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2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del, pag. 26) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio del 14 L 111 91 15.4.2014 aprile 2014 M2 Decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio del 29 gennaio 2015 L 24 16 30.1.2015 M3 Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio del 5 marzo 2015 L 62 25 6.3.2015 M4 Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio del 5 giugno 2015 L 142 30 6.6.2015 M5 Decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio del 5 ottobre 2015 L 259 23 6.10.2015 M6 Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio del 4 marzo 2016 L 60 76 5.3.2016 Rettificata da: C1 Rettifica, GU L 70 dell 11.3.2014, pag. 35 (2014/119/PESC)

2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 2 B DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue: (1) Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all'immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell'opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza. (2) Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l'obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'unione per attuare alcune misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 M2 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell'allegato. Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine: a) per appropriazione pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o b) per abuso d'ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso. B 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 3 B 3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, purché prima dell'autorizzazione l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1, nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all allegato; e d) il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un entità o un organismo inserito nell elenco effettui un pagamento dovuto nell ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona, entità od organismo è stato inserito nell elenco di cui all'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona, da un entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 4 B 6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. Articolo 2 1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato. 2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessato. Articolo 3 1. L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 2. L'allegato contiene inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Articolo 4 Per massimizzare l'impatto delle misure di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, l'unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle di cui alla presente decisione.

2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 5 M5 Articolo 5 M6 M5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2017. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 6 ALLEGATO Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1 Nome Informazioni identificative Motivazioni Data di inserimento nell'elenco 1. Viktor Fedorovych Yanukovych (Вiктор Федорович Янукович), Viktor Fedorovich Yanukovich (Виктор Фёдорович Янукович) nato il 9 luglio 1950 a Yenakiieve (Donetsk oblast), ex presidente dell'ucraina M6 2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Вiталiй Юрiйович Захарченко), Vitaliy Yurievich Zakharchenko (Виталий Юрьевич Захарченко) NATO il 20 gennaio 1963 a Kostiantynivka (provincia di Donetsk), ex ministro dell'interno. statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini. 3. Viktor Pavlovych Pshonka (Вiктор Павлович Пшонка) nato il 6 febbraio 1954 a Serhiyivka (Donetsk oblast), ex Procuratore generale dell'ucraina M6 4. Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонiдiвна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш) Nata il 12 novembre 1976 a Rîbnița (Moldova), ex ministro della giustizia. penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini. 5. Andrii Petrovych Kliuiev (Андрiй Петрович Клюєв), Andriy Petrovych Klyuyev nato il 12 agosto 1964 a Donetsk, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'ucraina statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini. 6. Viktor Ivanovych Ratushniak (Вiктор Iванович Ратушняк) nato il 16 ottobre 1959, ex Vice ministro dell'interno statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.

2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 7 Nome Informazioni identificative Motivazioni Data di inserimento nell'elenco 7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович) nato il 10 luglio 1973 a Yenakiieve (Donetsk oblast), figlio dell'ex presidente, uomo d'affari M4 9. Artem Viktorovych Pshonka (Артем Вiкторович Пшонка) nato il 19 marzo 1976 a Kramatorsk (Donetsk oblast), figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'ucraina statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione. M5 10. Serhii Petrovych Kliuiev (Сергiй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni 11. Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров) nato il 17 dicembre 1947 a Kaluga (Russia), Primo ministro dell'ucraina fino al gennaio 2014 12. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко) nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari

2014D0119 IT 06.03.2016 005.001 8 Nome Informazioni identificative Motivazioni Data di inserimento nell'elenco M6 13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник) NATO il 28 novembre 1963 a Kiev, ex ministro dell'istruzione e della scienza. penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni 15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Сергiй Геннадiйович Арбузов), Sergei Gennadievich Arbuzov (Сергей Геннадиевич Арбузов) nato il 24 marzo 1976 a Donetsk, ex Primo ministro dell'ucraina 15.4.2014 16. Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Юрiй Володимирович Iванющенко) nato il 21 febbraio 1959 a Yenakiieve (Donetsk oblast), parlamentare del partito delle Regioni 15.4.2014 17. Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко) nato il 16 novembre 1980 a Makiivka (Donetsk oblast), ex ministro delle entrate e delle imposte statali e per abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini. 15.4.2014 18. Edward Stavytskyi Eduard Anatoliyovych Stavytsky (Едуард Анатолiйович Ставицький) nato il 4 ottobre 1972 a Lebedyn (Sumy oblast), ex ministro dei combustibili e dell'energia dell'ucraina 15.4.2014 Risiederebbe in Israele, tuttavia è ancora in possesso della cittadinanza ucraina