Professional Solutions SSTTUUDDIIO DDII CCONNSSUULLEENNZZAA DDEELL LLAAVVORRO Dootttt.. Rinnaal lddoo Pieettrroo Plaatttti i N. 5 News del 13 febbraio 2013 INDICE n. 5/2013 ---------------------------- Minimale retributivo per il calcolo della contribuzione obbligatoria previdenziale ed assistenziale Quota di retribuzione soggetta all aliquota aggiuntiva dell 1% Massimale retributivo annuo su cui calcolare la contribuzione dovuta all INPS o ad altri Enti di previdenza obbligatoria Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2013 Lavoratori parasubordinati. Contribuzione dovuta alla Gestione separata Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Artigiani ed esercenti attività commerciali Contribuzione anno 2012 Importo della contribuzione oraria dovuta per l anno 2012 per i lavoratori domestici Minimale retributivo per il calcolo della contribuzione obbligatoria previdenziale ed assistenziale INPS, Circolare n. 22 dell 8 febbraio 2013 La vigente normativa prevede che per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Più precisamente, ai sensi dell art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva, in forza della citata norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Tuttavia, nel caso in cui la retribuzione minima contrattuale dovesse risultare inferiore al minimale di retribuzione previdenzialmente imponibile previsti dalla legge e rivalutato annualmente (D.L. 29 luglio 1981, n. 402), la predetta retribuzione minima contrattuale deve essere adeguata al minimale stabilito dalla legge. Per l anno 2013, il minimale di retribuzione valido per la generalità dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno (con le eccezioni di cui si dirà più oltre) è pari ad Euro 47,07 giornalieri. Per i giornalisti con qualifica di Redattore, il minimale giornaliero è pari ad Euro 77,44, mentre per i Praticanti è di Euro 54,94. Per il personale con qualifica dirigenziale dei settori industria, vredito, assicurazioni e commercio, il minimale giornaliero è pari ad Euro 130,20. Pertanto, nel caso in cui la retribuzione giornaliera minima contrattuale risultasse inferiore ai minimali di cui sopra, la contribuzione previdenziale deve comunque essere calcolata e versata prendendo a base il minimale stesso. Nell ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi trattamenti integrativi delle prestazioni erogate dall INPS (malattia, maternità, ecc.), tali trattamenti integrativi non sono soggetti all adeguamento ai minimali predetti, anche se i trattamenti integrativi dovessero risultare inferiori ai minimali. Si rammenta che i criteri validi per la generalità dei lavoratori per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza e assistenza devono essere applicati anche ai lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. Anche in questi casi, pertanto, qualora la retribuzione giornaliera minima contrattuale risultasse inferiore al minimale giornaliero di Euro 47,07, la
contribuzione previdenziale deve comunque essere calcolata e versata prendendo a base il minimale stesso. Identico criterio trova applicazione per i lavoratori soci delle cooperative sociali per i quali, ai fini della determinazione della retribuzione previdenzialmente imponibile, valgono le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. Anche per tali lavoratori il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 47,07. Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2010, la retribuzione imponibile ai fini contributivi per i lavoratori in argomento deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione e non più al periodo di occupazione media mensile. Si ritiene opportuno rammentare che per i rapporti di lavoro a tempo parziale la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale: qualora questo risultasse inferiore al minimale giornaliero di Euro 47,07, la contribuzione previdenziale deve comunque essere calcolata e versata prendendo a base il minimale stesso. Il minimale giornaliero di cui sopra deve essere comunque trasformato in minimale orario secondo un particolare procedimento di calcolo. In linea generale, nell ipotesi di normale orario di lavoro contrattualmente previsto pari a 40 ore settimanali, il metodo per la determinazione del minimale orario è il seguente: 47,070 x 6 giorni settimanali : 40 ore contrattuali = 7,06 minimale orario Quota di retribuzione soggetta all aliquota aggiuntiva dell 1% Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-ter - INPS, Circolare n. 22 dell 8 febbraio 2013 Giusta la previsione contenuta nell art. 3-ter della legge 438/92, sulla parte di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile è dovuta una aliquota aggiuntiva, a carico del lavoratore dipendente, pari all 1,00% in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Per l anno 2013 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in. 45.530,00. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013 l'aliquota aggiuntiva dell 1,00% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 45.530,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.794,00. Massimale retributivo annuo su cui calcolare la contribuzione dovuta all INPS o ad altri Enti di previdenza obbligatoria legge 8 agosto 1995 n. 335 INPS, Circolare n. 21 del l 8 febbraio 2013 Ai sensi dell art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la contribuzione previdenziale obbligatoria per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1 gennaio 1996 deve essere calcolata nel limite di un massimale retributivo annuo che viene rivalutato di anno in anno sulla base dell indice ISTAT. Per l anno 2013, il massimale predetto risulta pari ad Euro 99.034,00. L INPS ha fornito specifici chiarimenti (Circolare n. 42 del 17 marzo 2009) in merito alla applicazione del massimale retributivo relativamente ai lavoratori che, pur risultando iscritti a forme di previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995, a seguito di apposita istanza possono vantare periodi di copertura assicurativa anteriori al 1 gennaio 1996 per effetto di accrediti figurativi (ad esempio: servizio militare, servizio civile, servizio nella Croce Rossa Italiana) o di riscatti (ad esempio: corso legale di laurea, laurea breve e titoli equiparati, lavoro dipendente svolto all estero in Paesi non convenzionati). Le anzianità contributive derivanti da accredito figurativo o da riscatto si collocano temporalmente nei periodi cui gli eventi si riferiscono. Ad esempio, qualora venga richiesto l accredito figurativo del servizio militare svolto dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, le relative anzianità contributive verranno accreditate a copertura del periodo predetto. Può pertanto accadere che un lavoratore, privo di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996 e per il quale il calcolo della contribuzione previdenziale è soggetta al massimale retributivo, nel corso della vita lavorativa acquisisca anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1996 a seguito di domanda di accredito figurativo o di riscatto. In tal caso, il lavoratore non è più soggetto al massimale contributivo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda alla sede dell Inps territorialmente competente. Pertanto, a decorrere dal termine predetto, per il lavoratore in esame la contribuzione previdenziale deve essere calcolata sull intera retribuzione lorda effettivamente percepita, senza applicazione di alcun massimale.
A maggior chiarimento, si ipotizzi un lavoratore con prima assunzione (e, pertanto, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria) dal 15 giugno 1999 e che, a decorrere dall anno 2001, abbia percepito una retribuzione superiore al massimale retributivo in vigore anno per anno. Considerato che il lavoratore in questione, in quanto privo di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996, è soggetto al massimale retributivo, dall anno 2001 in poi, la contribuzione previdenziale è stata calcolata sulla base del massimale in vigore anno per anno. Si ipotizzi altresì che in data 1 febbraio 2013 il lavoratore chieda il riscatto del corso legale di laurea svoltosi dal 1 ottobre 1994 al 31 luglio 1998. Per effetto del riscatto, il lavoratore acquisisce anzianità contributive anteriori al 1 gennaio 1996 e, pertanto, a decorrere dal mese di marzo 2013 (mese successivo a quello di presentazione della domanda) la contribuzione previdenziale dovrà essere calcolata sull intera retribuzione lorda effettivamente percepita e, cioè, senza applicare il massimale retributivo. Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi, il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente, fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda. Nel caso in cui la comunicazione al datore di lavoro venga fatta in ritardo, la sistemazione della posizione contributiva sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la comunicazione. L Inps precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi antecedenti l istituzione dell obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all art.2, comma 26, della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti inoccupati ai sensi dell art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall assicurato, non modificano lo status di nuovo iscritto del lavoratore e quindi non incidono sull applicazione del massimale contributivo. Si ipotizzi un lavoratore, inoccupato al 1 gennaio 2013, che non è mai stato iscritto a nessuna gestione pensionistica obbligatoria e che il 1 febbraio 2013 presenta domanda di riscatto del corso legale di laurea svoltosi dal 1 ottobre 1994 al 31 luglio 1998. Si presupponga che il lavoratore in questione divenga titolare di primo rapporto di lavoro dipendente (e, pertanto, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria) dal 1 settembre 2013: pur se una parte della contribuzione derivante dal riscatto del corso legale di laurea si colloca anteriormente al 1 gennaio 1996, il lavoratore dovrà essere considerato nuovo iscritto soggetto a massimale retributivo, in quanto il riscatto è stato richiesto in un periodo temporale in cui il lavoratore era inoccupato. L Istituto precisa altresì che l accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di vecchio iscritto, ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale utilizzo della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all esercizio della facoltà di rinuncia all accredito. In altre parole, se, ad esempio, un lavoratore chiede l accredito figurativo del contributi relativi al periodo di servizio militare prestato dal 1 gennaio al 31 dicembre 1995, il lavoratore stesso non potrà più rinunciare all accredito di tale contribuzione. Nel caso di riscatto, l acquisizione da parte dell interessato della qualità di vecchio iscritto alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata). Conseguentemente, in ipotesi di mancato assolvimento del predetto onere il lavoratore torna ad essere considerato nuovo iscritto e, quindi, è soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica, all applicazione del massimale contributivo. Anche nella fattispecie in esame il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del mancato pagamento dell onere di riscatto al datore di lavoro, il quale deve provvedere all applicazione del massimale contributivo e, per il periodo pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata. L onere della comunicazione sussiste in capo al lavoratore anche nei casi di mancato accoglimento da parte dell INPS della domanda di riscatto ovvero di accredito figurativo. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2013 Circolare INPS n. 22 dell 8 febbraio 2013 Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2013 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, devono effettuare la regolarizzazione, senza oneri aggiuntivi, entro e non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della circolare n. 22 dell 8 febbraio 2013, e cioè entro e non oltre il 16 maggio 2013 (Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell Inps n. 5 del 26 marzo 1993).
Lavoratori parasubordinati. Contribuzione dovuta alla Gestione separata legge 8 agosto 1995 n. 335 legge 28 giugno 2012, n. 92 - D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Giuste le disposizioni contenute nell art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 225, devono obbligatoriamente essere iscritti alla gestione separata INPS i cosiddetti lavoratori parasubordinati, e cioè i collaboratori coordinati e continuativi anche in modalità a progetto, gli amministratori di società, i lavoratori occasionali e gli incaricati delle vendite a domicilio con compensi superiori ad Euro 5.000,00 annui, gli associati in partecipazione. L obbligo di iscrizione sussiste anche nel caso in cui i predetti lavoratori siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oppure siano titolari di pensione. Come già precisato nelle note informative n. 12 del 10 settembre 2012 e n. 2 del 25 gennaio 2013, l art. 2, comma 57, della legge 92/2012, così come modificato dall art. 46-bis, comma 1, lettera g) del D.L. 83/2012, ha disposto l aumento, con effetto dal 1 gennaio 2013, delle aliquote contributive dovute alla gestione separata per i lavoratori parasubordinati già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, lasciando inalterata, per i lavoratori parasubordinati non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o non pensionati, l aliquota per l anno 2013 in misura uguale a quella in vigore per il 2012. Per l anno 2013, i compensi erogati ai lavoratori di cui sopra, che non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o che non siano pensionati, rimangono soggetti ad un prelievo contributivo nella misura del 27%, oltre ad una ulteriore contribuzione pari allo 0,72% per l assicurazione malattia e maternità. Secondo la previsione di cui al comma 30 dell art. 2 della legge 335/95, la complessiva aliquota del 27,72% deve intendersi per due terzi (18,48%) a carico del committente e per il residuo terzo (9,24%) a carico del lavoratore. Nel caso di associazione in partecipazione, la complessiva aliquota contributiva del 27,72% deve intendersi per il 55% (15,26%) a carico dell associante e per il residuo 45% (12,46%) a carico dell associato. Nell ipotesi in cui il lavoratore parasubordinato risulti iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria o sia titolare di trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 2013 l aliquota contributiva è aumentata al 20,00%, aliquota che deve essere suddivisa per due terzi (13,33%) a carico del committente e per un terzo (6,67%) a carico del collaboratore. Nel caso di associazione in partecipazione, la complessiva aliquota contributiva del 20,00% deve intendersi per il 55% (11,00%) a carico dell associante e per il residuo 45% (9,00%) a carico dell associato. Le predette aliquote contributive sono applicabili con riferimento ai rediti conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito, così come previsto dall art. 2, comma 18, della legge 335/95. Il predetto massimale, per l anno 2013, è pari ad Euro 99.034,00. Pertanto, per l anno 2013, la contribuzione dovuta alla gestione separata INPS deve essere calcolata e versata nel limite del massimale retributivo annuo di cui sopra: l eventuale quota di emolumento eccedente il predetto limite non è soggetta a prelievo contributivo. Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24. Si ricorda, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013). Per quanto attiene all accredito dei contributi, si precisa che, ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, al fine della copertura contributiva dell intero anno deve essere raggiunto il minimale di reddito che, per l anno 2013, è pari ad Euro 15.357,00. Pertanto, gli iscritti alla gestione separata per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 27,72% conseguiranno l accredito contributivo per l intero anno a condizione che la contribuzione annua versata sia pari o superiore ad Euro 4.256,96 (Euro 15.357,00 x 27,72%), mentre gli iscritti per i quali la contribuzione viene calcolata con l aliquota del 20,00% avranno diritto alla copertura contributiva per l intero anno 2013 qualora la contribuzione annua versata risulti pari o superiore ad Euro 3.071,40 (Euro 15.357,00 x 20%). Qualora la contribuzione annua versata risulti inferiore ai limiti minimi predetti, il periodo coperto da contribuzione sarà proporzionalmente ridotto in relazione all importo della contribuzione versata. Ad esempio, se nell anno 2013 a favore di un lavoratore parasubordinato soggetto all aliquota del 20,00% risulteranno versati contributi per complessivi Euro 1.535,70 (e cioè pari al 50% del minimale di Euro 3.071,40), la copertura contributiva sarà limitata a sei mesi.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - Circ. INPS n. 22 dell 8 febbraio 2013 Come noto, il D. Lgs. 317/97 ha individuato alcuni specifici titoli che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente né dal punto di vista contributivo né dal lato fiscale. Qui di seguito si precisano i predetti titoli, nonché i limiti di esenzione: TITOLO LIMITE DI ESENZIONE Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive di mensa,. 5,29 compresi i ticket (valore giornaliero) Finge benefit, servizi e beni ceduti dall azienda (valore annuo). 258,23 Indennità giornaliera di trasferta intera Italia. 46,48 Indennità giornaliera di trasferta 2/3 Italia. 30,99 Indennità giornaliera di trasferta 1/3 Italia. 15,49 Indennità giornaliera di trasferta intera estero. 77,47 Indennità giornaliera di trasferta 2/3 Italia. 51,65 Indennità giornaliera di trasferta 1/3 Italia. 25,82 Indennità di trasferimento Italia (valore annuo). 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (valore annuo). 4.648,11 Azioni offerte alla generalità dei dipendenti (valore annuo). 2.065,83 Artigiani ed esercenti attività commerciali Contribuzione anno 2012 Circolare INPS n. 24 dell 8 febbraio 2013 L art. 24, comma 22 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato in sede di conversione dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Pertanto, le aliquote contributive per l anno corrente risultano essere le seguenti: Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 21,75 % 21,84 % coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 18,75 % 18,84 % Si rammenta che la riduzione contributiva al 18,75% (artigiani) e al 18,84% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Si precisa altresì che, per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.357,00. Conseguentemente, la contribuzione per l anno 2013, calcolata sul minimale di reddito, risulta così costituita: titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni Artigiani 3.347,59 (3.340,15 IVS + 7,44 2.886,88 (2.879,44 IVS + 7,44 Commercianti 3.361,41 (3.353,97 IVS + 7,44 2.900,70 (2.893,26 IVS + 7,44
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese risulta pari a: titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni Artigiani 278,97 (278,35 IVS + 0,62 240,57 (239,95 IVS + 0,62 Commercianti 280,12 (279,50 IVS + 0,62 241,72 (241,10 IVS + 0,62 Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. La contribuzione per l anno 2013 è dovuta sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.357,00 annui in base alle aliquote di cui sopra e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l anno 2013, all importo di 45.530,00. Per i redditi superiori a 45.530,00 annui l aliquota contributiva deve essere aumentata di un punto percentuale, così come previsto dall art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue: Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori Fino a 45.530,00 21,75% 21,84% di età superiore a 21 anni Da 45.530,01 22,75% 22,84% Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 Fino a 45.530,00 18,75% 18,84% anni Da 45.530,01 19,75% 19,84% Si sottolinea che i contributi previdenziali devono essere calcolati fino a concorrenza dell importo del massimale di reddito annuo che, per l anno 2013, è pari ad Euro 75.883,00 per i soggetti che possono vantare una anzianità contributiva anteriore al 1 gennaio 1996, mentre per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale di reddito, sempre per l anno 2013, è pari ad Euro 99.034,00. Si precisa che i massimali di reddito di cui sopra devono essere intesi quali limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa. Ciò premesso, il contributo previdenziale massimo dovuto per l IVS risulta essere il seguente: Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 16.808,08 (45.530,00 x 21,75% +30.353,00 x 22,375) 14.531,59 (45.530,00 x 18,75% +30.353,00 x 19,75%) 16.878,38 (45.530,00 x 21,84% +30.353,00*22,84%) 14.599,89 (45.530,00 x 18,84% +29.469,00 x 19,39%) Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Artigiani Commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 22.074,94 (45.530,00 x 21,75% +53.504,00 x 22,75%) 18.103,92 (45.530,00 x 18,75% +53.504,00 x 19,75%) 22.164,07 (45.530,00 x 21,84% +53.504,00 x 22,84%) 19.193,05 (45.530,00 x 18,84% +53.504,00 x 19,84%) La complessiva contribuzione versata nell anno 2013, calcolata sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2012 e nei limiti del massimale di reddito previsto per il 2013, deve essere considerata come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2013.
Nel caso in cui la contribuzione sia stata versata nel limite del massimale di reddito, nessun ulteriore importo dovrà essere corrisposto all INPS anche se la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l anno 2013 dovesse risultare superiore al massimale. Nella contraria ipotesi in cui la totalità dei redditi 2013 dovesse risultare superiore all importo del reddito sul quale è stata calcolata e versata la contribuzione, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, sempre nei limiti del massimale di reddito, da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguente modalità: a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi. I contributi devono essere versati tramite il modello di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013. L INPS ha ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con l utenza: in questa logica, nel sito dell Istituto (www.inps.it), nella sezione Servizi on line è presente l applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti alla quale si accede muniti di PIN rilasciato dall INPS. Tutte le informazioni relative alla contribuzione dovuta possono essere rilevati dal Cassetto previdenziale nel quale, tra l altro, tramite l opzione Dati del mod. F24 è possibile visualizzare e stampare il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. Pertanto, a partire dall anno 2013, l INPS non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta. Importo della contribuzione oraria dovuta per l anno 2012 per i lavoratori domestici INPS Circolare n. 25 dell 8 febbraio 2013 Si ricorda che i contributi dovuti all INPS per i lavoratori domestici devono essere determinati sulla base della effettiva paga oraria che, ai fini contributivi, è costituita dai seguenti elementi: retribuzione oraria effettiva concordata tra le parti; valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria. tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria. A titolo di esempio, si ipotizzi che, in un rapporto i lavoro domestico di 24 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi con vitto e alloggio, le parti abbiano concordato una retribuzione oraria di Euro 8,00. La indennità giornaliera di vitto e alloggio per l anno 2013 è pari ad Euro 5,31, importo che, riparametrato su base oraria, risulta di Euro 1,328 (Euro 5,31 x 6 giorni : 24 ore). La quota oraria di 13^ mensilità si ottiene sommando alla retribuzione oraria effettiva la indennità di vitto e alloggio riparametrata su base oraria e dividendo il risultato per 12. Nell ipotetico caso qui in esame si avrà: (Euro 8,00 + Euro 1,328) : 12 = Euro 0,777. Dunque, la retribuzione oraria su cui calcolare la contribuzione dovuta all INPS risulta di Euro 10,105 (Euro 8,00 + Euro 1,328 + Euro 0,777). Con circolare 25/2013 l INPS ha comunicato l importo della contribuzione dovuta per l anno 2013 per i lavoratori domestici calcolata sulla retribuzione oraria come sopra quantificata: se l'orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione:
Retribuzione oraria Importo contributo orario C/Datore Lavoro C/Lavoratore Fino a 7.77 1,02 0,35 Oltre 7,77 Fino a 9,47 1,16 0,39 Oltre 9,47 1,42 0,47 Se l'orario di lavoro risulta uguale o superiore a 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite a prescindere dalla retribuzione oraria. Nel caso di cui sopra, la quota contributiva oraria a carico del Datore di lavoro è pari ad Euro 0,75, mentre quella a carico del Lavoratore è di Euro 0,25. Si rammenta inoltre che, così come illustrato nella precedente nota informativa n. 4 del 5 febbraio 2013, l art.2 della legge 92/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale per i lavoratori domestici). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere e per quelli che verranno instaurati nel corso dell anno 2013, la contribuzione dovuta per l anno 2013 deve essere così calcolata: Retribuzione oraria Importo contributo orario C/Datore Lavoro C/Lavoratore Fino a 7.77 1,12 0,35 Oltre 7,77 Fino a 9,47 1,27 0,39 Oltre 9,47 1,55 0,47 Nel caso di orario di lavoro pari o superiore a 25 ore settimanali, la quota contributiva oraria a carico del Datore di lavoro è pari ad Euro 0,82, mentre quella a carico del Lavoratore è di Euro 0,25. Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora in essere alla data del 1 gennaio 2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall INPS al momento della generazione del bollettino Mav o dell utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il Datore di lavoro - identificatosi con Pin - non comunichi al Contact Center Multicanale al numero verde 803164 da rete fissa oppure numero 06 164164 da telefono cellulare, che l assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente. Per consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l invio dei MAV relativi al 1 e 2 trimestre 2013, è opportuno che tale informazione sia fornita dal Datore di lavoro all INPS entro il 28 febbraio 2013. Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, la citata legge 92/2012 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l assunzione a tempo indeterminato. Esempio: Lavoratore a tempo determinato (01/01-28/12/2013) a 25 ore settimanali con una retribuzione convenzionale di 5,00 euro per il quale è stato pagato il contributo addizionale dell 1,40% Mesi Retribuzione mensile Contributo addizionale 1,40% luglio 2013 500,00 7,00 agosto 2013 625,00 8,75 settembre 2013 500,00 7,00 ottobre 2013 500,00 7,00
novembre 2013 625,00 8,75 Dicembre 2013 500,00 7,00 3.250,00 45,50 Se il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato alla scadenza, e cioè a decorrere dal 1 gennaio 2014, il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale versato per le ultime sei mensilità: 45,50 euro. Qualora il lavoratore venisse assunto a tempo indeterminato dal 1 aprile 2014 il datore di lavoro avrebbe diritto al rimborso di 3 mensilità ( 45,50/6 x 3 = 22,75). Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, mediante una delle seguenti modalità: WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell Istituto (www.inps.it); Contact Center Multicanale - numero verde 803164 da rete fissa o numero 06164164 da telefono cellulare; Intermediari dell Istituto (Patronati, Consulenti del lavoro, ecc.) attraverso i servizi telematici offerti agli stessi. Con successivo messaggio l INPS fornirà le opportune istruzioni sulle modalità di rimborso. Sempre in relazione ai lavoratori domestici, si precisa che la Commissione nazionale per l aggiornamento retributivo ha stabilito i minimi retributivi contrattuali per l anno 2013. Qui di seguito si espongono i valori dei predetti minimi retributivi: LAVORATORI CONVIVENTI A TEMPO PIENO Livello Retribuzione mensile Indennità A 606,79 AS 717,12 B 772,28 BS 824,44 C 882,62 CS 937,78 D 1.103,26 163,14 DS 1.158,42 163,14 LAVORATORI CONVIVENTI A TEMPO PARZIALE 30 ore settimanali Livello Retribuzione mensile B 551,63 BS 579,21 C 639,88 LAVORATORI NON CONVIVENTI Livello Retribuzione oraria A 4,41 AS 5,20 B 5,52 BS 5,85 C 6,18 CS 6,49 D 7,50 DS 7,83 Livello ASSISTENZA NOTTURNA Soggetti autosufficienti Soggetti non autosufficienti Retribuzione mensile Retribuzione mensile BS 951,56 CS 1.078,44 DS 1.332,20
PRESENZA NOTTURNA Livello Retribuzione mensile Livello unico 637,14 INDENNITA Valori giornalieri Pranzo e/o colazione 1,85 Cena 1,85 Alloggio 1,61 Totale giornaliero 5,31