7 sub. 5 Mutuo Chirografario BCE



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Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 7 sub. 5 Mutuo Chirografario BCE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni Via Bucci, 61-47833 Morciano di Romagna (RN). Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802 e-mail: info@bancavalconca.it / Sito internet: www.bancavalconca.it Iscrizione n. 627.00 all Albo delle Banche, di cui all articolo 13 del Dlgs n. 385 del 01.09.1993. CHE COS E IL MUTUO CHIROGRAFARIO BCE Il mutuo chirografario Balloon BCE è un finanziamento a medio termine concesso per finalità che variano a seconda del soggetto a cui è concesso (persona fisica e/o giuridica), ad esclusione dell acquisto di abitazioni. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico (mensile) di rate comprensive di capitale ed interessi, calcolate secondo un piano di ammortamento a cui viene applicato un tasso variabile. Il finanziamento può essere assistito da garanzie (ad es. fideiussione e/o pegno). In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto nei casi consentiti dalla legge e se previsto in contratto il pagamento di una penale. Il cliente ha la facoltà di usufruire della polizza infortuni clienti (agganciata al mutuo) stipulata con le Assicurazioni Generali Spa che copre il rischio di morte o invalidità permanente, di grado pari o superiore al 60% della totale, causata da un infortunio. Il titolare del rapporto può optare se mantenere o meno la polizza in oggetto. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: rischio tasso: Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 1

possibili variazioni in senso sfavorevole dei tassi, a fronte di fluttuazioni del mercato, in presenza di mutui a tasso variabile; la rata, per esempio, con un aumento del tasso potrebbe aumentare in maniera consistente; impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito a tasso variabile preveda un tasso minimo; in tal caso, per esempio, la rata non potrà cogliere l andamento favorevole del tasso al di sotto della soglia del tasso minimo; rischio variazione delle condizioni economiche applicate diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l aumento delle commissioni di incasso rata comporterà un maggior onere a carico del cliente; rischio di escussione delle eventuali garanzie personali richieste dalla Banca; nell eventualità per esempio di rate non pagate, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell esposizione direttamente ai garanti, in presenza di fideiussioni rilasciate da terzi; PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE IMPORTO MINIMO FINANZIABILE 50.000,00 DURATA MASSIMA 36 mesi TASSO FISSO 2,10% TASSO DI MORA: maggiorazione di 3 punti percentuali con il limite massimo previsto dai Decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze del 25 marzo e 23 giugno 2003 MODALITA DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: il conteggio degli interessi viene eseguito sulla base dell anno commerciale, fatto salvo il conteggio degli interessi di mora che viene eseguito sulla base dell anno civile. CALCOLO T.A.E.G. Esempio Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: capitale finanziato 50.000,00 tasso 2,10% durata 36 mesi rate mensili - commissioni per ogni addebito rata 2,75 - spese istruttoria 200,00 imposta sostitutiva 0,25% commissione per certificazione contratto 7,50 recupero spese visure 30,00 T.A.E.G. 2,74% Trattandosi di tassi variabili il tasso di interesse utilizzato nell esempio ed il relativo TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato, rispetto a quello iniziale, per tutta la durata del contratto. Inoltre, incidono in modo rilevante sulla misura del T.A.E.G. i seguenti costi: - spese ristrutturazione del finanziamento: 300,00; - spese per accollo mutuo chirografario: 250,00; - recupero spese per bollo su cambiale eventualmente richiesta a garanzia del finanziamento: spese indicate in seguito; - recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, non quantificabili a priori; - per l acquisto di seconde case l aliquota dell imposta sostitutiva è pari al 2% spese di istruttoria 0,40% dell importo del mutuo (minimo 200,00) commissioni incasso rate 2,75 polizza infortuni clientela (facoltativa): 8,00 penale per estinzione parziale o anticipata 1% calcolata sulla quota di capitale rimborsata anticipatamente. Esempio: penale 1%; debito residuo 10.000,00 - calcolo (1 x 10.000 ): 100 = 100,00 Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 2

commissione per certificazione contratto 7,50 spese ristrutturazione del finanziamento (allungamento, moratoria) 300,00 (salvo esenzioni previste per legge) spese per accollo mutuo 250,00 recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, non quantificabili a priori, con un minimo di 30,00 per ogni visura, relative a persone fisiche o giuridiche, titolari di beni immobili, che intervengono nella pratica di finanziamento. Per i mutui di durata superiore ai 18 mesi, si può scegliere tra le seguenti tassazioni: - Imposta sostitutiva di cui all art.17 del Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25% dell importo del mutuo, oppure pari al 2% in caso di acquisto/ristrutturazione/costruzione seconda casa); - Regime ordinario: Imposta di registro (in misura di legge, solo in caso d uso e non alla stipula del mutuo); Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa). Recupero spese per bollo su cambiale eventualmente richiesta a garanzia del finanziamento: Cambiale emessa con scadenza a breve termine (entro i 18 mesi) 12 per mille dell importo facciale, con arrotondamento ai 10 centesimi di euro per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione di bollo calcolato superi o meno i 0,05 centesimi, con un minimo di 0,50 Cambiale emessa con scadenza a medio lungo termine (oltre i 18 mesi) L importo di riferimento è quello facciale: 0,052 per ogni 516,46 con i medesimo arrotondamenti visto per il breve termine Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 delle Legge sull usura (L.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in Filiale e sul sito internet della banca www.bancavalconca.it ESTINZIONE ANTICIPATA Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo. L estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale oltre interessi ed altri accesi ancora dovuti tutto insieme in via anticipata rispetto al piano di ammortamento iniziale. L art. 120 ter. T.U. - D. lgs del 01/09/1993 n. 385 pone il divieto di applicazione di penali nel solo caso di persone fisiche che provvedano all estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati, o accollati a seguito di frazionamento (anche ai sensi del d lgs n. 122/2005), finalizzati all acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione od allo svolgimento della propria attività economica o professionale. Fuori dai casi in cui si applica il divieto sopra indicato, ai sensi dell'art. 40 comma 1 del citato T.U. è facoltà della parte mutuataria di restituire anticipatamente in tutto o in parte quanto dovuto in linea capitale; in questo caso dovrà essere corrisposta alla banca, oltre al capitale ed agli interessi maturati, anche una commissione pari al 2% sul residuo debito capitale. PORTABILITÀ DEL MUTUO Il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (cosiddetto decreto Bersani) semplifica l iter da seguire per trasferire un mutuo da un Istituto di credito ad un altro e rinegoziarne quindi le condizioni. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 3

L operazione è definita surrogazione per volontà del debitore. Con la surroga un soggetto, debitore di una certa somma nei confronti di un creditore, decide di trasferire il suo debito su di un altro creditore, permettendo a quest ultimo di beneficiare delle stesse garanzie (reali e/o personali) accessorie al credito cui si riferisce la surrogazione, senza alcun gravame per il debitore. L operazione è esente da applicazione dell imposta sostitutiva. L art. 120 quater del d lgs 385/1993 - come introdotto dal D. lgs 13/8/2010 n. 141 e poi modificato dalla legge 2011 n. 106 - prevede che nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni per cause dovute al finanziatore originario - entro 10 giorni, dalla data in cui il cliente chiede al banca surrogata di acquisire dal finanziatore originario l esatto importo del debito residuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all 1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per finanziatore originario di rivalersi sulla banca surrogata nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest ultima. RECESSO DAL MUTUO Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all' Art. 1186 c.c. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del beneficiario - costituisce decadenza dal beneficio del termine. La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora: a) il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso; b) il mutuatario o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale finanziaria od economica. c) il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto; d) risulti che il mutuatario o gli eventuali garanti abbiano fornito dati non aderenti alla realtà o abbiano tralasciato di comunicarne ogni variazione che abbia a verificarsi rispetto alle notizie in precedenza fornite e, in particolare, eventuali cambiamenti di indirizzo. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del mutuatario che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l inoltro a mezzo: 1. posta ordinaria o raccomandata all indirizzo: Via Bucci, 61 47833 Morciano di Romagna (RN); 2. Email ordinaria: direzione@bancavalconca.it; 3. Posta Elettronica Certificata (PEC): direzionepec@bancavalconca.com; 4. Fax: 0541/987654. L Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 4

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel. 06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c). LEGENDA Interessi di mora Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. Organo competente per La clientela dovrà indirizzare gli eventuali reclami all Ufficio reclami le controversie costituito presso la Banca Popolare Valconca Direzione Generale Via Bucci,61 47833 Morciano di Romagna. Parte mutuataria Nel contratto di mutuo è la parte che riceve la somma di denaro e si impegna a restituirla con pagamenti rateali dilazionati e dietro corresponsione di un interesse. Piano d ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate, calcolato al tasso definito nel contratto. La banca applica il piano di ammortamento alla francese: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi, a mano a mano che il capitale viene restituito, l ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Rata Registrazione Spese di istruttoria Spread T.A.E.G. Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione della somma avuta in prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo e calcolata sul residuo debito capitale utilizzando l anno commerciale e divisore 360) Il contratto di mutuo chirografario viene registrato presso l Agenzia delle Entrate di Rimini. Spese per l'analisi di concedibilità. Maggiorazione prevista dal contratto applicato al tasso del parametro di indicizzazione prescelto. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spese, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili, similmente alla penale ed al tasso di mora. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 5

Tasso minimo Tasso variabile Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) E la soglia minima di tasso sotto la quale non si scende. Tasso di interesse che varia secondo l andamento del parametro di indicizzazione indicato nel contratto con aggiornamento di norma al primo gennaio ed al primo luglio di ogni anno. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesta dalla banca / intermediario non sia superiore. Aggiornato al 04/01/2016 Pagina 6