Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA AGC Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato ed Economato - Capitolato per l affidamento, tramite pubblico incanto del servizio professionale di Brokeraggio assicurativo a favore della. Articolo 1 OGGETTO DELL INCARICO L incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore della, ai sensi dell art. 1 della Legge 28 novembre 1984, n. 792. Articolo 2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO Il broker aggiudicatario si impegna a fornire alla supporto in materia assicurativa, ed in particolare: 1-Individuazione analisi e valutazione dei rischi connessi all attività istituzionale dell Ente; 2- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell Ente; 3- aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell Ente; 4- effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle compagnie più solide e delle condizioni finanziarie praticate; 5- elaborazione dei capitolati speciali per l affidamento delle coperture assicurative ed assistenza all apposita Commissione nello svolgimento delle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo e nella fase contrattuale; 6- assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, etc.); 7- assistenza, anche con l eventuale intervento (a richiesta) di proprio personale presso la sede dell Ente: - nell assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione; - nella gestione dei sinistri; - nell elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine; nella resa di pareri e consulenza; - nell analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge; 8- corsi di formazione per il personale dell Ente addetto alla gestione delle polizze sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa; 9- strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri. Il servizio non comprende il pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione che saranno regolati direttamente dall Ente. Il broker aggiudicatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie, sarà inoltre a suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l impegno dell Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili. Il broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Ente, né potrà impegnare in alcun modo l Amministrazione. Il broker aggiudicatario è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 1 / 5

Articolo 3 DURATA DELL INCARICO L incarico in affidamento avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva per anni due(2), con possibilità di rinnovo, secondo la normativa vigente, per ulteriori 2 (due) anni. Fatto salvo il divieto di tacito rinnovo, l Amministrazione, accertata l opportunità e la convenienza, potrà rinnovare l incarico, manifestando la propria volontà di rinnovo al broker trenta (30) giorni prima della data di scadenza. In caso di scadenza naturale o anticipata dell incarico, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta (90) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker incaricato o all Amministrazione. L incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l iscrizione all albo di cui alla Legge 28 novembre 1984, nr. 792. Articolo 4 COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER L incarico di cui al presente capitolato speciale non comporta alcun onere, né presente né futuro, per l Ente poiché l opera del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell Ente. Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell aliquota riconosciuta dall impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l Amministrazione. Articolo 5 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER Il broker aggiudicatario: - svolgerà l incarico nell interesse dell Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che questo fornirà; - è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre l Amministrazione rimane libera di accettare in tutto od in parte le predette proposte; - dovrà osservare l obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all Amministrazione; - dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l AGC Demanio e Patrimonio della ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Sono a carico del broker aggiudicatario: - tutte le spese e gli oneri necessari per l espletamento dell incarico; - i rischi connessi all esecuzione dell incarico. L Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla Legge 28 novembre 1984, nr. 792 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Articolo 6 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE I brokers che intendono partecipare all incanto dovranno far pervenire, nei termini e con le modalità stabilite dal bando, apposita domanda di partecipazione, corredata della seguente documentazione, di data non anteriore a sei mesi: 1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata, contenente la dicitura antimafia di cui all art. 10 della Legge 31 maggio 1965, nr. 575; 2. certificato di iscrizione all Albo dei Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984, nr. 792; 3. dichiarazione di aver prestato, nell ultimo quinquennio il servizio di brokeraggio assicurativo presso almeno tre (3) Enti Pubblici; 4. documentazione comprovante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all art. 11, comma primo, lett. a), b), d) ed e) del D. Lgs. 24 luglio 1992, nr. 358 così come sostituito dall art. 9 del D.Lgs. nr. 402/98, sostituibile da una dichiarazione di non sussistenza delle cause in esame, nei confronti dell impresa e dei suoi legali rappresentanti, rilasciata dal firmatario dell istanza con le forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445; 5. documentazione di cui all art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 2 / 5

6. polizza assicurativa con un massimale minimo di Euro 2.065.827,60, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell impresa nonché dei suoi dipendenti, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza (o altra equivalente) per tutta la durata dell incarico; Tutta la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. Le ditte provenienti dagli stati dell Unione Europea dovranno presentare identica domanda Articolo 7 FORMULAZIONE DELL OFFERTA Oltre alla domanda in carta legale di cui al precedente articolo 6, i brokers interessati dovranno far pervenire: 1 relazione di presentazione della propria organizzazione aziendale, nella quale siano obbligatoriamente indicati: - struttura societaria, laddove costituita e/o esistente con indicazione del nominativo dei principali soci, delle cariche sociali e del valore del capitale versato; - struttura organizzativa della ditta, con organigramma aziendale ed elenco del personale in servizio sia nelle sede principale che nelle eventuali sedi operative, con indicazione dell anzianità di servizio e delle mansioni svolte; - struttura organizzativa della eventuale sede operativa che, in caso di assegnazione dell incarico, sarà incaricata della gestione delle polizze dell Ente, con precisazione del personale assegnato alla sede stessa e delle figure professionali maggiormente coinvolte nello svolgimento dell incarico in argomento; - identificazione e curriculum (qualifica, anzianità professionale, titoli e requisiti professionali, specializzazione nel settore pubblico, etc.) di ciascun componente il gruppo di lavoro dedicato all Ente ed in particolar modo della persona incaricata del coordinamento delle attività connesse allo svolgimento dell incarico affidato; - sedi principali ed eventuali sedi secondarie e/o operative della ditta (indirizzo e dati essenziali); 2- descrizione delle modalità organizzative per la gestione del servizio in argomento, comprensiva di: - metodologie operative, strumenti (anche informatici) ed attrezzature; - tecniche e modalità concrete utilizzate per garantire l economicità e l efficacia del programma assicurativo; - tempi di resa delle prestazioni; - raccordi operativi ed organizzativi con l Ente; - strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri; etc.. 3.- una dichiarazione riportante, nell ultimo quinquennio alla data di pubblicazione del bando l importo globale dei premi gestiti; - elenco degli Enti Pubblici per i quali il broker ha prestato servizi, con allegati gli importi dei premi; 4. l eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale rilasciato da ente abilitato oppure l eventuale documentazione attestante l avvio (da non meno di sei mesi) delle procedure di controllo di qualità interno ai fini dell attribuzione della certificazione di qualità (la certificazione UNI EN ISO 9001 e la certificazione UNI EN ISO 9002 saranno valutate nella stessa misura); 5- tutta la documentazione che la ditta riterrà di produrre per illustrare l offerta di servizi aggiuntivi. Tutta la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta Articolo 8 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE Possono partecipare all incanto anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con l osservanza della disciplina di cui all art. 11 del D..Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. La domanda di partecipazione congiunta e la successiva offerta congiunta dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese, con specificazione delle parti di servizio che saranno svolte da ciascuna ditta e con l impegno all applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 11 del D.Lgs. 157/95. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui al precedente articolo 6 dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al aggruppamento, tranne quello previsto al punto 4. che dovrà essere posseduto per il 60% dall impresa capogruppo e per il 40% cumulativamente dalla o dalle imprese mandanti. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 3 / 5

Per la gara in esame è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla licitazione in più di una associazione temporanea, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione, a pena di esclusione. E posto divieto di partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate ai sensi dell art. 2359 c.c. Articolo 9 INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE La domanda di partecipazione, unita alla documentazione di cui all articolo 6 che precede, dovrà essere inserita in una busta sigillata, recante all esterno la dicitura DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, mentre la documentazione di cui all articolo 7 che precede, dovrà essere inserita in una busta sigillata, recante all esterno la dicitura OFFERTA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO. Le due buste anzidette dovranno essere inserite in una terza busta sigillata, recante all esterno la dicitura URGENTE - contiene domanda di partecipazione a pubblico incanto per la copertura assicurativa per l affidamento dell incarico per lo svolgimento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo a favore della. Il predetto plico dovrà pervenire, tramite raccomandata A.R o con consegna a mano, purchè debitamente timbrato dall Ufficio Postale (data certa), o mediante agenzie di recapito al Settore Provveditorato ed Economato della Via P.Metastasio, 25-80125-Napoli, entro e non oltre il 52 giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara sul B.U.R.C. Articolo 10 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ED AGGIUDICAZIONE L apposita Commissione sarà chiamata ad esaminare le domande e le offerte pervenute ed a formulare le valutazioni su di esse. L apertura delle buste che sarà comunicata alle Società partecipanti a mezzo fax o telegramma avverrà in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti esibendo copia del presente capitolato ed idoneo documento di riconoscimento. La predetta Commissione dopo aver verificato l integrità dei sigilli, aprirà le buste contenenti le domande di partecipazione e la documentazione allegata e ne verificherà la rispondenza con quanto richiesto. Dopodiché verranno aperte le buste contenenti le offerte del servizio di brokeraggio. L aggiudicazione, ai sensi dell art. 69 del R.D. n. 827/1924, avverrà anche in presenza di una sola offerta e sarà disposta a favore dell istanza di offerta del servizio più vantaggiosa, ai sensi dell art. 23 - comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 157/95, valutata secondo i criteri che seguono: 1) qualità e specializzazione della struttura: Punteggio max punti 10/80 I punteggi saranno attribuiti sulla base della realtà organizzativa illustrata da ciascuna ditta nella relazione tecnica di cui al punto 1. dell art. 7 che precede, valutando il numero e la potenzialità delle sedi, il numero e l esperienza dei componenti il gruppo di lavoro, la preparazione e la qualificazione del coordinatore dell attività designato. Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che esprimerà i valori maggiori per ciascuno degli elementi innanzi citati. Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inferiori rapportati all entità dei valori espressi per i medesimi elementi. 2. qualità della proposta tecnica e della metodologia operativa: Punteggio max punti 25/80 I punteggi saranno attribuiti sulla base della proposta operativa di cui al punto 2. del precedente art. 7, valutando i servizi proposti, le caratteristiche metodologiche, le soluzioni adottabili per il conseguimento di economia di spesa, il cronoprogramma operativo delle prestazioni. Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che esprimerà i valori maggiori per ciascuno degli elementi innanzi citati. Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inferiori rapportati all entità dei valori espressi per i medesimi elementi. 3. specializzazione nel settore degli Enti Pubblici: Punteggio max punti 20/80 saranno valutati solo gli Enti Pubblici serviti dall unità operativa incaricata di seguire l Ente 4. certificazione del sistema di qualità aziendale: Punteggio max punti 10/80 5. servizi aggiuntivi: Punteggio max punti 15/80 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 4 / 5

sarà attribuito il massimo del punteggio alla ditta che, sulla base della documentazione di cui al punto 5. dell art.7 che precede, avrà formulato la proposta di servizio che determina il maggior valore aggiunto rispetto allo standard minimo di riferimento. Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inferiori determinati proporzionalmente al valore attribuito alla eventuale proposta aggiuntiva formulata. Nel corso dell esame delle offerte, la Commissione avrà facoltà di chiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di meglio valutare le offerte stesse nonché di chiedere l eventuale audizione della persona individuata dal broker quale responsabile del coordinamento delle attività connesse all incarico in argomento. La Commissione attributi i punteggi che precedono, procederà alla compilazione della graduatoria, aggiudicando l incanto al broker che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso di parità si procederà a sorteggio. Articolo 11 CONTROVERSIE CONTRATTUALI Le controversie non definite con bonario accordo sono demandate al foro di Napoli Articolo 12 OSSERVANZA CONTRATTUALE Il broker accetterà di eseguire le proprie prestazioni sotto la precisa osservanza di quanto previsto: a. dal presente capitolato; b. dalle vigenti norme di legge e regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e delle altre norme disciplinanti la materia delle gare dal D.Lgs 17 marzo 1995, nr. 157; c dall art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; d- dai codici deontologici delle principali associazioni di categoria Articolo 13 - SUBAPPALTO E fatto espresso e assoluto divieto al broker aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto. Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati che perverranno in relazione al presente incanto, verranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure di gara e contrattuali. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 04 del 27 gennaio 2003 5 / 5