REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ARGELATO



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REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ARGELATO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D AZIENDA Rep. n. L anno duemilaquindici, il giorno ( ) del mese di in Argelato e nella Residenza Comunale, avanti a me dott. Fausto Mazza, Segretario Generale del Comune di Argelato, autorizzato ai sensi dell art. 97 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con le modalità di cui all art. 33 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, a rogare nell interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori: a) Dott. Sara Solimena nata a Nocera Inferiore (Sa) il 12/11/1975, nella qualità di rappresentante del Comune di Argelato (di seguito denominato Concedente ), ed a ciò autorizzato ai sensi dell art.107 del T.U.E.L. n. 267/2000, e con le modalità di cui all art. 33 del Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via Argelati n. 4, Codice Fiscale n.00968810374, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione che rappresenta; b) Dott. Giuseppe Villone nato a Foggia il 27/02/1972, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Farmacia Comunale Funo s.r.l. con sede in Funo di Argelato Via Galliera n. 226, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02677641207; Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono 1

accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto. PREMESSO CHE - il Concedente è attualmente proprietario e unico gestore della farmacia comunale posta in Frazione Funo nel territorio di propria competenza,; - Farmacia Comunale Funo SRL è una società partecipata dal Concedente in ragione del 100%, essendo peraltro Unico Socio; - il Comune di Argelato con contratto rep 2781 del 20/09/2006 ha concesso in affitto a Farmacia Comunale Funo srl il proprio Ramo di Azienda per la gestione della farmacia per il periodo dal 1/10/2006 fino al 30/09/2015; - il Comune di Argelato con deliberazione del Consiglio Comunale n... del. Dichiarata immediatamente eseguibile, ha rinnovato l affidamento a FARMACIA COMUNALE FUNO SRL della gestione della farmacia comunale oggetto del presente contratto d affitto di ramo d azienda; Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, garanzie, impegni ed altri accordi stabiliti qui di seguito, le Parti stipulano e convengono quanto segue: Articolo 1 - Premesse Le premesse costituiscono ad ogni effetto parte del Contratto come fossero trascritte nel Contratto stesso. Articolo 2 Definizioni Oltre agli altri termini altrove definiti nel presente contratto, le seguenti parole e termini avranno il significato qui di seguito indicato. 2.1 "Affittuario": la Farmacia Comunale Funo S.r.l. così come più ampiamente identificata nella introduzione del contratto. 2.2 "Concedente": il Comune di Argelato, così come più ampiamente 2

identificato nella introduzione del contratto. 2.3 "Contratto": il presente Contratto sottoscritto dalle Parti. 2.4 "Data di Affitto": la data dell'1 (uno) ottobre 2015 (duemilaquindici), dalle ore 00.00 dalla quale decorrerà l'affitto del Ramo di Azienda previsto dal presente Contratto. 2.5 "Data di Restituzione": la data nella quale il ramo di azienda sarà riconsegnato dall Affittuario al Concedente; 2.6 "Parte o Parti": il Concedente da una parte o l'affittuario dall'altra parte o entrambi a seconda del contesto. 2.7 "Ramo di Azienda": l insieme dei mezzi organizzati, al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale od accessoria finalizzato all'esercizio dell'attività relativa alla gestione della farmacia comunale costituito dagli elementi descritti qui di seguito: A. Mobili e arredi; B. Cespiti come da inventario di cui al successivo art. 3; C. Personale; D. Licenze ed autorizzazioni per l esercizio dell attività commerciale (tabelle speciali farmacie). Si precisa che non formano oggetto del presente contratto i beni immobili nei quali è ubicata la Farmacia, per i quali è stipulato separato contratto di locazione. Articolo 3 - Oggetto 3.1 Affitto del Ramo di Azienda. Con decorrenza dalla data di affitto, il Comune di Argelato concede in affitto a FARMACIA COMUNALE FUNO S.r.l., che accetta, il proprio Ramo di Azienda relativo al complesso di beni ed autorizzazioni amministrative per la gestione della farmacia della Frazione Funo di Argelato; quindi con decorrenza dalla Data di Affitto si produrranno gli effetti previsti da questo contratto. I beni di proprietà comunale affidati alla società risultano i seguenti: 3

personale computer clone cassettiera porta medicinali bancone fisso in formica con ripiano marmo modem smartline 56 K eliminacode Silver Digit colonna divisoria di cortesia videoterminalevidi LCD + lettore heron videoterminalevidi LCD + lettore heron videoterminalevidi LCD + lettore heron armadi + gondole espositrici Gli stessi risultano già integralmente ammortizzati. 3.2 Canone. Quale corrispettivo per l'affitto del Ramo di Azienda l Affittuario corrisponderà al Comune di Argelato un canone annuale nella misura di 130.000,00 (diconsi Centotrentamila/00) oltre ad I.V.A. Il canone annuale dovrà essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo aventi scadenza l una il 1 aprile e l altra il 1 ottobre di ciascun anno. 3.4. Interessi di mora. In caso di ritardato pagamento, decorreranno a favore del Concedente gli interessi di mora in misura pari al tasso legale vigente per tempo. Articolo 4 - Durata L'affitto del Ramo di Azienda di cui al presente Contratto avrà durata di anni 9 (nove) scadenti il 30 settembre 2024, rinnovabile per ulteriori 9 (nove) anni, qualora la legge lo consenta. Le parti hanno facoltà di recedere alla scadenza dei primi nove anni, con preavviso di mesi sei alla controparte, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Pertanto il presente contratto a detta scadenza cesserà di produrre effetti, eccezion fatta per quelle disposizioni che per loro natura siano destinate a protrarre la loro efficacia oltre la data di scadenza dell'affitto del Ramo di Azienda. 4

Articolo 5 - Gestione del Ramo di Azienda 5.1 Esercizio dell'attività. L'Affittuario si impegna a gestire l'azienda con la dovuta diligenza, senza modificare l'attuale destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e delle dotazioni patrimoniali come risultanti dal Contratto di Servizio e Carta Servizi. I suddetti documenti debitamente sottoscritti tra le parti sono depositati agli atti e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati. In particolare l'affittuario si impegna a: (i) custodire ed utilizzare il complesso aziendale in conformità alle leggi vigenti ed alle disposizioni, anche regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento; (ii) effettuare tutte le denunce e/o sottoporre il ramo aziendale a tutte le manutenzione, collaudi o verifiche che fossero, anche in futuro, prescritti per la natura o l'impiego degli stessi. Articolo 6 - Restituzione del Ramo di Azienda 6.1 Restituzione del Ramo di Azienda. Alla scadenza del Contratto, Farmacia Comunale Funo srl provvederà a restituire il Ramo di Azienda al Concedente nello stato di efficienza in cui lo aveva ricevuto. Articolo 7 Volture, Opere, Coperture assicurative 7.1 Copertura assicurativa. L'Affittuario si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa per incendio, scoppio, rischio locativo, furto, responsabilità civile verso terzi. All'uopo si impegna a presentare, entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente atto, apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per adeguati massimali. 7.2 Verifica della normativa vigente. 5

Le Parti si impegnano a verificare con cadenza annuale gli eventuali mutamenti normativi intercorsi al fine di adeguare le pattuizioni qui assunte al fine di una migliore efficacia del servizio. Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa 9.1 Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi: a) fallimento dell'affittuario ovvero ammissione ad altre procedure concorsuali; b) scioglimento della società; c) gravi inadempienze, anche ai sensi del Contratto di Servizio Nei casi indicati alla lettera c), il Concedente è tenuto a concedere a mezzo formale diffida, un congruo termine per rimuovere l'inadempienza. Decorso inutilmente il termine concesso, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto. 9.2 Obbligo di continuazione della conduzione. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto, l'affittuario avrà l'obbligo di continuare la conduzione del Ramo di Azienda finché la conduzione del Ramo di Azienda non venga assunta da altro soggetto. Articolo 10 - Spese ed oneri fiscali 10.1 Spese e imposte. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto, qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere derivante dalle operazioni previste nel presente Contratto sarà sostenuta e pagata come segue: (a) tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto inerenti alla imposta di bollo, di registro (in misura fissa) ed a qualsiasi altro tributo, sono a totale carico dell Affittuario; (b) L imposta di bollo è assolta con tre marche da euro 16.00, n., n., n., debitamente annullate e conservate agli atti. 6

10.2 Regime IVA. Si dà espressamente atto che le prestazioni menzionate in questo Contratto sono soggette al regime IVA. Articolo 11 - Disposizioni Generali 11.1 Modifiche. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti. 11.2 Divieto di Cessione. L Affittuario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto della concedente. 11.3 Comunicazioni e Notifiche. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata: per raccomandata con a/r, al momento di accusazione di ricevuta; per fax, al momento di trasmissione indicata nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente via PEC. Gli indirizzi pec risultano i seguenti: - FARMACIA COMUNALE FUNO SRL. Posta elettronica certificata: argelato.assofarm@postecert.it; - Comune di Argelato Pec: comune.argelato@cert.provincia.bo.it; 11.4 Allegati. Gli allegati formano parte integrante di questo Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso. 11.5 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non 7

costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti. 11.6 Rubriche. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso. 11.7 Richiami. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti, od allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti od allegati di questo Contratto. 11.8 Interpretazione. Salvo quanto diversamente disposto: (a) i termini scritti con iniziali maiuscole nel testo del presente Contratto avranno il significato definito nel testo del presente Contratto; (b) i termini definiti al singolare hanno il corrispondente significato anche quando usati al plurale e viceversa. Articolo 12 - Controversie Foro competente. Fermo restando quanto sopra disposto si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo a questo Contratto, ove non, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna. Articolo 13 Privacy La Società si impegna ad adottare tutte le garanzie e gli obblighi in materia di Protezione dei Dati Personale di cui al Dlgs n 196/03. La Società si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini propri e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. La Società s impegna ad assicurare una periodica comunicazione dei dati personali necessari al Comune di Argelato per l espletamento dei propri 8

compiti istituzionali e in materia di servizi sociali e a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad adottare idonee misure in caso di situazioni anomale o di emergenze. La Società dichiara che sarà redatto ed aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza e garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Articolo 14 - Norme finali Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto si fa rinvio alle leggi vigenti, al regolamento dei contratti ed agli altri regolamenti del Comune di Argelato in vigore. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in Legge 17/12/2012, n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. otto pagine a video, più quanto di questa sin qui, esclusa l indicazione delle firme. Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione delle volontà delle parti che, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. Letto, approvato e sottoscritto COMUNE DI ARGELATO F.to Dott.ssa Sara Solimena (firmato digitalmente) 9

FARMACIA FUNO S.R.L. F.to Dott. Giuseppe Villone (firmato digitalmente) Il SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Fausto Mazza (firmato digitalmente) 10