Le novità sui contratti pubblici introdotte dal c.d. Decreto "Sblocca cantieri" (I Parte)

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Transcript:

Le novità sui contratti pubblici introdotte dal c.d. Decreto "Sblocca cantieri" (I Parte) a cura dell Avv. Elio Leonetti 10 maggio 2019

Il DL Sbloccacantieri Il Decreto-Legge recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019. Il Capo I del DL (articoli 1 e 2) introduce oltre 80 modifiche a 32 articoli del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) Finalità > l adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso all affidamento di contratti pubblici Recepimento di alcune indicazioni pervenute dagli operatori del settore nell ambito della consultazione avviata dal MIT Adeguamento ai rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione UE con lettera del 24 gennaio 2019 in relazione a taluni profili della normativa sui contratti pubblici 2

L entrata in vigore del DL Entrata in vigore > il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla GURI (19 aprile 2019). Norma transitoria > le disposizioni che introducono modifiche al Codice dei Contratti Pubblici si si applicano: alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. La conversione in legge > il DL deve essere convertito in legge entro 60 giorni e in sede di conversione possono essere introdotte modifiche e/o integrazioni. 3

Il ritorno al Regolamento Unico Il d.lgs. n. 50/2016 aveva previsto l adozione di circa 50 atti di attuazione (Linee Guida ANAC e Decreti ministeriali) > processo normativo ancora in fase di completamento Il DL Sbloccacantieri prevede l adozione di un regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del CCP in luogo degli atti attuativi originariamente previsti (come il previgente D.p.r. n. 207/2010), al fine Alcune delle norme del CCP che prevedevano l adozione di Linee Guida o decreti ministeriali vengono modificate stabilendo che la materia sarà disciplinata dal regolamento: DM su requisiti degli operatori economici nei servizi di ingegneria/architettura LG sul Responsabile del procedimento LG su appalti sotto-soglia DM su opere c.d. superspecialistiche DM su controllo tecnico, contabile ed amministrativo DM su qualificazione nel settore dei beni culturali DM su progettazione nel settore dei beni culturali DM su collaudo nel settore dei beni culturali L adozione del regolamento unico è prevista entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Nelle more dell adozione del regolamento unico, gli atti attuativi (Linee guida ANAC e decreti) già adottati su materie la cui disciplina sarà contenuta nel futuro regolamento restano in vigore ed efficaci. 4

Il ritorno al Regolamento Unico Il regolamento regolerà inoltre ulteriori profili della normativa, individuati da singole disposizioni del CCP (es. art. 47 comma 2 > la definizione dei criteri di imputazione delle prestazioni nel caso di consorzi; Le altre Linee Guida ANAC non verranno sostituite dal Regolamento e conserveranno la loro efficacia anche dopo l adozione del regolamento (es. LG su commissioni giudicatrici, su gravi illeciti professionali, su elenco stazioni appaltanti che operano mediante società in house, su monitoraggio PPP, ecc.) Resta ferma la possibilità per l ANAC di adottare Linee Guida non vincolanti in base al generale potere di regolazione del settore attribuito all Autorità dall art. 213 comma 2 CCP > conservano pertanto efficacia anche le LG adottate dall ANAC ai sensi di tale disposizione (es., da ultimo, LG su consultazioni preliminari di mercato) 5

La «fase amministrativa» di gara Eliminazione dell obbligo di pubblicazione del provvedimento sulle ammissioni/esclusioni a seguito della verifica della documentazione amministrativa sui requisiti soggettivi di partecipazione (art. 29 del CCP) o Impatto sulla fase amministrativa: viene meno la pubblicazione del provvedimento su ammissioni/esclusioni o Viene comunque prevista la comunicazione individuale di tale provvedimento alle imprese partecipanti (art. 76 del CCP) e la messa a disposizione dei relativi atti, mediante indicazione dell ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i suddetti atti 6

Il contenzioso sulla «fase amministrativa o Abrogazione del c.d. rito superaccelerato per ricorsi contro il provvedimento sulle ammissioni/esclusioni dalla gara ad esito della fase amministrativa (art. 120 comm1 2- bis e 6-bis del Codice del Processo Amministrativo) o Impatto sul contenzioso: torna il sistema precedente Il concorrente escluso deve impugnare l esclusione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione da parte della stazione appaltante L ammissione degli altri concorrenti non può essere più impugnata ad esito della fase amministrativa ma solo unitamente al provvedimento di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 7

Gli affidamenti sotto-soglia Novità sulle modalità di affidamento di lavori sotto soglia di importo pari o superiore a 40.000 > modifica che supera le previsioni derogatorie introdotte dall art. 1 comma 912 della Legge di Bilancio 2018 Per gli affidamenti di lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro è consentito l utilizzo della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglia comunitaria di cui all art. 35 del CCP (pari a 5.548.000 euro) deve essere espletata la procedura aperta di cui all art. 60 (fatto salvo quanto previsto dall articolo 97 comma 8 del CCP sul tema dell esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso) 8

Gli affidamenti sotto-soglia - Il criterio di aggiudicazione > il criterio del minor prezzo diventa il criterio «ordinario» di aggiudicazione - Per l applicazione del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), se non obbligatoria ai sensi dell art. 95, comma 3, del CPP, occorre una «previa motivazione» nella determina a contrarre - L obbligo di utilizzo del criterio dell OEV (miglior rapporto qualità/prezzo) viene previsto per i contratti di fornitura di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo 9

Gli affidamenti sotto-soglia La c.d. «inversione procedimentale» (art. 36 comma 5 CPP) > le offerte (tecniche e/o economiche) vengono aperte ed esaminate prima della documentazione amministrativa «Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all articolo 97. Resta salva, dopo l aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto». E una facoltà la cui applicazione richiede una previsione nella disciplina di gara, che deve anche stabilire le modalità di svolgimento della verifica a campione 10

Gli affidamenti sotto-soglia Semplificazioni procedurali per gli affidamenti sotto-soglia effettuati su mercati elettronici Per «mercati elettronici» si intendono sistemi che consentono acquisti telematici base su un sistema che attua procedure gestite interamente per via telematica (MEPA, sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali regionali di committenza; portali delle singole stazioni appaltanti) Finalità: realizzare una semplificazione nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione/abilitazione Ai fini dell ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell ammissione (il gestore della piattaforma) procede alla verifica dell assenza dei motivi di esclusione di cui all art. 80 del CCP su un campione significativo di operatori economici. Nelle procedure di affidamento effettuate nell ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un SDAPA possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all art. 80 del CCP ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all abilitazione o all ammissione > nell ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione. 11

Criteri di aggiudicazione La ripartizione dei punteggi nell ambito del criterio dell OEV miglior rapporto qualità-prezzo (art. 95 del CCP) Eliminazione della previsione che, nell ambito del criterio dell OEV mediante il miglior rapporto qualità/prezzo, fissava il tetto massimo per il punteggio economico entro il 30% La stazione appaltante può determinare discrezionalmente il rapporto tra i pesi ponderali degli elementi qualitativi e di quelli economici. 12

Le modifiche all art. 80 del CCP Condanne e cause ostative antimafia (Art. 80 commi 1 e 2) Eliminazione della previsione di esclusione del concorrente in caso di condanna di cui all art. 80 comma 1 CCP riferita ad un subappaltatore della terna Tale modifica è collegata al venir meno dell obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori In relazione alle cause di esclusione relative alla normativa antimafia (art. 80 comma 2 CCP) vengono richiamate le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (art. 34-bis commi 6 e 7) che contemplano fattispecie esimenti dalle cause di esclusione Soggetti tenuti alle dichiarazioni alle dichiarazioni sui requisiti di cui all art. 80 commi 1 e 2 del CPP: socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro Irrilevanza della pena accessoria perpetua dichiarata estinta 13

Le modifiche all art. 80 del CCP Regolarità fiscale e contributiva (Art. 80 comma 4 CCP) Con riferimento all ipotesi di violazione delle norme che impongono il pagamento di imposte e di tasse, il DL inserisce una nuova ipotesi di esclusione non automatica ma facoltativa. Mentre le violazioni gravi definitivamente accertate comportano l automatica esclusione, la nuova ipotesi indicata prevede che Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali non definitivamente accertati Un concorrente potrà essere escluso discrezionalmente dalla stazione appaltante laddove, pur non essendoci un definitivo accertamento dell illecito, la stessa possa dimostrare con qualunque mezzo l esistenza di un debito con l erario > La norma è stata introdotta a fronte dei rilievi sollevati dalla Commissione UE rispetto a quanto stabilito dalla direttiva europea. Anche in tal caso, resta comunque ferma l esimente del pagamento o dell impegno a pagare prima della presentazione delle offerte 14

Le modifiche all art. 80 del CCP Situazioni di crisi di imprese (Art. 80 comma 5 lett. b) del CCP) E prevista l esclusione dalla gara qualora operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del CCP e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 L art. 2 del DL Sbloccacantieri introduce modifiche all art. 110 del CCP in tema di affidamento di appalti in caso di imprese che si trovano in situazioni di crisi 15

Le modifiche all art. 80 del CCP Valenza temporale delle cause di esclusione Comma 10 : «Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione». 16

Le modifiche all art. 80 del CCP Comma 10-bis: «Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l operatore economico che l abbia commesso» 17

Subappalto Il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture> innalzamento della precedente soglia (30%) Eliminazione della preclusione al subappalto nei confronti di soggetti che hanno partecipato alla procedura Eliminazione dell obbligo di indicazione della terna de subappaltatori > in sede di gara non è richiesta l indicazione del nominativo degli eventuali subappaltatori Pagamento diretto del subappaltatore: - È eliminato il pagamento diretto quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa - si prevede che il pagamento diretto avviene «su richiesta del subappaltatore», con eliminazione del presupposto «se la natura del contratto lo consente». 18

L anticipazione del prezzo La disciplina dell anticipazione del prezzo, pari al 20% del corrispettivo contrattuale viene estesa agli appalti di servizi e forniture. «Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione». 19

Avv. Elio Leonetti elio.leonetti@chiomenti.net