N. 00723/2015REG.PROV.COLL. N. 09652/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9652 del 2014, proposto da: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; contro Carlo Moccia, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso l avvocato Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria n.2; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 8714/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 08/d1 - progettazione architettonica Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carlo Moccia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l avvocato Gagliardi La Gala; sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Considerato che l appello appare manifestamente infondato, onde ricorrono le condizioni per la definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell art 60 del Cod. proc. amm.; considerato che la giurisprudenza di questa sezione in materia di abilitazione scientifica nazionale per la docenza universitaria, favorevole parzialmente alle istanze della Amministrazione dell istruzione finalizzate ad evitare la rinnovazione delle operazioni di valutazione dei candidati ad opera di diversa commissione, si è formata in sede di impugnazione di ordinanze cautelari e non di sentenze di merito ( ancorchè adottate in forma semplificata) ed ha avuto sempre a presupposto l inadeguatezza dell ordinanza cautelare, quale titolo giurisdizionale meramente provvisorio, a fondare la rinnovazione del giudizio ad opera di diversa commissione; considerato che nella specie quella giurisprudenza non può essere proficuamente richiamata dalla Amministrazione, atteso che il giudice di primo grado ha definito il ricorso con sentenza di merito, ancorchè resa in forma semplificata; considerato che la sentenza impugnata merita di essere confermata, non risultando censurabile alla luce dei motivi di appello dedotti dalla Amministrazione appellante dato che, come condivisibilmente sostenuto dal Tar, i giudizi elaborati dalla commissione nei confronti dell odierno appellato (che si sono articolati in tre
valutazioni a favore dell abilitazione e due di segno contrario) per un verso non danno adeguata contezza del profilo professionale e curriculare dell originario ricorrente, per altro verso per il loro contenuto contraddittorio e per la carenza di un giudizio collegiale sintetico non consentono di ricostruire l iter logico che ha condotto l organo tecnico a denegare l abilitazione scientifica all odierno appellato; considerato che tale valutazione non incide sul merito degli apprezzamenti della commissione d esame onde non appare pertinente il richiamo della difesa erariale alla giurisprudenza della Corte di Cassazione ( in particolare, Cass., sez.un., 20 gennaio 2014 n. 1103) sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità degli organi tecnici amministrativi; - che, invero, a fronte del superamento di tre mediane da parte del ricorrente originario, la commissione avrebbe dovuto chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l interessato non può conseguire l abilitazione per aspirare alla nomina di professore di prima fascia; - considerato che appare corretto il rilievo posto a base della decisione impugnata secondo cui, nel caso di specie, la mancanza di un giudizio collegiale vero e proprio (se si eccettua l inadeguato richiamo per relationem alle valutazioni individuali dei singoli commissari) rende difficile individuare l iter logico seguito dalla commissione per formulare un giudizio negativo nei confronti dell originario ricorrente; - che, invero, anche i due giudizi negativi non sembrano coerenti con le premesse dai quali gli stessi muovono, da cui emerge un profilo professionale del ricorrente comunque significativo tanto che lo stesso svolge a tutt oggi attività didattica quale professore associato presso l Università di Bari; - che l appello va pertanto respinto essendo meritevole di conferma l impugnata sentenza unitamente alla prescrizione afferente al riesame, ai sensi dell art. 34, comma 1, lett. e), della posizione dell odierno appellato ad opera di una
Commissione in diversa composizione, da compiersi a questo punto entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente - che le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione sesta, definitivamente pronunciando in forma semplificata sull appello di cui in epigrafe proposto, lo respinge e conferma l impugnata sentenza. Condanna il Ministero appellante al pagamento in favore dell appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2000,00 oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati: Filippo Patroni Griffi, Presidente Claudio Contessa, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Bernhard Lageder, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2015
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)