Circ. n. 8bis Mozzecane (Vr), 07/09/2017. Oggetto: sintesi delle principali novità legislative su valutazione e inclusione/certificazione disabilità.

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Circ. n. 8bis Mozzecane (Vr), 07/09/2017 Al personale docente Oggetto: sintesi delle principali novità legislative su valutazione e inclusione/certificazione disabilità. Si ritiene opportuno informare i Sigg.ri docenti in relazione al punto n. 1 dell o.d.g. del collegio dei docenti previsto per martedì 12 settembre alle ore 15.30, come da circolare n. 8 del 06/09/2017, attraverso una breve sintesi commentata delle indicate novità legislative. Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62/2017, attuativo della legge 107/2015, hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19: Entrano in vigore dal 1 settembre 2017: le norme inerenti i principi generali (art. 1); le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11). Entrano in vigore dal 1 settembre 2018: le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21). le norme inerenti l effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19); l art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale); l art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo; l art. 25 (Scuole italiane all estero) per la parte relativa al secondo ciclo. Primo ciclo Art. 2 Valutazione nel primo ciclo 4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" Art. 1. Cittadinanza e Costituzione 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storicogeografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Scuola primaria: che cosa cambia? È chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo); Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati. Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall a.s. 2018/19).

Scuola secondaria di primo grado: che cosa cambia? Per la valutazione del comportamento sono introdotte tre innovazioni: 1. la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ; 2. la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); 3. la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). La non ammissione alla classe successiva o all esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Viene formalizzato l obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3). Le prove Invalsi non fanno più parte dell esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7). Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia? Espunte le prove Invalsi, l esame di Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.). Per i percorsi ad indirizzo musicale (scuola secondaria di Mozzecane), nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Presidente della commissione d esame è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2). Il voto finale dell esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d esame). Viene enfatizzata la collegialità della commissione a discapito delle valutazioni tecnico-didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle sottocommissioni (alias: i consigli di classe), come qui di seguito esplicitato. La norma storicamente in vigore circa la predisposizione dei testi delle prove scritte (art. 85 del R.D. n. 653/1925, mai abrogato) prevede quanto segue: "Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova. Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi". La nuova formulazione contenuta nell'art. 8, c. 3, del D.Lgs. n. 62/2017 ["La Commissione d esame predispone le prove d esame ed i criteri per la correzione e la valutazione." "La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi" (art. 8, c. 7)] amplia i poteri della Commissione, comprimendo le competenze delle singole sottocommissioni. Storicamente, alla Commissione d'esame nella forma plenaria è attribuito il compito di ratificare gli esiti degli esami. Ratificare significa verificare l'aderenza dell'operato delle sottocommissioni (corrispondenti, non dimentichiamolo, ai consigli di classe) ai criteri formali di conduzione delle prove e di formulazione dei giudizi così come deliberati nella seduta preliminare. La Commissione plenaria non ha mai avuto il potere di

sindacare nel merito le valutazioni delle sottocommissioni, valutazioni tecniche espresse nella correzione delle prove scritte o nel giudizio sul colloquio. L alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). La norma, contenuta nel D.Lgs. n. 62/2017 (art. 11, c. 13) che assegna il diploma conclusivo dell'esame di Stato del primo ciclo agli alunni con DSA esonerati dallo studio della lingua straniera costituisce un'inversione di rotta rispetto alle disposizioni contenute nel D.M. n. 5669/ 2011, il cui art. 6 (c. 6) stabilisce che "in sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998". Il D.M. fa valere il criterio generale secondo il quale, in presenza di esonero da uno o più discipline, non è possibile conseguire il diploma conclusivo del ciclo di istruzione ma solo la certificazione delle competenze raggiunte nel percorso di studi. Le ragioni di tale criterio si collocano, da un lato, nella previsione costituzionale del valore legale dei titoli di studio; dall'altro nella normativa europea recepita nelle Indicazioni nazionali, che indica tra le 8 competenze chiave per l apprendimento permanente la "comunicazione nelle lingue straniere". Questo "beneficio" non è concesso neppure agli alunni con handicap: essi sostengono integralmente le prove d'esame, scritte e orali, per quanto con le differenziazioni previste dal loro PEI (art. 8, c. 6); né agli alunni che sostengono l Esame di Stato del secondo ciclo (art. 20, c. 13: nel caso di esonero totale dalla lingua straniera si ottiene non il diploma ma la certificazione delle competenze).

Il Miur ha pubblicato la nota n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il decreto legislativo n. 66/2017 Norme per la promozione dell inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anch esso attuativo della legge n. 107/2015. Nello specifico, con la predetta nota, l amministrazione ha voluto fornire dei chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal decreto suddetto. Il 1 gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a: procedura di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica; profilo di funzionamento (che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamicofunzionale); documentazione per l inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato; nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. Il 1 settembre 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a: modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato. Nella nota, infine, si ricorda che per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili gravi, restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni (poi rettificato in 20 alunni). Il 1 settembre 2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative a: GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale); GLI (Gruppo di lavoro per l inclusione a livello di istituzione scolastica); Osservatorio permanente per l inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro. Art. 9, cc. 8-9

8. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. Il Dirigente scolastico Dr. Edoardo Citarelli