Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"

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Transcript:

Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici" 21 Settembre 2008 Filodiritto editore GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l art. 129, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che, in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva comunitaria n. 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici; VISTO il provvedimento del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 con il quale questa Autorità ha segnalato e prescritto a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione all utenza; VISTE le note pervenute da vari soggetti che intendono pubblicare elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), con le quali è stato chiesto al Garante di fornire un chiarimento in ordine all applicabilità o meno a tali elenchi categorici della disciplina contenuta nell art. 129 del Codice, nonché delle prescrizioni riportate nei predetti provvedimenti dell Autorità del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004; CONSIDERATA la particolare complessità ed onerosità delle procedure necessarie per adempiere all obbligo di informativa (art. 13 del Codice) in relazione ai dati raccolti presso terzi concernenti tutti gli interessati che verranno inseriti negli elenchi cd. categorici, e rilevato che l informativa resa in questo caso secondo le ordinarie modalità comporterebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), visto anche il numero particolarmente elevato di interessati, in particolare di soggetti imprenditoriali e di liberi rofessionisti, che dovrebbero essere altrimenti informati singolarmente; RITENUTA la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento interessati in quanto editori di elenchi categorici, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 13, commi 4 e 5 lett. c) del Codice, le misure che devono essere da essi adottate con particolare riferimento, rispettivamente, alle modalità di acquisizione ed inserimento dei dati personali e all informativa; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO CHE: gli elenchi "categorici" hanno carattere commerciale e promozionale, contenendo varie informazioni relative allo svolgimento delle attività economiche ed equiparate dei soggetti interessati, in particolare

aziende, professionisti, esercizi commerciali ed enti; le specifiche finalità di tali elenchi non sono interamente riconducibili a quelle degli elenchi "alfabetici" del servizio universale contenenti i dati degli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, il cui scopo, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina in fase di attuazione, è invece quello di consentire la "mera ricerca dell abbonato per comunicazioni interpersonali" (art. 129, comma 2, del Codice); agli elenchi "categorici" non si applicano, quindi, le prescrizioni contenute nel provvedimento adottato dal Garante il15 luglio 2004 ai sensi dell art. 129 del Codice, e che per la loro formazione i soggetti che trattano i dati destinati a figurare nei medesimi elenchi possono utilmente applicare, in conformità alle prescrizioni di legge, la previsione di carattere generale che permette di prescindere dal consenso dei soggetti interessati in quanto il trattamento "riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 24, comma 1, lett. d), del Codice); la pubblicazione degli elenchi "categorici" deve comunque rispettare gli altri obblighi e diritti in materia di protezione dei dati personali; tale rispetto deve riguardare anche: a) la necessaria completezza dei dati relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; b) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati attingendo alla base di dati unica di cui all allegato II del predetto provvedimento del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano eventualmente chiesto di non figurare nei predetti elenchi "alfabetici" (essendosi anche avvalsi del modello di informativa di cui all allegato IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra forma), fermo restando che tale esclusione non fa venir meno il predetto requisito della completezza; l art. 13, comma 5, del Codice prevede che il Garante, con esclusivo riferimento al caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, anziché presso i diretti interessati, può disporre l "esonero" in tutto o in parte dall obbligo dell informativa o altra soluzione equipollente, qualora l informativa con modalità ordinarie comporterebbe un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; rilevato che tale manifesta sproporzione può essere ravvisata dal Garante sia caso per caso, sia, come rilevato con deliberazione del 26 novembre 1998 (pubblicata nel Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell Informazione", 1998, anno II, n. 6, p. 81), "in riferimento a settori o tipi di trattamento"; ritenuto che, in base agli atti acquisiti, la singola informativa da parte di ciascun titolare comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 13, comma 5, del Codice), stanti, nel caso di specie, le varie operazioni di distinti soggetti che dovrebbero effettuare, con riferimento a più interessati, informative aventi caratteristiche omogenee; è tuttavia necessario assicurare un informativa generale comunque adeguata, prescrivendo in questa sede ai soggetti interessati una misura appropriata ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, consistente nelle informative di cui al seguente dispositivo; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) ai sensi dell art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento di dati personali connessi all edizione e pubblicazione di elenchi categorici di conformare il medesimo trattamento agli obblighi e ai diritti richiamati in motivazione, in particolare per quanto riguarda: 1) la necessaria completezza dei dati relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; 2) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati attingendo alla base di dati unica di cui all allegato II del predetto provvedimento del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano eventualmente chiesto di non figurare nei

predetti elenchi "alfabetici", essendosi anche avvalsi del modello di informativa di cui all allegato IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra forma; b) ai sensi dell art. 13, commi 4 e 5, lett. c), del Codice autorizza ciascun titolare del trattamento di dati personali connessi all edizione e pubblicazione di elenchi categorici, in relazione al caso in cui i dati personali siano raccolti non dall interessato, ma presso terzi, anche in caso di estrazione dei dati dalla base di dati unica di cui all allegato II al provvedimento del Garante del 15 luglio 2004, ad effettuare l informativa prevista dal medesimo art. 13, comma 1, mediante pubblicazione di almeno un avviso da pubblicarsi, a cura di ciascun titolare, nei mesi di settembre e ottobre 2005, su almeno tre quotidiani ad ampia diffusione nazionale e con dimensioni non inferiori a 1/4 di pagina, con tenore e modalità che la rendano facilmente leggibile. L informativa -da trasmettere a questa Autorità allegando copia dell inserzione- dovrà altresì figurare in una chiara avvertenza inserita, con evidenza, nella parte iniziale dell elenco categorico cartaceo, oppure pubblicato con modalità elettroniche. In entrambi i casi, l informativa dovrà comprendere, oltre che agli elementi indicati all art. 13 del Codice, un riferimento alla disciplina applicabile agli elenchi categorici, nonché alle peculiari garanzie operanti, anche per gli elenchi categorici, in caso di comunicazioni di carattere commerciale nei modi di cui all art. 130 del Codice (uso di sistemi automatizzati di chiamata; posta elettronica; telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo). Roma, 14 luglio 2005 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Fortunato IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO l art. 129, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che, in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva comunitaria n. 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici; VISTO il provvedimento del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 con il quale questa Autorità ha segnalato e prescritto a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione all utenza; VISTE le note pervenute da vari soggetti che intendono pubblicare elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici"), con le quali è stato chiesto al Garante di fornire un chiarimento in ordine all applicabilità o meno a tali elenchi categorici della disciplina contenuta nell art. 129 del Codice, nonché delle prescrizioni riportate nei predetti provvedimenti dell Autorità del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004; CONSIDERATA la particolare complessità ed onerosità delle procedure necessarie per adempiere all obbligo di informativa (art. 13 del Codice) in relazione ai dati raccolti presso terzi concernenti tutti gli interessati che verranno inseriti negli elenchi cd. categorici, e rilevato che l informativa resa in questo caso secondo le ordinarie modalità comporterebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto

al diritto tutelato (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice), visto anche il numero particolarmente elevato di interessati, in particolare di soggetti imprenditoriali e di liberi rofessionisti, che dovrebbero essere altrimenti informati singolarmente; RITENUTA la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento interessati in quanto editori di elenchi categorici, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 13, commi 4 e 5 lett. c) del Codice, le misure che devono essere da essi adottate con particolare riferimento, rispettivamente, alle modalità di acquisizione ed inserimento dei dati personali e all informativa; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO CHE: gli elenchi "categorici" hanno carattere commerciale e promozionale, contenendo varie informazioni relative allo svolgimento delle attività economiche ed equiparate dei soggetti interessati, in particolare aziende, professionisti, esercizi commerciali ed enti; le specifiche finalità di tali elenchi non sono interamente riconducibili a quelle degli elenchi "alfabetici" del servizio universale contenenti i dati degli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, il cui scopo, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina in fase di attuazione, è invece quello di consentire la "mera ricerca dell abbonato per comunicazioni interpersonali" (art. 129, comma 2, del Codice); agli elenchi "categorici" non si applicano, quindi, le prescrizioni contenute nel provvedimento adottato dal Garante il15 luglio 2004 ai sensi dell art. 129 del Codice, e che per la loro formazione i soggetti che trattano i dati destinati a figurare nei medesimi elenchi possono utilmente applicare, in conformità alle prescrizioni di legge, la previsione di carattere generale che permette di prescindere dal consenso dei soggetti interessati in quanto il trattamento "riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 24, comma 1, lett. d), del Codice); la pubblicazione degli elenchi "categorici" deve comunque rispettare gli altri obblighi e diritti in materia di protezione dei dati personali; tale rispetto deve riguardare anche: a) la necessaria completezza dei dati relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; b) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati attingendo alla base di dati unica di cui all allegato II del predetto provvedimento del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano eventualmente chiesto di non figurare nei predetti elenchi "alfabetici" (essendosi anche avvalsi del modello di informativa di cui all allegato IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra forma), fermo restando che tale esclusione non fa venir meno il predetto requisito della completezza; l art. 13, comma 5, del Codice prevede che il Garante, con esclusivo riferimento al caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, anziché presso i diretti interessati, può disporre l "esonero" in tutto o in parte dall obbligo dell informativa o altra soluzione equipollente, qualora l informativa con modalità ordinarie comporterebbe un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; rilevato che tale manifesta sproporzione può essere ravvisata dal Garante sia caso per caso, sia, come rilevato con deliberazione del 26 novembre 1998 (pubblicata nel Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell Informazione", 1998, anno II, n. 6, p. 81), "in riferimento a settori o tipi di trattamento"; ritenuto che, in base agli atti acquisiti, la singola informativa da parte di ciascun titolare comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 13, comma 5, del Codice), stanti, nel caso

di specie, le varie operazioni di distinti soggetti che dovrebbero effettuare, con riferimento a più interessati, informative aventi caratteristiche omogenee; è tuttavia necessario assicurare un informativa generale comunque adeguata, prescrivendo in questa sede ai soggetti interessati una misura appropriata ai sensi del medesimo art. 13, comma 5, consistente nelle informative di cui al seguente dispositivo; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) ai sensi dell art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento di dati personali connessi all edizione e pubblicazione di elenchi categorici di conformare il medesimo trattamento agli obblighi e ai diritti richiamati in motivazione, in particolare per quanto riguarda: 1) la necessaria completezza dei dati relativi ad interessati compresi nelle categorie che verranno riportate, a seconda dei casi, nelle distinte tipologie di elenchi pubblicati; 2) la necessità che gli elenchi "categorici", ove formati attingendo alla base di dati unica di cui all allegato II del predetto provvedimento del 15 luglio 2004, non comprendano gli estremi identificativi di soggetti che abbiano eventualmente chiesto di non figurare nei predetti elenchi "alfabetici", essendosi anche avvalsi del modello di informativa di cui all allegato IV del medesimo provvedimento o, comunque, in altra forma; b) ai sensi dell art. 13, commi 4 e 5, lett. c), del Codice autorizza ciascun titolare del trattamento di dati personali connessi all edizione e pubblicazione di elenchi categorici, in relazione al caso in cui i dati personali siano raccolti non dall interessato, ma presso terzi, anche in caso di estrazione dei dati dalla base di dati unica di cui all allegato II al provvedimento del Garante del 15 luglio 2004, ad effettuare l informativa prevista dal medesimo art. 13, comma 1, mediante pubblicazione di almeno un avviso da pubblicarsi, a cura di ciascun titolare, nei mesi di settembre e ottobre 2005, su almeno tre quotidiani ad ampia diffusione nazionale e con dimensioni non inferiori a 1/4 di pagina, con tenore e modalità che la rendano facilmente leggibile. L informativa -da trasmettere a questa Autorità allegando copia dell inserzione- dovrà altresì figurare in una chiara avvertenza inserita, con evidenza, nella parte iniziale dell elenco categorico cartaceo, oppure pubblicato con modalità elettroniche. In entrambi i casi, l informativa dovrà comprendere, oltre che agli elementi indicati all art. 13 del Codice, un riferimento alla disciplina applicabile agli elenchi categorici, nonché alle peculiari garanzie operanti, anche per gli elenchi categorici, in caso di comunicazioni di carattere commerciale nei modi di cui all art. 130 del Codice (uso di sistemi automatizzati di chiamata; posta elettronica; telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo). Roma, 14 luglio 2005 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Fortunato IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli TAG: Diritto della concorrenza e della pubblicità, Diritto della privacy, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di

commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l