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Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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Transcript:

N. 02136/2013REG.PROV.COLL. N. 07099/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7099 del 2008, proposto da: ( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Potenza, con domicilio eletto presso ( ); contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 124/2008, resa tra le parti, concernente decadimento da abilitazione relativa a classe di concorso 38/a - fisica Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione intimata; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il consigliere Roberta Vigotti e udito l avvocato dello Stato Fabio Tortora; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L ingegnere ( ) chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Basilicata ha respinto il ricorso presentato avverso i provvedimenti del Provveditore agli studi di Potenza in date 1 agosto 2000, 8 agosto 2000 e 25 agosto 2000, recanti decadenza del ricorrente dai benefici conseguenti alla frequenza del corso e dai relativi esami finali della sessione riservata di abilitazione relativa alla classe di concorso 38/a Fisica, indetta con ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999. Detta ordinanza prevedeva, tra i requisiti di ammissione, la prestazione di servizio di effettivo insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l anno scolastico 1989/90 e il 25 maggio 1999 di cui almeno 180 giorni a decorrere dall anno scolastico 1994/95. L appellante, che aveva prestato servizio parte nella scuola statale e parte in quella privata legalmente riconosciuta, ha presentato domanda di ammissione alla sessione riservata per il conseguimento dell abilitazione relativa alla classe di concorso sopra indicata, ma, trascorso circa un anno dalla presentazione della domanda, il Provveditore agli studi di Potenza, dopo aver consentito la frequentazione del corso e la partecipazione, con esito favorevole, agli esami finali, a qualche mese dalla pubblicazione dell esito finale, ha dichiarato il ricorrente decaduto ai sensi dell art. 6, comma 11, dell ordinanza ministeriale sopra ricordata, sul presupposto che il servizio di insegnamento reso nelle scuole non statati non può essere valutato se privo di contribuzione presso l Inps.

Il ricorso presentato dall interessato è stato respinto dal Tribunale amministrativo della Basilicata, che ha condiviso la determinazione impugnata, in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali all Inps per il periodo di lavoro subordinato intercorso la scuola privata ( ), attestato dal ricorrente al fine dell ammissione, non potendo, all uopo, valere i versamenti da questi autonomamente effettuati all Inarcassa, ente previdenziale al quale è iscritto. L appello, che contesta il precorso argomentativo del primo giudice e ripropone le censura già svolte in primo grado, è fondato e deve essere accolto. Come questo Consiglio di Stato ha più volte osservato (per tutte, sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4101), ai sensi dell'art. 2 comma 4 legge 3 maggio 1999 n. 124 costituisce requisito di ammissione alla sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento l'aver prestato servizio in qualità di docente per i periodi indicati dalla norma, ritenuti congrui ai fini della maturazione della specifica esperienza professionale nel settore didattico utile all'inserimento nelle graduatorie permanenti. Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare. A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prestato servizio di insegnamento presso la scuola privata parificata ( ), negli anni scolastici dal 1996 al 1999, per complessivi 820 giorni: indipendentemente dal titolo in forza del quale

l insegnamento è stato prestato (prestazione autonoma, ovvero, come ha ritenuto il primo giudice, rapporto di lavoro subordinato), tale servizio vale a integrare quella specifica esperienza professionale che, come si è detto, costituisce il presupposto per l ammissione alla procedura di cui trattasi. In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti. La sentenza impugnata merita, quindi, la riforma chiesta con l appello, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado a annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati. Le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra le parti P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Gabriella De Michele, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/04/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)