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Determinazione dirigenziale n. 7 del 3 ottobre 2014 Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTA la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art. 84; VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni; VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito, Regolamento); VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni; VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche; VISTO l Accordo quadro tra l Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; VISTA la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e); VISTA la deliberazione del Corecom Piemonte del 13 gennaio 2014, n. 4, con la quale, ai sensi dell art. 19, comma 7, del Regolamento e dell Allegato alla deliberazione AGCOM 276/13/CONS, punto III.5.5., il Comitato ha delegato al Dirigente dell Ufficio la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l istanza del 4 settembre 2013, con cui lo XXX ha chiesto l intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con OKCOM XXX (di seguito OKCOM), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento; VISTA la nota del 9 settembre 2013 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del Regolamento, l avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione; VISTA la nota di OKCOM datata 9 ottobre 2013 contenente la propria posizione difensiva; VISTA la memoria di replica dell 11 ottobre 2013 formulata dall istante rispetto alla difesa di OKCOM; VISTI gli atti relativi al procedimento di conciliazione; VISTA la proposta di decisione del funzionario incaricato dell istruttoria; quanto segue : CONSIDERATO 1. Oggetto della controversia. L istante, nel proprio atto introduttivo, con riferimento all utenza di telefonia fissa n. XXX relativa al codice cliente XXX, rappresenta: a) che, in data 22 gennaio 2013, la linea telefonica in oggetto non ha più ricevuto chiamate in entrata, né ha consentito di ricevere o inviare fax; b) di aver più volte segnalato il guasto al servizio assistenza tecnica di OKCOM; c) di essere stato informato dall operatore solo in data 29 gennaio 2013 che il servizio non sarebbe più stato ripristinato per un contenzioso pendente fra OKCOM e TELECOM ITALIA XXX ( di seguito, TELECOM); d) di avere conseguentemente sottoscritto in data 31 gennaio 2013 un contratto di rientro in TELECOM; e) di aver trasmesso, in data 1 febbraio 2013, raccomandata AR al gestore formalizzando una richiesta danni, diffidandolo dall interruzione di ulteriori servizi e preannunciando il passaggio ad altro gestore; f) di aver ricevuto, in data 15 febbraio 2013, a mezzo posta elettronica una comunicazione ufficiale di disservizio da parte del gestore, in cui non veniva prospettata una soluzione al problema ma esclusivamente una modalità di ricezione delle telefonate macchinosa e improbabile; g) che, in data 21 febbraio 2013, anche il servizio Internet cessava di funzionare;

h) che, in data 11 marzo 2013, veniva portato a termine il passaggio all operatore TELECOM. Sulla base di detta rappresentazione l istante, nel formulario GU14, chiede : 1. il risarcimento dei danni derivati da 47 giorni di disservizio della linea voce; 2. il risarcimento dei danni derivati da 18 giorni di assenza del servizio Internet. L operatore, nelle memorie difensive del 09.10.13, in sintesi rappresenta: a) di essersi trovata nella impossibilità tecnica di fornire i servizi alla clientela a causa della cessazione del rapporto negoziale con TELECOM; b) di essersi adoperata per trovare una soluzione ai disservizi; c) di aver provveduto ad emettere in favore dell istante una nota di credito pari a 59,61. Sulla base di tale rappresentazione, l operatore ritiene di aver così definito qualsiasi rapporto pendente con la parte istante. L istante, nella memoria di replica, rappresenta quanto segue: a) di non essere stati tempestivamente informati circa la cessazione del rapporto contrattuale fra OKCOM e TELECOM; b) che la soluzione prospettata dal gestore per ovviare al problema era improbabile; c) che, relativamente alla nota di credito emessa, tale somma non soddisfa le proprie pretese. Sulla base di tale rappresentazione, l istante ribadisce le proprie richieste risarcitorie. 2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame. A) Sul rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall Art. 14 del Regolamento Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall istante, occorre preliminarmente chiarire che, ai sensi dell art. 19 comma 4 del Regolamento, l oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Resta salvo il diritto dell utente di rivolgersi all Autorità ordinaria per il maggior danno. E dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario. Pertanto qualunque domanda per i disagi e i danni subiti dall utente deve essere dichiarata inammissibile in questa sede e correttamente interpretata quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione ai fatti oggetto del procedimento. B) Nel merito.

Alla luce di quanto dedotto dall istante e non contestato dall operatore OKCOM e, in considerazione delle risultanze istruttorie, le richieste formulate possono essere accolte. Più precisamente si ritiene che il gestore non abbia fornito alcuna giustificazione tecnicogiuridica relativamente al malfunzionamento della linea voce dal 22 gennaio 2013 all 11 marzo 2013 che ha interessato l utenza telefonica XXX, gestore su cui incombe l onere di provare la regolare e continua fornitura del servizio. In tal senso ha più volte statuito l Autorità, anche alla luce dell orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La società OKCOM non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a giustificare l impossibilità tecnica all erogazione del servizio, quale causa di esonero da responsabilità contrattuale per inadempimento ai sensi dell art. 1218 del codice civile. Al riguardo si deve evidenziare che l asserita impossibilità tecnica di fornire i servizi alla clientela da parte del gestore a causa della cessazione del rapporto negoziale con TELECOM non può essere considerata quale impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile come richiesto dall art. 1218 c.c. Non solo. Per andare esenti da responsabilità, gli operatori devono fornire la prova di avere adeguatamente informato l utente delle difficoltà incontrate nell adempimento dell obbligazione, poiché l utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Nel caso di specie, solo in data in data 15 febbraio 2013 OKCOM trasmetteva a mezzo posta elettronica una comunicazione ufficiale di disservizio, senza peraltro prospettare una soluzione praticabile e volta a risolvere il problema lamentato dall utente. Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto concerne la sospensione del servizio Internet. Alla luce delle predette motivazioni deve ritenersi la responsabilità contrattuale dell operatore telefonico e fondato il riconoscimento di un indennizzo in capo all istante. La quantificazione dell indennizzo va effettuata esclusivamente sulla base del Regolamento Indennizzi in quanto le controversie sono state introdotte dopo l entrata in vigore del medesimo e da quanto in atti non è possibile conoscere l entità degli indennizzi previsti dalla carta dei servizi dell operatore OKCOM vigente al tempo del disservizio. Per quanto concerne l interruzione della linea voce, dal 22 gennaio 2013 (data del primo manifestarsi del disservizio) all 11 marzo 2013 (data in cui, come comunicato dall utente, si è conclusa la migrazione in TELECOM) si contano 48 giorni. Per quanto concerne la sospensione del servizio Internet, dal 21 febbraio 2013 (data della sospensione del servizio) all 11 marzo 2013 (data in cui, come comunicato dall utente, si è conclusa la migrazione in TELECOM) si contano 18 giorni. L indennizzo da prendere a riferimento per ogni giorno di malfunzionamento della linea voce è quello previsto dall art. 5, comma 2 della delibera 73/11/CONS, il quale stabilisce che nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio,, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento ; l articolo è da leggersi in combinato disposto con l art. 12, comma 2 della citata delibera, secondo cui, trattandosi di utenza di tipo affari, l indennizzo va computato in misura pari al doppio.

L indennizzo invece da prendere a riferimento per ogni giorno di interruzione del servizio Internet è quello previsto dall art. 5, comma 1 della delibera 73/11/CONS secondo cui in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 5,00 per ogni giorno d interruzione. Anche in questo caso l articolo è da leggersi ancora in combinato disposto con l art. 12, comma 2 della citata delibera, secondo cui, trattandosi di utenza di tipo affari, l indennizzo va computato in misura pari al doppio. Pertanto si ritiene di riconoscere all istante un indennizzo pari a 240,00 ( 2,50 x 2 x gg 48) per quanto riguarda la linea voce e un indennizzo pari a 180 ( 5,00 x 2 x gg 18) per quanto riguarda il servizio Internet. Con riferimento infine all asserita emissione in favore dell istante di una nota di credito pari a 59,61 da parte di OKCOM, si ritiene che, in carenza di prova (l operatore non ha prodotto alcunché in proposito), la stessa non possa essere presa in considerazione in questa sede. Poiché gli indennizzi riconosciuti devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e, quindi, devono tenere indenne l istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell istanza di definizione fino al saldo effettivo, salvo restando il diritto dell utente di rivolgersi all Autorità Giudiziaria ordinaria per il maggior danno. C) Sulle spese di procedura. Si ritiene equo liquidare, in favore dell istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l importo complessivo di 50,00 (cinquanta/00) in considerazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia. Tutto ciò premesso DETERMINA a definizione della controversia in esame, l accoglimento dell istanza presentata dallo XXX, corrente in XXX nei confronti di OKCOM XXX., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in XXX, il quale operatore è tenuto a: - corrispondere in favore dell istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma complessiva di 420,00 quale indennizzo, ex art. 5, commi 1 e 2 e art. 12, comma 2 del Regolamento, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di definizione e fino al saldo effettivo; - corrispondere all istante, a titolo di spese di procedura, a mezzo assegno o bonifico bancario, l ulteriore somma di 50,00. E fatta salva la facoltà per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale danno subito, come previsto dall at. 19, comma 5 del Regolamento. L operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259. Ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell Ufficio, la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto. Il Dirigente Dott. Nicola Princi VISTO Il Direttore Dott. Domenico Tomatis SB