Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019)

Documenti analoghi
Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza del DDPS sul reclutamento

Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+

del 5 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

del 29 marzo 2017 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare durante il passaggio da Esercito 95 a Esercito XXI

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sull obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all ulteriore sviluppo dell esercito

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all ulteriore sviluppo dell esercito

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

A Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

del 10 aprile 2002 (Stato 1 gennaio 2010)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sui controlli militari

del 10 aprile 2002 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Ordinanza sui sistemi d informazione militari

Ordinanza sul reclutamento (OREC) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 10 aprile 2002 (Stato 1 luglio 2017)

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza del DDPS concernente i campi di dati e i diritti d accesso dei sistemi d informazione ISAS e ISIS

Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Ordinanza sull assicurazione militare

LA CROCE ROSSA E IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO. Barbara Demartin

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul servizio informazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sui controlli militari. (OCoM) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione. del 10 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2010)

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

A Legge federale sul programma di consolidamento

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Transcript:

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 1952 1 concernente l applicazione nell esercito delle Convenzioni di Ginevra, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l allestimento e la consegna delle tessere d identità militari grigia e blu (tessere d identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare. Art. 2 Basi Le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applicazione: a. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 2 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; b. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 3 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; c. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 4 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; d. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 5 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra; e. del Protocollo aggiuntivo dell 8 giugno 1977 6 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; RU 2013 4469 1 RS 518.0 2 RS 0.518.12 3 RS 0.518.23 4 RS 0.518.42 5 RS 0.518.51 6 RS 0.518.521 1

Protezione delle vittime della guerra f. del Protocollo aggiuntivo dell 8 giugno 1977 7 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali; g. del Protocollo aggiuntivo dell 8 dicembre 2005 8 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale. Art. 3 Contenuto e forma Il contenuto e la forma delle tessere d identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Protocolli aggiuntivi. Art. 4 9 Utilizzazione 1 In caso di conflitto armato, le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra. 2 Le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della consegna. 3 Non è consentito utilizzare le tessere d identità nella vita civile. 4 La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile. 5 Le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell equipaggiamento personale. Sezione 2: Dati sulle tessere d identità e sulla targhetta di riconoscimento Art. 5 Dati sulle tessere d identità 1 La tessera d identità grigia contiene: a. il numero d assicurato come numero di matricola; b. il cognome; c. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale; d. la data di nascita con giorno, mese, anno; e. il grado militare o eventualmente la funzione d ufficiale; 7 RS 0.518.522 8 RS 0.518.523 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 2

Identificazione militare. O del DDPS f. la firma; g. il bollo del Comando Istruzione 10. 2 La tessera d identità blu contiene inoltre: a. la statura, il colore degli occhi e dei capelli; b. i segni particolari; c. una fotografia recente, formato passaporto; d. la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu. Art. 6 Dati sulla targhetta di riconoscimento La targhetta di riconoscimento contiene: a. sul recto: 1. il numero d assicurato come numero di matricola, 2. il cognome, 3. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale, 4. la data di nascita con giorno, mese, anno; b. sul verso: 1. la designazione «CH», 2. la croce svizzera. Art. 7 Coincidenza con il libretto di servizio I dati delle tessere d identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell attestato militare di adempimento dell obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio). Art. 8 Raccolta dei dati 1 I dati necessari per le tessere d identità e la targhetta di riconoscimento sono ottenuti dal Sistema di gestione del personale dell esercito e della protezione civile (PISA). 11 2 I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari. 10 Nuova espr. giusta il n. I dell O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 3

Protezione delle vittime della guerra Sezione 3: Consegna e ritiro Art. 9 4 Consegna 1 Le tessere d identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell esercito. 2 Ricevono la tessera d identità grigia: a. i militari e tutte le altre persone impiegate nell esercito; b. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 1995 12 (LM), ha decretato l esercizio militare; c. le persone attribuite o assegnate all esercito secondo l articolo 6 LM; d. i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell equipaggiamento personale. 3 Ricevono la tessera d identità blu: a. il personale sanitario dell esercito; b. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa; c. il personale dell assistenza spirituale dell esercito; d. gli aiuti sanitari volontari. 13 4 Ricevono una targhetta di riconoscimento: a. dopo il reclutamento: 1. i militari, 2. gli aiuti sanitari volontari, 3. i membri del Corpo delle guardie di confine, 4. le persone che prestano servizio di promovimento della pace; b. in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell esercito: 1. tutte le altre persone impiegate nell esercito, 2. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell articolo 81 LM, ha decretato l esercizio militare, 3. le persone attribuite o assegnate all esercito secondo l articolo 6 LM. 5 In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata. 6 La consegna delle tessere d identità e della targhetta di riconoscimento è di competenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell esercito (BLEs). 12 RS 510.10 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019

Identificazione militare. O del DDPS 7 La tessera d identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decretato l esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari. Art. 10 Iscrizione nel libretto di servizio 1 La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs. 2 Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite. Art. 11 Rilascio di nuove tessere d identità e targhette di riconoscimento in caso di modifica dei dati personali 1 In caso di modifica dei dati personali, il Comando Istruzione allestisce gratuitamente nuove tessere d identità e una nuova targhetta di riconoscimento. 2 Il comandante di circondario o l organo amministrativo competente che procede alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d identità al Comando Istruzione. 3 I cambiamenti di grado o di funzione d ufficiale sono iscritti nelle tessere d identità dall organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102 105 dell ordinanza del 22 novembre 2017 14 concernente l obbligo di prestare servizio militare. 15 Art. 12 Perdita Le tessere d identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003: 16 a. durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio; b. fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del caposezione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata. Art. 13 Ritiro 1 In caso di ritiro dell equipaggiamento personale, si procede come segue: 14 RS 512.21 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 21 nov. 2018, in vigore dal 1 gen. 2019 5

Protezione delle vittime della guerra a. in caso di proscioglimento dall obbligo di prestare servizio militare, le tessere d identità vengono distrutte; b. dopo un servizio attivo, le tessere d identità vengono conservate con l equipaggiamento personale. 2 Se la persona non possiede altri oggetti d equipaggiamento, l organo amministrativo che ritira l equipaggiamento invia le tessere d identità al Comando Istruzione indicando il motivo del ritiro. 3 La targhetta di riconoscimento non viene ritirata. Sezione 4: Allestimento Art. 14 1 Su ordine dell Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell esercito negli altri casi, al Comando Istruzione dispone l allestimento delle tessere d identità. 2 Sono competenti per l allestimento: a. delle tessere d identità, l Ufficio federale delle costruzioni e della logistica; b della targhetta di riconoscimento, armasuisse. 3 Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorporazione esige il rilascio di tessere d identità, l organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio al Comando Istruzione per l allestimento delle tessere d identità. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 15 Esecuzione Il Comando Istruzione è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza. Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 28 novembre 1996 17 sulle tessere d identità e la targhetta di riconoscimento militari è abrogata. Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2014. 17 [RU 1997 177] 6