Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Esercito svizzero Capo dell'esercito Istruzioni del capo dell'esercito concernenti il coordinamento tra formazione civile e istruzione militare del 16 dicembre 2009 Il capo dell esercito, in virtù dell'articolo 34 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 1 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), emana le seguenti istruzioni. Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo 1 Le presenti istruzioni disciplinano la collaborazione fra gli organi militari per il coordinamento tra formazione civile e istruzione militare. 2 Tale coordinamento è volto ad armonizzare, per quanto possibile, gli interessi delle persone che seguono una formazione presso istituti di formazione come pure degli istituti di formazione stessi e dell'esercito in relazione ai servizi militari. 3 Inoltre, il coordinamento mira a garantire l'informazione delle persone che seguono una formazione in merito all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare. Art. 2 Terminologia Per istituti di formazione ai sensi delle presenti istruzioni si intendono le scuole successive alla scuola dell'obbligo come le scuole professionali di base, tra cui le scuole medie di commercio, le scuole medie professionali, i licei, le scuole specializzate, le scuole professionali superiori, le scuole universitarie professionali, le alte scuole pedagogiche e le università. Sezione 2: Organizzazione Art. 3 Commissione per la formazione civile e l'istruzione militare 1 Fanno parte della Commissione per la formazione civile e l'istruzione militare: a. il capo del Personale dell'esercito (J1) dello Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) e altri rappresentanti del personale dell'esercito; b. una rappresentanza dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ), una dell'ambito fondamentale di condotta Istruzione (AFC 7) dell'smcoes, una delle Forze terrestri e una delle Forze aeree; 1 RS 512.21
c. una rappresentanza per ogni comando delle regioni territoriali (cdo reg ter); d. una rappresentanza dei comandanti di circondario; e. rappresentanze degli istituti di formazione; f. rappresentanze della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dell'unione svizzera degli imprenditori. 2 La Commissione è presieduta dal capo del Personale dell'esercito (J1). Art. 4 Comitato Tra i membri della Commissione per la formazione civile e l'istruzione militare viene eletto un comitato di cui la Commissione stabilisce le dimensioni e la composizione. Art. 5 Uffici di collegamento per la formazione civile e l'istruzione militare 1 I comandi delle regioni territoriali svolgono la funzione di uffici di collegamento tra gli istituti di formazione all'interno dei rispettivi settori e nell'esercito. 2 In caso di necessità hanno la facoltà di creare delle filiali in cui, per determinati istituti di formazione, possono delegare alcuni dei loro compiti previsti dall'articolo 10 ad altri organi militari nel loro settore o, di comune accordo, a organi civili. Non è invece ammessa la delega a un servizio di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare secondo l'articolo 6. Art. 6 Servizi di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare 1 Alla direzione di ogni istituto di formazione si raccomanda di designare una o più persone che svolgano i compiti del servizio di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare. 2 Le persone che fanno parte dei servizi di consulenza dovrebbero disporre delle conoscenze necessarie per poter individuare tempestivamente, nel quadro dello sviluppo dei corsi di studi, le relative conseguenze sulle carriere militari. 3 Gli istituti di formazione sono pregati di comunicare i nomi delle persone designate al cdo reg ter competente. Sezione 3: Compiti Art. 7 Capo Personale dell'esercito (J1) Al capo Personale dell'esercito (J1) spetta la responsabilità globale del coordinamento tra la formazione civile e l'istruzione militare. Egli: a. fornisce appoggio agli altri organi nello svolgimento dei loro compiti; b. concorda periodicamente con gli uffici di collegamento per la formazione civile e l'istruzione militare le prestazioni che devono essere concretamente fornite; c. laddove necessario, garantisce l'istruzione degli uffici di collegamento per la formazione civile e l'istruzione militare; 2
d. designa nella sua organizzazione una segreteria centrale che gestisce in particolare il verbale della Commissione per la formazione civile e l'istruzione militare (CFCIM) nonché del relativo comitato, e l'archivio. Art. 8 Commissione per la collaborazione civile e l'istruzione militare La CFCIM: a. garantisce lo scambio d'informazioni tra i propri membri con almeno un rapporto ogni anno; b. adotta decisioni concernenti il modo di procedere in caso di problematiche fondamentali; c. prende posizione in merito ai rapporti. Art. 9 Comitato commissione per la collaborazione civile e l'istruzione militare Il comitato: a. prepara le sedute della CFCIM; b. elabora le basi decisionali concernenti il modo di procedere in caso di problematiche fondamentali; c. valuta i rapporti. Art. 10 Uffici di collegamento per la formazione civile e l'istruzione militare Gli uffici di collegamento per la formazione civile e l'istruzione militare: a. informano e consigliano i servizi di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare in relazione al coordinamento tra formazione civile e istruzione militare; b. esaminano le domande di riesame di persone che svolgono la formazione presso i relativi istituti di cui all'art. 2 e la cui domanda di differimento del servizio, di congedo o di ripartizione del servizio, che hanno presentato per motivi legati alla formazione civile, è stata respinta. Presentano quindi una richiesta di decisione all'organo decisionale competente; c. garantiscono lo scambio d'informazioni con i servizi di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare con almeno un rapporto ogni anno; d. laddove necessario, garantiscono l'istruzione dei servizi di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare; e. informano i comandanti di truppa e i comandanti delle formazioni d'addestramento sulle questioni relative al coordinamento tra formazione civile e istruzione militare; f. curano i contatti con le direzioni degli istituti di formazione e con i dipartimenti cantonali dell'educazione; g. seguono gli sviluppi dei corsi di studi; h. promuovono la comprensione delle questioni relative all'esercito mediante azioni di PR mirate. 3
Art. 11 Servizi di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare Dai servizi di consulenza per la formazione civile e l'istruzione militare ci si aspetta che: a. informino e consiglino le persone in formazione in merito al coordinamento tra formazione civile e istruzione militare; b. confermino, per le domande di differimento del servizio, di congedo e di frazionamento, che sussiste un interesse privato preponderante conformemente alle Istruzioni concernenti la procedura di differimento del servizio (Istr PDS); c. seguano gli sviluppi dei corsi di studi e individuino le relative conseguenze sulle carriere militari; d. curino lo scambio d'informazioni con la direzione dell'istituto di formazione e con gli uffici di collegamento per la formazione civile e l'istruzione militare. Art. 12 Collaborazione con le amministrazioni militari cantonali Le amministrazioni militari cantonali vengono informate dai rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione per la formazione civile e l'istruzione militare sulle questioni relative alla formazione civile e all'istruzione militare. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 13 Abrogazione delle prescrizioni precedenti Le istruzioni del 20 novembre 2003 concernenti il coordinamento tra formazione civile e istruzione militare vengono abrogate. Art. 14 Entrata in vigore Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 gennaio 2010 e sono valevoli fino al 31 dicembre 2014. CAPO DELL'ESERCITO sig. Comandante di corpo André Blattmann 4
Elenco di distribuzione A tutti i responsabili in seno al Settore Personale dell'esercito presso Segreteria generale del DDPS Biblioteca militare federale Ufficio dell'uditore in capo Tribunale militare di cassazione Tribunali militari di appello Tribunali militari Servizio informazioni strategico Stato maggiore dell'esercito C Affari giuridici D Personale Difesa Relazioni internazionali Stato maggiore dell'istruzione operativa Stato maggiore di condotta dell'esercito CC NBC CC SWISSINT Sic mil AFC 1 Commissione per la formazione civile e l'istruzione militare AFC 2 AFC 3 AFC 4 AFC 5 AFC 6 AFC 7 Istruzione superiore dei quadri dell'esercito GIC ISQ Forze terrestri FOA fant FOA G/salv FOA bl/art FOA log Reg ter 1, 2, 3, 4 Uffici di collegamento Sost cdt FT Br fant 2, 4, 5, 7 Br fant mont 9, 10, 12 Br bl 1, 11 GIC FT Forze aeree FOA aiuto cond 30 FOA av 31 FOA DCA 33 GIC FA Base logistica dell'esercito Br log 1 Direzione della posta da campo Base d'aiuto alla condotta dell'esercito Br aiuto cond 41 5
Ufficio federale dello sport Ufficio federale della protezione della popolazione Ufficio del Servizio della Croce Rossa armasuisse, SC Cancelleria federale Stato maggiore dell'appoggio all'impiego del Governo Stato maggiore del Consiglio federale della Centrale nazionale d allarme Autorità militari cantonali Presidente della Conferenza dei responsabili cantonali per le questioni militari e la protezione della popolazione Presidente della Conferenza svizzera dei comandanti di circondario Amministrazione federale delle contribuzioni Amministrazione dei Cantoni per le tasse d'esenzione dall'obbligo militare FFS, SG-CFE Unione svizzera degli imprenditori Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) Rettori/direttori delle scuole universitarie Intranet D (pubblicazione) 6