni espresse dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) nell ambito dell istruttoria relativa alle istanze di riconoscimento dei sistemi autonomi di cui all art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.lgs. 152/2006. Quest ultima disposizione prevede che i produttori che non intendono aderire al CONAI e a un Consorzio di filiera possano chiedere il riconoscimento di un proprio sistema dimostrando che esso è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire i previsti obiettivi di ripresa, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Appare particolarmente significativo il passaggio della sentenza in cui si evidenzia che la differenza tra produttore di imballaggi ed utilizzatore dei medesimi è contenuta soltanto nella normativa italiana e non anche in quella dell Unione Europea; di conseguenza, il TAR per il Lazio ha ricordato che il Ministero deve effettuare una specifica ed approfondita valutazione in ordine ai requisiti soggettivi degli operatori economici che propongono un autonomo sistema di restituzione dei propri imballaggi e ha ritenuto che, nel caso di specie, l istruttoria che aveva portato al mancato riconoscimento del sistema autonomo fosse incompleta e che la motivazione addotta fosse inadeguata, accogliendo così il ricorso della ricorrente, un impresa del settore del noleggio dei pallet. ***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11172 del 2013, proposto da: Soc. P., rappresentato e difeso dagli avv. Mara Chilosi, Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso Salvatore Dettori in Roma, piazza Santi Apostoli, 66; contro Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust; nei confronti di Conai Consorzio Nazionale Imballaggi, Rilegno Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in Legno; per l'annullamento del provvedimento prot. 43986/TRI del 23.07.13 del Dirigente ad interim della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto: rigetto istanza di riconoscimento del sistema autonomo di restituzione dei propri imballaggi denominato "P. ( ) ; nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti fra i quali in particolare: le note del suddetto Ministero prot. 18447/TRI/VI del 22.6.2012; prot. 23860/TRI/VI del 1.10.2012; prot. 29230/TRI/VI del 12.4.2013; prot. 32467/TRI/VIII del 23.4.2013; prot. 38742/TRI del 6.6.2013; il parere reso dal CONAI ai sensi dell art. 221, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006; lo Statuto e il Regolamento CONAI e il Regolamento Rilegno, con i relativi decreti ministeriali di approvazione, nella parte e se non consentano al ricorrente di qualificarsi produttore di imballaggi e di ottenere il riconoscimento del proprio sistema autonomo di restituzione degli imballaggi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato, oltre agli altri indicati in premessa, il provvedimento n.
Si ringrazia per la segnalazione Chilosi Martelli - Studio Legale Associato. Il TAR per il Lazio, con la sentenza n. 10161 del 23 luglio 2015, è tornato a pronunciarsi, dopo il caso Aliplast, sulla gestione degli imballaggi, ribadendo la necessaria indipendenza ed autonomia del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rispetto alle valutazioni espresse dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) nell ambito dell istruttoria relativa alle istanze di riconoscimento dei sistemi autonomi di cui all art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.lgs. 152/2006. Quest ultima disposizione prevede che i produttori che non intendono aderire al CONAI e a un Consorzio di filiera possano chiedere il riconoscimento di un proprio sistema dimostrando che esso è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire i previsti obiettivi di ripresa, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Appare particolarmente significativo il passaggio della sentenza in cui si evidenzia che la differenza tra produttore di imballaggi ed utilizzatore dei medesimi è contenuta soltanto nella normativa italiana e non anche in quella dell Unione Europea; di conseguenza, il TAR per il Lazio ha ricordato che il Ministero deve effettuare una specifica ed approfondita valutazione in ordine ai requisiti soggettivi degli operatori economici che propongono un autonomo sistema di restituzione dei propri imballaggi e ha ritenuto che, nel caso di specie, l istruttoria che aveva portato al mancato riconoscimento del sistema autonomo fosse incompleta e che la motivazione addotta fosse inadeguata, accogliendo così il ricorso della ricorrente, un impresa del settore del noleggio dei pallet. ***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11172 del 2013, proposto da: Soc. P., rappresentato e difeso dagli avv. Mara Chilosi, Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso Salvatore Dettori in Roma, piazza Santi Apostoli, 66; contro Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust; nei confronti di Conai Consorzio Nazionale Imballaggi, Rilegno Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in Legno; per l'annullamento del provvedimento prot. 43986/TRI del 23.07.13 del Dirigente ad interim della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto: rigetto istanza di riconoscimento del sistema autonomo di restituzione dei propri imballaggi denominato "P. ( ) ; nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti fra i quali in particolare: le note del suddetto Ministero prot. 18447/TRI/VI del 22.6.2012; prot. 23860/TRI/VI del 1.10.2012; prot. 29230/TRI/VI del 12.4.2013; prot. 32467/TRI/VIII del 23.4.2013; prot. 38742/TRI del 6.6.2013; il parere reso dal CONAI ai sensi dell art. 221, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006; lo Statuto e il Regolamento CONAI e il Regolamento Rilegno, con i relativi decreti ministeriali di approvazione, nella parte e se non consentano al ricorrente di qualificarsi produttore di imballaggi e di ottenere il riconoscimento del proprio sistema autonomo di restituzione degli imballaggi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato, oltre agli altri indicati in premessa, il provvedimento n.
Si ringrazia per la segnalazione Chilosi Martelli - Studio Legale Associato. TAG: tutela dell'ambiente, diritto dell ambiente Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l