Decisione n 2010-611 DC Del 19 luglio 2010 (Legge organica relativa all applicazione dell articolo 65 della Costituzione) Il Consiglio costituzionale è stato adito, il 24 giugno 2010, dal Primo ministro, conformemente agli articoli 46, comma 5 e 61, comma 1, della Costituzione, in merito alla legge organica relativa all applicazione dell articolo 65 della Costituzione. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE, Vista la Costituzione, nella sua redazione risultante dalla legge costituzionale n 2008-724 del 23 luglio 2008 di modernizzazione delle istituzioni della V Repubblica ; Vista l ordinanza n 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante legge organica sul Consiglio costituzionale ; Vista l ordinanza n 58-1270 del 22 dicembre 1958 modificata, portante legge organica relativa allo statuto della magistratura, unitamente alla decisione del Consiglio costituzionale n 2007-551 DC del 1 marzo 2007 ; Vista la legge organica n 2001-692 del 1 agosto 2001 modificata relativa alle leggi finanziarie ; Sentito il relatore ; 1. Considerando che la legge organica sottoposta all esame del Consiglio costituzionale modifica principalmente l ordinanza del 22 dicembre 1958 e la legge organica del 5 febbraio 1994 sul fondamento degli articoli 64 e 65 della Costituzione ; che è stata adottata nel rispetto delle regole di procedura fissate dai tre primi commi dell articolo 46 della Costituzione ; - SULLE NORME DI COSTITUZIONALITÁ APPLICABILI : 2. Considerando che ai sensi dell articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell uomo e del cittadino del 1789 : Qualsiasi società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha affatto una Costituzione ;
3. Considerando che ai sensi dell articolo 64 della Costituzione : Il Presidente della Repubblica è garante dell independenza dell autorità giudiziaria.- É assistito dal Consiglio superiore della magistratura - Una legge organica porta statuto dei magistrati.- I magistrati della sessione sono inamovibili ; 4. Considerando che ai sensi dell articolo 65 della Costituzione : Il Consiglio superiore della magistratura comprende una formazione competente in merito alla magistratura giudicante e una formazione competente in merito alla magistratura requirente. La formazione competente nei riguardi della magistratura giudicante è presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione. Comprende, inoltre, cinque magistrati giudicanti e un magistrato requirente, un consigliere di Stato designato dal Consiglio di Stato, un avvocato e sei personalità qualificate che non appertengano né al Parlamento, né all ordine giudiziario, né all ordine amministrativo. Il Presidente della Repubblica, il Presidente dell Assemblea nazionale e il Presidente del Senato designano ciascuno due personalità qualificate. La procedura prevista all ultimo comma dell articolo 13 è applicabile alle nomine delle personalità qualificate. Le nomine effettuate dal presidente di ciascuna assemblea del Parlamento sono sottoposte al solo parere della commissione permanente competente dell assemblea interessata. La formazione competente circa la magistratura requirente fa una serie di proposte per le nomine dei magistrati giudicanti alla Corte di cassazione, per quelle del primo presidente della corte d appello e per quelle del presidente del tribunale di grand istanza. Gli altri magistrati giudicanti sono nominati sulla base di un suo parere conforme. La formazione del Consiglio superiore della magistratura competente nei riguardi della magistratura requirente dà il suo parere sulle nomine che interessano la magistratura requirente. La formazione del Consiglio superiore della magistratura competente in merito alla magistratura giudicante si pronuncia come consiglio di disciplina della magistratura giudicante. Comprende allora, oltre ai membri enunciati al secondo comma, il magistrato giudicante appartenente alla formazione competente in merito alla magistratura requirente. La formazione del Consiglio superiore della magistratura competente in merito alla magistratura requirente dà il suo parere sulle sanzioni disciplinari che lo riguardano. Comprende allora, oltre ai membri enunciati al terzo comma, il magistrato requirente appartenente alla formazione competente circa la magistratura giudicante. Il Consiglio superiore della magistratura si riunisce in formazione plenaria per rispondere alle richieste di parere formulate dal Presidente della Repubblica, sul fondamento dell articolo 64. Si pronuncia, nella stessa formazione, sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati ed ugualmente su qualsiasi questione relativa al funzionamento della giustizia posta dal ministero della giustizia. La formazione plenaria comprende tre dei cinque magistrati giudicanti menzionati al secondo comma, tre dei cinque magistrati requirenti menzionati al terzo comma, cosí come il consigliere di
Stato, l avvocato e le sei personalità qualificate menzionate al secondo comma. É presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione, che puó sostituire il procuratore generale presso questa corte. Salvo in materia disciplinare, il ministro della giustizia puó partecipare alle sedute di formazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura puó essere adito da una parte in giudizio, nelle condizioni fissate da una legge organica. La legge organica determina le condizioni d applicazione del presente articolo ; 5.Considerando che risulta dall insieme di queste disposizioni che l indipendenza del Consiglio superiore della magistratura concorre all indipendenza dell autorità giudiziaria ; - SUL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA : 6. Considerando che l articolo 3 inserisce nella legge organica del 5 febbraio 1994 sopraindicata due articoli 5-1 e 5-2 ; che l articolo 5-1 fissa le modalità di designazione dell avvocato che siede nelle tre formazioni del Consiglio superiore della magistratura ; che l articolo 5-2 tende a favorire il ruolo delle donne in quest istituzione sul fondamento del secondo comma dell articolo 1 della Costituzione, ai sensi del quale : La legge favorisce l uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettivi e alle funzioni elettive, cosí come alle responsabilità professionali e sociali ; che quest articolo 5-2 prevede ugualmente che, per la messa in atto della procedura prevista all ultimo comma dell articolo 13 della Costituzione, le nomine delle personalità qualificate sono sottoposte alla commissione permanente competente in materia d organizzazione giudiziaria di ciascun assemblea ; che queste disposizioni sono conformi alla Costituzione ; che, tuttavia, designando la commissione permanente competente di ciascuna assemblea, l articolo 5-2 della legge organica ha fissato regole rilevanti dalla legge ordinaria ; 7. Considerando che l articolo 7 inserisce nella legge organica del 5 febbraio 1994 due articoli 10-1 e 10-2 ; che ai sensi dell articolo 10-1 : I membri del Consiglio superiore esercitano la loro missione nel rispetto delle esigenze d indipendenza, d imparzialità, d integrità e di dignità. Vegliano al rispetto di queste stesse esigenze esigenze da parte delle persone a cui si riferiscono i servizi, nell esercizio delle loro funzioni. Adita dal presidente d una delle formazioni del Consiglio superiore della magistratura, la formazione plenaria valuta, a maggioranza dei membri che la compongono, se uno dei membri del Consiglio superiore ha mancato alle obbligazioni menzionate al primo comma. In caso di risposta affermativa, pronuncia, secondo la gravità della mancanza, un avvertimento o la dimissione d ufficio.
8. Considerando che l articolo 10-2 dispone : Nessun membro del Consiglio superiore puó deliberare né procedere ad atti preparatori, qualora la sua presenza o la sua partecipazione potrebbe viziare di un dubbio d imparzialità la decisione resa. Trattandosi di un membro del Consiglio superiore designato in qualità d avvocato in applicazione del secondo comma dell articolo 65 della Costituzione, quest esigenza s estende agli avvisi o decisioni relative ad un magistrato dinanzi al quale ha patrocinato a partire dalla sua nomina al Consiglio superiore, cosí come alle nomine di magistrati in seno alle giurisdizioni nella competenza delle quali si situa l ordine forense presso il quale è iscritto. La formazione alla quale l affare è sottomesso assicura il rispetto di queste esigenze ; 9.Considerando, in primo luogo, che imponendo che i membri del Consiglio superiore della magistratura esercitino la loro missione nel rispetto delle esigenze d indipendenza, d imparzialità, d integrità e di dignità, il legislatore organico ha ritenuto che tutti i membri di questo consiglio, che appartengano o meno all autorità giudiziaria, siano sottomessi alle stesse obbligazioni deontologiche ; 10. Considerando, in secondo luogo, che affidando al Consiglio superiore della magistratura la competenza per esaminare l eventuale mancanza di uno dei suoi membri alle proprie obbligazioni o per statuire, in caso di difficoltà, su una ricusazione, il legislatore organico ha necessariamente ritenuto che il membro del Consiglio superiore della magistratura la cui situazione è esaminata non possa partecipare alla deliberazione corrispondente ; 11. Considerando, in terzo luogo, che all eccezione di regole applicabili al membro del Consiglio superiore della magistratura designato in qualità d avvocato, le disposizioni precitate lasciano ai membri di questo consiglio e, all occorrenza, al consiglio stesso il compito di valutare i casi nei quali un membro debba astenersi dal partecipare ai suoi lavori e deliberazioni ; 12. Considerando, tuttavia, che risulta dall articolo 65 della Costituzione che il principio d indipendenza e d imparzialità dei membri del Consiglio superiore costituisce una garanzia dell indipendenza di questo consiglio ; che fa ostacolo al fatto che il primo presidente o il procuratore generale della Corte di cassazione, cosí come gli altri capi di corte o di giurisdizione membri di questo consiglio, deliberino o procedano ad atti preparatori di consulenza o di decisioni relative o alle nomine per esercitare funzioni nella loro giurisdizione o a magistrati esercitanti funzioni nella loro giurisdizione ; che il principio d indipendenza dei membri del Consiglio superiore della magistratura fa ugualmente ostacolo al fatto che il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione partecipino alle decisioni o alle consulenze relative ai magistrati che sono, anteriormente, stati membri del Consiglio superiore della
magistratura sotto la loro presidenza ; che, tenuto conto di queste roserve, gli articoli 10-1 e 10-2 precitati non sono contrari alla Costituzione ; 13. Considerando che l articolo 9 introduce una nuova redazione dell articolo 12 della legge organica del 5 febbraio 1994 ; che ai sensi di quest articolo : L autonomia di budget del Consiglio superiore è garantita nelle condizioni determinate da una legge finanziaria ; che ai sensi del primo comma del paragrafo II dell articolo 7 della legge organica del 1 agosto 2001 sopraindicata : I crediti sono specializzati per programma o per dotazione ; che ai sensi del sesto comma del paragrafo I dello stesso articolo : Un programma raggruppa i crediti destinati a mettere in atto un azione o un insieme coerente d azioni inerenti ad uno stesso Ministero e al quale sono associati obbiettivi precisi, definiti in funzione di finalità d interesse generale e, in ugual maniera, di risultati attesi e facenti l oggetto d una valutazione ; che conferendo al Consiglio superiore della magistratura l autonomia di budget, il legislatore organico ha, senza disconoscere la Costituzione, voluto affidare alla legge finanziaria il compito di creare un programma che permetta di raggruppare in maniera coerente i crediti di questo consiglio ; che, in queste condizioni, l articolo 9 della legge organica non é contrario alla Costituzione ; 14. Considerando che l articolo 15 inserisce nella legge organica del 5 febbraio 1994 un articolo 18-1 che dispone : Qualora si pronunci in materia disciplinare, la formazione competente comprende un numero uguale di membri appartenenti all ordine giudiziario e di membri che non vi appartengono ; che, tuttavia, su riserva delle esigenze d imparzialità suscettibili d imporre la loro astensione, i membri del Consiglio superiore della magistratura, la cui lista è fissata all articolo 65 della Costituzione, traggono da quest articolo il diritto e il dovere di partecipare ai lavori e alle deliberazioni di questo consiglio ; che imponendo che le formazioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura non possano decidere che in una composizione che comprenda tanti magistrati quanti membri non appartenenti all autorità giudiziaria, l articolo 15 implica il fatto che certi membri del Consiglio siano esclusi dalle sue deliberazioni a causa dell eventuale assenza d altri membri ; che, pertanto, viola l articolo 65 della Costituzione ; 15. Considerando che l articolo 17 inserisce nella legge organica del 5 febbraio 1994 un articolo 20-2 relativo alla competenza della formazione plenaria del Consiglio superiore della magistratura ; che quest articolo dispone : La formazione plenaria del Consiglio superiore ha competenza per conoscere delle domande formulate o dal Presidente della Repubblica, sul fondamento dell articolo 64 della Costituzione, o dal guardiasigilli, ministro della giustizia, sulle questioni enumerate dall articolo 65 della Costituzione e, in ugual maniera, per pronunciarsi sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati. Elabora e rende pubblica una raccolta degli obbligho deontologici dei magistrati ; che permettendo alla formazione plenaria del Consiglio superiore della magistratura di pronunciarsi sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati, senza essere adita a questo fine dal guardiasigilli, queste disposizioni violano
l ottavo comma dell articolo 65 della Costituzione ; che, perció, all articolo 17, i termini : cosí come per pronunciarsi sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati devono essere dichiarate contrarie alla Costituzione ; - SUL RICORSO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PER CONTO DELLE PARTI IN GIUDIZIO : 16. Considerando che ai sensi del decimo comma dell articolo 65 della Costituzione : Il consiglio superiore della magistratura puó essere adito da una parte in giudizio nelle condizioni fissate da una legge organica ; 17. Considerando che a questo fine, da una parte, l articolo 14 introduce una nuova redazione dell articolo 18 della legge organica del 5 febbraio 1994 ; che istituisce in seno al Consiglio superiore della magistratura alcune commissioni d ammissione delle richieste composte per ogni formazione del Consiglio superiore, da quattro dei suoi membri, due magistrati e due personalità esterne al corpo giudiziario, designate ogni anno dal presidente della formazione ; che queste commissioni sono incaricate d esaminare le querele per le quali le parti in giudizio adiscono il Consiglio superiore della magistratura e di pronunciarsi sul loro rinvio alla formazione competente di questo consiglio ; 18. Considerando che ai sensi del terzo comma di quest articolo 18 : I membri della commissione d ammissione delle richieste non possono decidere nella formazione costituita in materia disciplinare, qualora questa sia adita in merito ad un affare che le è stato rinviato dalla commissione d ammissione delle richieste alla quale appartengono o qualora il Consiglio superiore della magistratura sia adito, dalle autorità menzionate agli articoli 50-1, 50-2 e ai due primi commi dell articolo 63 della legge organica relativa allo status della magistratura, in merito a fatti identici a quelli invocati da una parte in giudizio, di cui la commissione d ammissione delle richieste abbia rigettato la querela ; che il legislatore organico ha, cosí, vegliato a garantire l imparzialità delle formazioni del Consiglio superiore della magistratura, qualora statuisca in materia disciplinare ; 19. Considerando che, d altra parte, l articolo 25 inserisce nell ordinanza del 22 dicembre 1958 un articolo 50-3 il cui primo comma dispone : Qualsiasi parte in giudizio che ritenga che, all occasione di una procedura giudiziaria che la riguardi, il comportamento adottato da un magistrato giudicante nell esercizio delle sue funzioni sia suscettibile di ricevere un richiamo disciplinare, puó adire il Consiglio superiore della magistratura ; che questo stesso articolo definisce le condizioni di ammissibilità di queste querele e fissa le modalità secondo le quali sono esaminate da una delle commissioni precitate ; che gli articoli da 20 a 30 adattano la procedura disciplinare applicabile alla magistratura giudicante ; che, trattandosi della magistratura requirente, gli articoli da 32 a 35 modificano gli articoli da 63 a 66 dell ordinanza del 22 dicembre 1958 per inservi disposizioni analoghe ;
20. Considerando, in particolare, che i commi da 3 a 7 dell articolo 50-3 della stessa ordinanza e i commi da 6 a 10 del suo articolo 63 fissano le condizioni di proponibilità della querela di una parte in giudizio ; che in primo luogo, a pena d improponibilità, la denuncia non puó essere diretta contro un magistrato che resti adito in merito alla salvo se, tenuto conto della natura della procedura e della gravità della mancanza evocata, la commissione d ammissione delle richieste ritenga che debba fare l oggetto d un esame sul merito ; che inoltre, secondo gli stessi articoli, a pena d improponibilità, la querela : - non puó essere presentata dopo la scadenza di un termine d un anno successivamente ad una decisione irrevocabile che metta fine alla procedura ; - deve contenire l indicazione dettagliata dei fatti e dei motivi di contestazione allegati ; - deve essere firmata dalla parte in giudizio ed indicare la sua identità, il suo indirizzo, assieme agli elementi che permettano d identificare la procedura in causa ; 21. Considerando che nessuna esigenza costituzionale vieta che la denuncia di una parte in giudizio, suscettibile di aprire una procedura disciplinare nei confronti di un magistrato, possa essere dichiarata ammissibile, anche se la parte o il pubblico ministero alla quale appartiene resti competente circa la procedura all occasione della quale la querela è deposta ; che, tuttavia, appartiene, in simile caso, al legislatore organico adottare le garanzie appropriate perché la messa in atto di questa procedura non arrechi pregiudizio all imparzialità dei magistrati messi in causa o alla loro indipendenza nei confronti delle parti alla procedura e non va contro l obbiettivo a valore costituzionale di buona amministrazione della giustizia ; 22. Considerando che le disposizioni sottoposte all esame del Consiglio costituzionale fissano, come soli criteri di ammissibilità, la natura della procedura e la gravità della mancanza evocata ; che in tal modo, esse delegano alle commissioni d ammissione delle domande il potere di decidere in quali procedure e in quali casi la denuncia, di una parte in giudizio contro un magistrato che resta adito in merito alla procedura, puó essere dichiarata ammissibile ; che permettono a queste commissioni di sentire il magistrato messo in questione, quando in virtù del primo comma dell articolo 51 dell ordinanza del 22 dicembre 1958 sopraindicata e del diciottesimo comma del suo articolo 63, non ha diritto alla comunicazione del suo fascicolo e dei documenti dell inchiesta che a partire dal ricorso dinanzi al Consiglio superiore della magistratura ; che il termine di un anno al di là del quale la querela non è ammissibile, previsto dal quarto comma dell articolo 50-3 di questa stessa ordinanza e l ottavo comma del suo articolo 63, non corre finché non sia stato messo fine alla procedura ; che, in queste condizioni, il legislatore organico non ha adottato le garanzie appropriate affinché l ammissibilità di una querela di una parte in giudizio contro un magistrato che resta competente circa la procedura non leda i principi d imparzialità e d indipendenza dei magistrati e si opponga all obbiettivo di buona amministrazione della giustizia ; che, pertanto, al quarto comma dell articolo 50-3 dell ordinanza del 22 dicembre 1958 e al
settimo comma del suo articolo 63, i termini : salvo se, tenuto conto della natura della procedura e della gravità della mancanza evocata, la commissione d ammissione delle richieste ritenga che debba fare l oggetto di un esame sul merito devono essere dichiarati contrari alla Costituzione ; - SULLO STATUTO DELLA MAGISTRATURA : 23. Considerando che l articolo 20 introduce una nuova redazione dell articolo 38-1 dell ordinanza del 22 dicembre 1958, relativo ai procuratori generali ; che prevede che questi ultimi siano nominati per un impiego al di fuori della gerarchia del pubblico ministero della Corte di cassazione ; che mantiene la regola secondo la quale non possono esercitare questa funzione per più di sette anni e determina le mansioni e le funzioni alle quali sono destinati, una volta liberati da questa funzione ; che queste disposizioni, che traggono le conseguenze dell estensione della competenza del Consiglio superiore della magistratura per esprimere un parere sulla nomina dei procuratori generali, sono conformi alla Costituzione ; 24. Considerando che l articolo 21 modifica l articolo 43 dell ordinanza del 22 dicembre 1958 che definisce la colpa disciplinare come qualsiasi mancanza, da parte di un magistrato, ai doveri del suo status, all onore, alla delicatezza o alla dignità ; che il 1 di quest articolo 43 precisa che costituisce una delle mancanze ai doveri del suo status la violazione grave e deliberata da parte di un magistrato di una regola di procedura che costituisca una garanzia essenziale dei diritti delle parti constatata da una decisione di giustizia diventata definitiva ; che questa precisazione è conforme alle esigenze costituzionali richiamate al considerando 7 della decisione del Consiglio costituzionale del 1 marzo 2007 sopraindicata ; 25. Considerando che le altre disposizioni della legge organica non sono contrarie alla Costituzione, DECIDE : Articolo 1.- Sono dichiarate contrarie alla Costituzione le disposizioni seguenti della legge organica relativa all applicazione dell articolo 65 della Costituzione : l articolo 15 ; all articolo 17, i termini :, cosí come per pronunciarsi sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati, che figurano all articolo 20-2 della legge organica del 5 febbraio 1994 sopraindicata ; agli articoli 25 e 32, i termini : salvo se, tenuto conto della natura della procedura e della gravità della mancanza evocata, la commissione d ammissione delle domande
ritiene che debba fare l oggetto d un esame sul merito, figuranti rispettivamente al quarto comma dell articolo 50-3 dell ordinanza del 22 dicembre 1958 sopraindicata e al settimo comma del suo articolo 63. Articolo 2.- Sotto le riserve enunciate al considerando 12, trattandosi degli articoli 10-1 e 10-2 della legge organica del 5 febbraio 1994 sopraindicata, l articolo 7 della stessa legge organixa è conforme alla Costituzione. Articolo 3.- Le altre disposizioni della stessa legge organica sono conformi alla Costituzione. Articolo 4.- All articolo 3, la frase : Sono sottoposte, nelle condizioni previste a quest articolo, alla commissione permanente competente in materia d organizzazione giudiziaria di ciascuna assemblea, figurante all articolo 5-2 della legge organica del 5 febbraio 1994 sopraindicata, non ha il carattere organico. Articolo 5.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica francese. Deliberato dal Consiglio costituzionale nella sua seduta del 19 luglio 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.ri Jacques BARROT, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d ESTAING, Hubert HAENEL e Pierre STEINMETZ.