Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



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I. R. C. C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA Rionero in Vulture (PZ) C. R. O. B. 85028 Rionero in Vulture (PZ) Via Padre Pio, 1 P. IVA. 01323150761 C.F. 93002460769 - Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

PREMESSA Il presente regolamento disciplina : - Nella parte I i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati all amministrazione degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell Istituto; - Nella parte II le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell Istituto, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.NN.LL. in favore dei dipendenti a tempo determinato ed indeterminato dell istituto coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti di ufficio. PARTE PRIMA criteri e procedure per il conferimento incarichi di patrocinio dell Istituto Art. 1- Elenco avvocati 1. Per l affidamento degli incarichi professionali legali è istituito apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, esercenti l attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio. 2. L inserimento nell elenco avviene su richiesta del professionista singolo o associato a seguito di avviso da pubblicarsi sul sito internet dell azienda e da trasmettere agli ordini degli avvocati della Regione Basilicata. 3. La formazione, la tenuta e l aggiornamento dell elenco sono curati dal Responsabile della U.O. affari generali e personale, l elenco ha validità triennale con possibilità di aggiornamento annuale per coloro che ne facciano richiesta. 4. I professionisti iscritti potranno presentare, in ogni tempo, la richiesta di aggiornamento dei loro curricula e chiedere, in ogni tempo, la cancellazione dell iscrizione che avverrà con effetto immediato. Art. 2- Requisiti per l iscrizione nell elenco 1. Possono essere iscritti nell elenco gli avvocati singoli o associati che: a. Siano iscritti all ordine degli avvocati; b. Siano nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge; c. Non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l Ente come previsto dall ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.

2. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l inammissibilità dell iscrizione o l esclusione dall elenco. Art. 3- Affidamento degli incarichi agli iscritti nell elenco 1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è del direttore generale, che valuta accuratamente la fondatezza dei motivi e fornisce le principali indicazioni necessarie al conferimento dell incarico. Il conferimento dell incarico legale è disposto dal Direttore generale al quale compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti del difensore. 2. Nell affidamento degli incarichi agli iscritti nell elenco, si osservano i seguenti criteri: a. Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; b. Principio di rotazione tra gli iscritti all elenco. Art. 4-Deroghe 1. L Istituto si riserva la facoltà di derogare, motivatamente ed in via eccezionale, ai criteri fissati dal regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell elenco di cui al presente regolamento. 2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga. Art. 5- Competenze economiche 1. I compensi per gli incarichi legali affidati dall Istituto vengono stabiliti entro i limiti del valore medio di liquidazione di cui al tariffario allegato al D.M. n. 55 del 10.03.2014, diminuiti del 50%. 2. Saranno accordati acconti per un massimo del 20% sul totale del compenso stabilito, fermo restando che il saldo verrà liquidato solo alla fine del procedimento. 3. Qualora il giudice adito liquidi, a titolo di spese legali, una somma maggiore rispetto a quella pattuita tra l amministrazione ed il professionista, l Istituto liquiderà all incaricato la maggior somma riconosciuta dal giudice. 4. Nell ipotesi in cui per lo svolgimento dell incarico affidato si renda necessario per l incaricato avvalersi di un avvocato domiciliatario o di un consulente tecnico, la scelta sarà concordata con l Istituto che ne sosterrà i relativi oneri. Art. 6- Registro degli incarichi 1. Presso la U.O. Affari Generali e Personale è istituito il registro degli incarichi legali che deve contenere le annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle altre informazioni relative a ciascun incarico.

Art. 7- Obblighi dell incaricato 1. Il legale nello svolgimento dell incarico, ha l obbligo: a. di trasmettere preventivo relativo ai compensi in conformità alle condizioni economiche stabilite all art. 5; b. di aggiornare l Istituto sulle attività inerenti l incarico; c. di relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio; d. trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell Istituto e di controparte, verbali di udienza); e. di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali. 2. Il legale ha altresì l obbligo di comunicare, tempestivamente, l eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il direttore generale può revocare l incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il rapporto fiduciario. 3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale determina la revoca dell incarico e la cancellazione dall elenco. Art. 8- Revoca degli incarichi 1. Il direttore generale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l incarico al legale nei seguenti casi: a. Venir meno dei requisiti stabiliti per l iscrizione all elenco; b. Manifesta negligenza o errori evidenti; c. Conflitto di interesse; d. Ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale; e. Oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l incarico; f. Mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi del precedente art. 7; g. il venir meno del sotteso rapporto fiduciario. 2. La revoca dell incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione di quello di cui alla lett. e), determina la cancellazione dall elenco. Art. 9- Cancellazione dall elenco 1. Il direttore della U.O. Affari Generali e Personale dispone la cancellazione dall elenco dei professionisti che: a. Abbiano perso i requisiti per l iscrizione;

b. Abbiano senza giusta causa o giustificato motivo rinunciato all incarico; c. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; d. Siano responsabili di gravi inadempienze; e. Abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere; f. Non abbiano comunicato eventuali cause di incompatibilità o conflitto di interesse. 2. La cancellazione dall elenco comporta l immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista ed il professionista che sia stato cancellato può chieder di essere nuovamente iscritto decorsi almeno tre anni dal provvedimento di cancellazione. PARTE SECONDA criteri e procedure per il conferimento incarichi patrocinio dipendenti e rimborso spese Art. 10 tutela legale personale dipendente 1. L Istituto garantisce, in applicazione della contrattazione collettiva nazionale ( art. 25 cc.nn.ll. della dirigenza medica e veterinaria dell 8 giugno 2000, art. 25 del cc.nn. ll. della dirigenza spta dell 8 giugno 2000, art. 26 cc.nn.ll. comparto area sanità del 20.09.2001), l assistenza processuale dei propri dipendenti ed amministratori coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, per fatti o atti collegati all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio. 2. In applicazione della normativa contrattuale sopra richiamata il patrocinio legale è garantito in assenza di conflitto di interessi. Nell individuazione del conflitto d interessi si tiene conto unicamente dei fatti in contestazione, i quali devono presentarsi in posizione discordante rispetto al pubblico interesse perseguito dall azienda. Sono ipotesi di conflitto d interesse a titolo meramente esemplificativo: a. La costituzione di parte civile dell Istituto o la possibilità di costituirsi quale parte civile; b. L attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte dell Istituto; c. L individuazione dell istituto quale persona offesa del reato attribuito al dipendente nella richiesta di rinvio a giudizio o in ogni altro atto equivalente e/o propedeutico alla formulazione dell imputazione; d. L apertura di un giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile; e. La sussistenza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell azione del dipendente ed interesse dell Azienda. 3. Il dipendente e l amministratore potrà avvalersi del legale iscritto nell elenco per il patrocinio legale dell Istituto con assunzione diretta degli oneri di difesa da parte dell Istituto.

4. Il dipendente o l amministratore che invece non intenda avvalersi del legale iscritto nell elenco aziendale per il patrocinio legale potrà liberamente provvedere alla nomina di un proprio legale di fiducia, anticipandone gli oneri e dandone comunicazione all Istituto, che provvederà al rimborso degli oneri sostenuti secondo le modalità e nel limite massimo delle competenze che sarebbero state a suo carico qualora il dipendente avesse individuato un legale iscritto nell elenco aziendale cosi come previsti all art.5. Gli oneri di difesa che eccedono il suddetto limite saranno a carico del dipendente, come saranno interamente a suo carico gli oneri relativi ad un eventuale secondo legale di fiducia. 5. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività di difesa sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica consulente tecnico di parte- a seguito della disposizione di un consulente tecnico d ufficio, il dipendente o l amministratore dovrà darne comunicazione all Istituto che provvederà al rimborso dei relativi oneri nei limiti dei minimi tariffari secondo le aliquote come per legge vigenti al momento del conferimento dell incarico. 6. Nell ipotesi di assunzione diretta degli oneri di difesa da parte dell Istituto, qualora il procedimento si chiuda con condanna con sentenza passata in giudicato, l Istituto si rivarrà nei confronti del dipendente per gli oneri di difesa sostenuti. Art. 11- Condizioni di concedibilità 1. Il dipendente o l amministratore, informato dell inizio di un procedimento giudiziario a suo carico per fatti o atti connessi all espletamento del servizio o all adempimento dei compiti di ufficio, deve darne tempestiva comunicazione alla U.O. Affari Generali e Personale indicando gli estremi del procedimento ed inviando in allegato copia degli atti relativi. 2. L Istituto, verificato che non sussistano conflitti di interesse, provvederà all individuazione di un legale tra gli iscritti all elenco ed alla relativa comunicazione al dipendente o amministratore per acquisirne l assenso. 3. Il dipendente o l amministratore qualora non intenda avvalersi del legale iscritto nell elenco per il patrocinio dell Istituto ma di un proprio legale di fiducia i relativi oneri saranno interamente a suo carico salvo, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, il rimborso delle spese legali nei limiti massimi previsti all art. 5. Art. 12 Copertura assicurativa 1. Qualora il dipendente o l amministratore sia in possesso di polizza assicurativa personale per la tutela giudiziaria, avrà l onere di segnalare in ogni caso il sinistro alla propria compagnia nei modi e nei termini previsti dalla polizza e di darne notizia dell avvenuta segnalazione alla U.O. Affari Generali e Personale.

2. L Istituto ha il diritto di surrogarsi al dipendente o all amministratore nei limiti di quanto sostenuto e/o allo stesso rimborsato per la sua difesa nei confronti di eventuali compagnie assicuratrici, presso le quali il dipendente o l amministratore abbia contratto o risulti beneficiario di polizze per il rischio di spese di lite e nei limiti dalle stesse previste. DISPOSIZIONI FINALI Art. 13- Trattamento dei dati 1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione ed aggiornamento dell elenco nonché dell eventuale affidamento dell incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati in conformità a quanto previsto il D. Lgs. n. 196/2003. Art. 14- Norme di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al codice civile ed al codice deontologico forense. Art. 15- Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso di adozione della delibera di approvazione