sul diritto internazionale privato (LDIP)

Documenti analoghi
Codice civile svizzero

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sul diritto internazionale privato

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sul diritto internazionale privato

Codice civile svizzero

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

concernente l approvazione e l attuazione delle convenzioni n. 94 e n. 100 del Consiglio d Europa sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Codice civile svizzero

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Decreto federale. Art. 1 1

Capitolo 12: Arbitrato internazionale

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Decreto federale. Disegno

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Codice delle obbligazioni

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Decreto federale Disegno

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del (maggioranza: adesione)

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Codice civile svizzero

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Legge federale sui diritti politici

(Sviluppo dell acquis «Dublino/Eurodac»)

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Decreto federale. Disegno

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Codice civile svizzero Avamprogetto (gennaio 2009)

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre Termine di referendum: 19 gennaio 2012

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Decreto federale. Disegno

Legge federale sulla ricerca

dell Accordo concernente l obbligo di partecipazione degli operatori di aeromobili.

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sul diritto internazionale privato

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale sull Assemblea federale

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Codice civile svizzero

Legge federale sul programma di consolidamento

Decreto federale. Avamprogetto

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Codice civile svizzero

Decreto federale Disegno

Codice civile svizzero

Legge federale sui diritti politici

Transcript:

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 1987 2 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 86 cpv. 3 e 4 3 A prescindere da un eventuale cittadinanza svizzera, le persone che hanno una o più cittadinanze straniere possono, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione alla competenza di uno dei loro Stati di origine. 4 I tribunali o le autorità svizzeri dell ultimo domicilio dell ereditando restano competenti, sempreché in un caso di cui al capoverso 2 o 3 le autorità dello Stato interessato non si occupino della successione. 2. Foro di origine Art. 87 cpv. 1 e 2 primo periodo 1 Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. I tribunali o le autorità competenti possono subordinare la loro competenza anche all inoperosità dell autorità di uno o più altri Stati di origine dell ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, sempreché si tratti di singoli beni successori, dello Stato di situazione. 2 I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero i suoi beni situati in Svizzera o l intera successione. 1 FF 2 RS 1

Diritto internazionale privato Art. 88 cpv. 1 1 Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere dello Stato di domicilio non se ne occupino. I tribunali o le autorità competenti possono subordinare la loro competenza anche all inoperosità dell autorità di uno o più Stati di origine dell ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale. Art. 90 cpv. 2 e 3 2 A prescindere da un eventuale cittadinanza svizzera, le persone che hanno una o più cittadinanze straniere possono sottoporre, per testamento o contratto successorio, la successione a uno dei loro diritti nazionali. Se l ereditando ha sottoposto la successione alla competenza di uno dei suoi Stati di origine (art. 86 cpv. 3), si presume che la successione sia regolata dal diritto di tale Stato, sempreché l ereditando non abbia espresso una riserva in merito. 3 Tale disposizione non è inefficace se, al momento della morte, l ereditando non era più cittadino dello Stato in questione. Art. 91 cpv. 1 secondo periodo e 2 1... Se tali norme richiamano il diritto internazionale privato svizzero, va applicato il diritto materiale dello Stato dell ultimo domicilio dell ereditando. 2 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti giusta l'articolo 87, la successione di uno svizzero con ultimo domicilio all estero è regolata dal diritto svizzero, sempreché, per testamento o contratto successorio, l ereditando non abbia sottoposto la successione al diritto del suo ultimo Stato di domicilio o a quello di uno dei suoi Stati di origine. Art. 92 cpv. 2 secondo periodo 2... Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell amministrazione della successione o dell esecuzione testamentaria nonché la questione dei diritti dell amministratore della successione o dell esecutore testamentario alla successione e della sua facoltà di disporne. Art. 93 Abrogato 2

Legge federale 5. Testamento 6. Contratti successori Art. 94 1 Un testamento è retto dal diritto del domicilio dell ereditando al momento della sua realizzazione. Sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile. 2 Se, nel testamento, l ereditando sottopone l intera successione a uno dei suoi diritti nazionali, quest ultimo surroga quello dello Stato di domicilio. 3 L ereditando può sottoporre il suo testamento a uno dei suoi diritti nazionali. 4 Alla forma del testamento si applica la Convenzione del 5 ottobre 1961 3 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. Art. 95 Rubrica, cpv. 1, 2, 3, 3 bis e 4 1 Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente. Sono fatte salve questioni relative alla porzione disponibile. 2 Se il disponente sottopone contrattualmente l intera successione a uno dei suoi diritti nazionali, quest'ultimo surroga quello domiciliare. 3 I contratti successori con due o più disponenti devono corrispondere al diritto del domicilio o al diritto nazionale designato (cpv. 2) di ciascun disponente. Sono considerati contratti successori anche due o più testamenti basati su un accordo comune vincolante dei disponenti. 3bis I contraenti possono sottoporre il contratto successorio a uno dei diritti nazionali del disponente o di uno dei disponenti. La disposizione non è inefficace se al momento della morte il disponente non era più cittadino dello Stato in questione. 4 Alla forma dei contratti successori e ad altre disposizioni a causa di morte non contemplate dalla Convenzione del 5 ottobre 1961 4 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie quest ultima si applica per analogia. Art. 96 cpv. 1 lett. a, c e d 1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all estero sono riconosciuti in Svizzera se: a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell ultimo domicilio dell ereditando; o 3 RS 0.211.312.1 4 RS 0.211.312.1 3

Diritto internazionale privato c. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato di origine o in uno degli Stati d origine dell ereditando e quest ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; d. sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell ultima dimora abituale dell ereditando, nel suo Stato d origine o in uno dei suoi Stati di origine o, in riferimento a singoli beni successori, nello Stato di situazione, sempreché l ultimo domicilio dell ereditando si trovi all estero e lo Stato del domicilio non si occupi della successione. II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 4

Legge federalle 5