Arruolati i Comuni nella lotta all'evasione

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Transcript:

Arruolati i Comuni nella lotta all'evasione di Roberta De Marchi Pubblicato il 8 settembre 2011 per contrastare l evasione sarà sempre più importante il ruolo dei Comuni: le proposte di correzione alla Manovra di Ferragosto L art. 1, c. 1, del decreto legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha attribuito ai comuni una quota di partecipazione ai proventi dell accertamento fiscale pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito dell intervento del comune che abbia contribuito all accertamento stesso. Il successivo comma 2 demandava, poi, ad un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate la concreta determinazione: delle modalità tecniche di accesso alle banche dati; delle modalità di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti; delle modalità di partecipazione dei comuni all accertamento fiscale. Il provvedimento del 3 dicembre 2007 del Direttore dell Agenzia delle Entrate ha ottemperato all obbligo previsto dalla norma individuando gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell Agenzia delle Entrate, nonché 1

definendo la tipologia e le modalità di trasmissione delle informazioni: Settore del commercio e delle professioni Soggetti che pur privi di partita IVA svolgono attività imprenditoriale; Affissioni pubblicitarie abusive; Enti non commerciali che in realtà svolto a pieno titolo attività commerciali. Urbanistica e territorio Realizzazione, anche abusiva, di opere di lottizzazione; Partecipazione, anche in qualità di professionisti, ad operazioni di abusivismo edilizio. Proprietà edilizia e patrimonio immobiliare Proprietà o diritti reali di godimento di immobili in assenza di dichiarazione dei redditi fondiari; Avvisi di accertamento ICI e contestuale omessa dichiarazione dei redditi fondiari; Avvisi di accertamento TARSU nei confronti di soggetti in qualità di occupante dell immobile in assenza di contratto di locazione; Atti di revisione delle rendite catastali. Residenze fittizie all estero Soggetti che, pur formalmente residenti all estero, hanno all interno del territorio comunale la residenza di fatto. 2

Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva Possesso o disponibilità di beni, anche di fatto, rivelatori di capacità contributiva da sottoporre ad accertamento sintetico. Successivamente, il D.L. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83 da attuazione alle previsioni dell art. 1 del D.L. 203/2005, aggiungendo il comma 2-ter nel quale è previsto che il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell Associazione nazionale dei comuni italiani, l elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito. Ai sensi del comma 16 dell articolo 83, I comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero, confermano all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente per l ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il comma 17 precisa che in fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero a far corso dal 1 gennaio 2006. Il quadro normativo, completato con il provvedimento direttoriale prot. 2008/175466 del 26.11.2008 che ha individuato le specifiche tecniche e la tempistica di trasmissione, e le modalità di ripartizione della quota incentivante nell ipotesi di partecipazione di più comuni, è stato modificato attraverso l art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010, intervenendo sull art. 44 del DPR n. 600/1973 e abrogando il successivo art. 45. Il nuovo comma 2, dell art. 44, del D.P.R.n.600/73 prevede che L Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli 3

Uffici dell Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi. La disposizione citata indica che andranno inviati, prima della loro emissione, al comune, le segnalazioni dei soggetti passivi nei confronti dei quali si intende procedere attraverso un accertamento sintetico. Anche l originario comma 3 dell art. 44, del D.P.r.n.600773 è stato oggetto di modifiche prevedendo oggi che Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala all ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti sintetici, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Gli ulteriori elementi di novità dell attività di partecipazione dei comuni all accertamento contenuti nella manovra 2010 possono essere così sintetizzati: 1. istituzione obbligatoria dei Consigli Tributari; 2. innalzamento della premialità dal 30% al 33%; 3. individuazione dei tributi su cui calcolare la premialità; 4. eventuale coinvolgimento delle regioni. 4

In particolare, in ordine ai Consigli Tributari, è previsto l obbligo, per i comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, di istituire il Consiglio Tributario, ove non vi abbiano già provveduto, con apposito regolamento. I comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio Tributario, laddove non sia già istituito, previa riunione in un consorzio di funzioni con altri comuni ai sensi dell art. 31 della Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000. La manovra di ferragosto La manovra di ferragosto ancora un cantiere aperto arruola tempo pieno e a stipendio pieno i Comuni. Infatti, per dare maggiore appeal ai comuni, soggetti che meglio di altri conoscono il territorio, ha innalzato la premialità al 100%. In pratica, se la degnazione trasmessa dai Comuni e lavorata dagli uffici dell Agenzia delle Entrate risulta centrata, il 100% del riscosso affluisce nelle casse comunali. In pratica i Comuni sono invitati ad organizzarsi, per lottare sul serio l evasione locale. 8 settembre 2011 Roberta De Marchi 5