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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVATO IL 27 MAGGIO 2010

ART. 1 (composizione e funzioni) 1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio nell istituzione e dal dirigente scolastico. 2. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. 3. In particolare compete al collegio dei docenti: a) deliberare la programmazione generale dell attività didattico-educativa in coerenza con i criteri generali del Progetto d istituto; b) deliberare in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo; c) approvare il piano attuativo, il piano previsionale di impiego del fondo di istituto, i progetti didattici, la nomina delle figure di sistema, la composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro; d) adeguare i piani di studio provinciali alle scelte definite dal Progetto d istituto; e) proporre al dirigente l attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale; f) designare i docenti componenti il nucleo interno di valutazione. 4. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore. ART. 2 (insediamento e convocazioni) 1. Il collegio dei docenti si insedia all inizio di ciascun anno scolastico e, su proposta del dirigente, definisce il calendario delle proprie riunioni annuali. 2. Il collegio si riunisce su convocazione del dirigente scolastico. La convocazione corredata del relativo ordine del giorno formulato in modo chiaro e dettagliato, e accompagnata da sintetico materiale preparatorio deve essere comunicata agli interessati con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi e contenere l orario previsto di chiusura dei lavori. 3. Con preavviso comunque non inferiore alle 24 ore, il collegio può essere convocato in via straordinaria dal dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio, oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti. In quest ultimo caso il dirigente deve procedere alla convocazione rispettando l ordine del giorno contenuto nella richiesta. ART. 3 (validità delle riunioni e giustificazioni delle assenze) 1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il collegio. 2. Il dirigente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta all ora prevista dalla circolare di convocazione. 3. Le assenze relative all intera seduta o a parte di essa devono essere giustificate. 2

4. Le sedute del collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. ART. 4 (durata delle riunioni ed eventuale aggiornamento) 1. La durata massima di una riunione del collegio dei docenti è di quattro ore. 2. Nel caso di mancato esaurimento dell ordine del giorno entro l ora prevista il collegio, a maggioranza dei presenti, delibera se continuare i lavori oppure aggiornarsi al giorno dopo o ad altra data compresa comunque entro i sette giorni successivi. 3. Nel caso di aggiornamento l ordine del giorno non può essere modificato, né si può tornare su punti dell ordine del giorno sui quali si è già deliberato. ART. 5 (attribuzioni della presidenza) 1. Il dirigente scolastico presiede il collegio e ne assicura il corretto funzionamento. 2. In particolare apre e chiude la seduta, nomina il verbalista e due scrutatori, dà la parola, guida e modera la discussione, cura l ordinato svolgersi dei lavori, stabilisce la sequenza delle votazioni. 3. Il collaboratore vicario sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento. ART. 6 (verbalizzazione e pubblicità degli atti) 1. Il verbale dei lavori del collegio è redatto in forma sintetica. Sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e il testo delle delibere approvate. Il contenuto degli interventi è riportato solo nel caso in cui la messa a verbale di specifiche frasi sia richiesta dagli interessati. 2. È facoltà di ciascun componente far inserire a verbale proprie dichiarazioni testuali e allegare mozioni in forma scritta. 3. Il verbale delle riunioni del collegio dei docenti viene redatto entro quindici giorni, è sottoscritto dal presidente e dal verbalista, e approvato nella seduta successiva. 4. Almeno cinque giorni prima della successiva riunione del collegio copia del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti in sala insegnanti e nell area riservata ai docenti del sito web della scuola. 5. La lettura, ad inizio riunione, del verbale della seduta precedente è obbligatoria solo se richiesta dal dirigente o da almeno tre componenti. 6. Le richieste di correzione del verbale della seduta precedente vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che viene letta e sottoposta a votazione. Le modifiche approvate vanno ad integrare il verbale stesso a cui si riferiscono. 7. Gli atti del collegio sono a disposizione di ciascun componente per la loro visione. Di essi può essere rilasciata copia su domanda dell interessato. 3

ART. 7 (ordine dei lavori) 1. I lavori del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente. 2. La modifica della successione dei punti all ordine del giorno può essere proposta da ciascun componente solo ad inizio seduta. 3. Variazioni del contenuto dell ordine del giorno possono essere proposte, solo ad inizio seduta, dal presidente o da almeno un terzo del collegio. La proposta è accolta se approvata all unanimità. 4. Ciascun componente può proporre al collegio che un argomento venga iscritto all ordine del giorno di una seduta successiva. ART. 8 (modalità di discussione) 1. Ciascun punto all ordine del giorno è preventivamente illustrato dal presidente o da un relatore designato. 2. La presentazione introduttiva di un punto all ordine del giorno non deve superare i dieci minuti di tempo. 3. Aperta la discussione il presidente dà la parola ai docenti secondo l ordine delle richieste di intervento. Il tempo massimo accordato ad ogni intervento è di cinque minuti. 4. Non è consentito interrompere gli interventi. Spetta al presidente garantire il rispetto dei tempi, richiamare alla pertinenza degli argomenti, evitare interventi a ripetizione degli stessi docenti. ART. 9 (modalità di votazione) 1. Le votazioni su una singola proposta si effettuano di regola per alzata di mano e con il conteggio in successione dei voti favorevoli, contrari, astenuti. 2. Gli scrutatori nominati ad inizio seduta contano i voti e li comunicano alla presidenza, la quale informa immediatamente il collegio sull esito della votazione. 3. La votazione è segreta quando riguarda situazioni personali o qualora sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. 4. La votazione avviene per appello nominale in ordine alfabetico su richiesta di almeno un terzo dei componenti. 5. Se non stabilito diversamente, il collegio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti validamente espressi. Non sono considerati tali i voti di astensione, le schede bianche, le schede nulle. 6. Nel caso di due proposte contrapposte si procede alla votazione in successione di ciascuna proposta per determinare solamente i favorevoli alla prima e i favorevoli alla seconda. È approvata la proposta che ottiene più voti favorevoli. 7. Qualora le proposte in votazione siano più di due si procede dapprima alla votazione per determinare i favorevoli a ciascuna di esse. Si passa poi al ballottaggio delle due proposte che hanno ottenuto i maggiori consensi, come al comma precedente. 8. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del presidente. 4

9. Prima di qualsiasi votazione ciascun componente ha il diritto di motivare il proprio voto e di far inserire nel verbale la propria dichiarazione, che non è soggetta a discussione. 10. Nel rispetto della libertà di insegnamento prevista dalla legge, le deliberazioni del collegio impegnano tutti i docenti alla loro attuazione secondo le modalità stabilite. ART. 10 (dipartimenti disciplinari, commissioni, gruppi di lavoro) 1. I dipartimenti disciplinari che riuniscono i docenti di materie affini per sostenere la didattica, favorire la ricerca, elaborare la progettazione formativa sono articolazioni organiche del collegio dei docenti. 2. Le riunioni di dipartimento rientrano nel monte ore assegnato al collegio dei docenti. 3. All inizio di ogni anno scolastico ciascun dipartimento nomina il proprio coordinatore che ha il compito di organizzare e promuovere i lavori del dipartimento e di esserne il portavoce presso la dirigenza della scuola. 4. ll collegio dei docenti può promuovere la costituzione di commissioni o di gruppi di lavoro ai quali affidare in via permanente o temporanea compiti di studio e di proposta su particolari tematiche, in preparazione delle deliberazioni che rimangono di esclusiva competenza del collegio. ART. 11 (approvazione, revisione, pubblicità del presente regolamento) 1. Il presente regolamento è adottato dal collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le modifiche al regolamento sono adottate con la medesima modalità di cui al comma precedente. 3. Il regolamento del collegio dei docenti è esposto in sala insegnanti e pubblicato sul sito della scuola. 5