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COMUNITA MONTANA DELL APPENNINO MODENA EST Via M. Tesi, 1209 41059 ZOCCA (MO) Tel. 059/987270 Fax 059/986432 LEGGE REGIONALE N. 2/2004 LEGGE PER LA MONTAGNA ACCORDO QUADRO INTERVENTI PER LA SICUREZZA E L ARREDO URBANO DEI CENTRI ABITATI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO 1

COMUNITA MONTANA DELL APPENNINO MODENA EST Via M. Tesi, 1209 41059 ZOCCA (MO) ACCORDO QUADRO INTERVENTI PER LA SICUREZZA E L ARREDO URBANO DEI CENTRI ABITATI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO VISTO l art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e di Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; l art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d interesse comune; l art. 6 della Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2004 che prevede che le Intese istituzionali per lo sviluppo della montagna siano attuate mediante Accordi quadro; l art. 19 della Legge Regionale n. 10 del 30 giugno 2008 Misure per il riordino territoriale, l autoriforma dell Amministrazione la razionalizzazione delle funzioni ; Vista l Intesa istituzionale di Programma della Montagna Modenese Sviluppo socio-economico del territorio montano in provincia di Modena ATTESTATO CHE la Comunità Montana dell Appennino Modena Est ha curato la promozione dell Accordo-quadro attraverso la concertazione con i Comuni membri e la Regione Emilia-Romagna. la Comunità Montana dell Appennino Modena Est promotrice del presente Accordo Quadro ha inoltre curato le comunicazioni con la Provincia di Modena. DATO ATTO CHE il presente Accordo-quadro contiene un piano di intervento condiviso dai soggetti sottoscrittori comunque competenti per materia, per i quali costituisce riferimento prioritario ai fini della determinazione di 2

programmazioni di spesa settoriali ovvero intersettoriali concernenti l impiego di risorse finanziarie disponibili nell anno 2008; i soggetti sottoscrittori, competenti nelle materie a cui si riferisce il piano d intervento, potranno, qualora opportuno, predisporre e sottoscrivere ulteriori specifici Accordi-quadro che saranno promossi dalla Comunità Montana dell Appennino Modena Est; il presente Accordo-quadro contiene e declina, nello specifico, i progetti che i soggetti sottoscrittori si impegnano a finanziare per l anno 2008. Tutto ciò considerato I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO Art. 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO a) Titolo dell Intesa istituzionale di programma per lo sviluppo della montagna di riferimento SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE COLLINARI E MONTANE IN PROVINCIA DI MODENA - Anni 2005-2009 b) Elementi di coerenza con l Intesa indicata al punto a) rafforzamento dell attuale struttura del sistema socio-economico verso un assetto maggiormente compatto, valorizzandone la diversità data dalla presenza delle numerose potenzialità locali, e quindi attraverso la conoscenza e l approfondimento delle sue peculiarità c) Integrazione con la programmazione comunitaria 2007/2013 Gli interventi previsti sono a corredo delle iniziative messe in campo dai diversi comuni facenti parte la Comunità Montana MO Est relativamente alla programmazione comunitaria 2007/2013. Infatti la realizzazione degli obiettivi del presente accordo si concretizza nel miglioramento delle vivibilità dei centri abitati rurali del territorio d) Integrazione con altre programmazioni in corso I diversi interventi si integreranno e armonizzeranno anche con quanto realizzato sin dall anno 2005 con il precedente accordo e con il PAO dell anno passato Art. 2 Impegni ed obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori 1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare piena attuazione al presente Accordo, quale strumento di sviluppo socio-economico e territoriale del sistema locale, attraverso la realizzazione dei progetti programmati. 2. I soggetti sottoscrittori si impegnano ad adottare gli atti ed a compiere tutte le attività definite nei progetti indicati all art. 3 entro i termini concordati. 3. Le parti si obbligano ad adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche ai fini di superare eventuali ostacoli all attuazione del presente Accordo. In tale prospettiva, le Amministrazioni interessate si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative per pervenire, per quanto di propria competenza, alla massima possibile semplificazione. 4. I sottoscrittori si impegnano altresì a realizzare eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per l attuazione dell Accordo. 5. Inoltre, i soggetti sottoscrittori, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all attuazione dell Accordo, si impegnano ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. 3

Art. 3 Oggetto dell Accordo Per quanto attiene gli obiettivi ed i contenuti specifici del presente Accordo, relativo all annualità 2005, gli Enti locali Comuni e Comunità Montana, di concerto con la Provincia di Modena - hanno scelto di operare, come detto, primariamente sul tema catalizzatore della sicurezza e dell arredo urbano dei centri abitati a sostegno dello sviluppo turistico del territorio. In coerenza con questa impostazione vengono descritti di seguito gli interventi progettuali individuati: Le priorità relative all accordo oggetto di considerazione riguardano la realizzazione di diversi interventi (ciascuno dei quali potrà essere realizzato per stralci successivi e da attori diversi, coordinati tra loro), che si integreranno e armonizzeranno anche con quanto realizzato sin dall anno 2005 con il precedente accordo e con il PAO dell anno passato. Il progetto riguarda alcuni interventi di sistemazione dei centri urbani con apposte opere di manutenzione e acquisizione di elementi di arredo urbano. In un caso (Comune di Marano sul Panaro) l intervento è principalmente orientato alla questione della messa in sicurezza del Centro Naturale di Casona. In particolare i singoli interventi vengono descritti nel prospetto sotto riportato. Località GUIGLIA MARANO SUL PANARO MONTESE ZOCCA Tipo intervento Lavori di arredo urbano nel centro storico del capoluogo Con l intervento previsto si prevede di proseguire la messa in sicurezza per i pedoni della via principale del capoluogo abbattendo anche le barriere architettoniche. Lavori previsti:rifacimento marciapiedi, ribassandoli, attraversamenti in leggero rialzo, eliminazione ostacoli e gradini sui marciapiedi, riasfaltatura strada, nel tratto compreso tra piazza Repubblica e il castello Messa in sicurezza del Centro Naturale di Casona e riqualificazione edificio scolastico posto nel centro storico del Capoluogo. Con questo intervento si prevede di riqualificare gli accessi e alcuni spazi interni dell edificio scolastico del capoluogo anche ai fini della normativa antisismica e di dotare la frazione casona di un sistema di videosorveglianza Lavori previsti: opere murarie e sulle fondazioni, interventi sul verde, acquisto e installazione di apparecchiature per la videosorveglianza. Arredo e sicurezza urbana del capoluogo e delle frazioni. Con questo intervento si prevede di completare la riqualificazione e messa in sicurezza del capoluogo e di alcuni centri frazionali compreso anche l abbattimento delle barriere architettoniche. Lavori previsti:rifacimento marciapiedi, ribassandoli, attraversamenti in leggero rialzo, eliminazione ostacoli e gradini sui marciapiedi, riasfaltatura strade Arredo urbano nella via principale del capoluogo via M. Tesi Con questo intervento si prevede di completare la riqualificazione e messa in sicurezza della via M.Tesi nel capoluogo intervenendo sui marciapiedi per abbattere ostacoli e barriere alla fruizione pedonale. Lavori previsti: rifacimento marciapiedi, impiantistica sottotraccia, elementi di arredo urbano. - Costi e ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti: Ente Percentuale Importo Comunità Montana 22,49% 143.919,31 Regione (compreso fondo statale 46,80% 299.526,78 regionalizzato) Regione (L. 19/98) 15,62% 100.000,00 Comuni 15,09% 96.553,91 Totale 100% 640.000,00 4

Art. 4 Durata dell Accordo L Accordo si intende avviato dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino alla completa realizzazione dei progetti di cui all art. 3 salvo eventuali modifiche introdotte secondo le modalità indicate nel presente Accordo. Art. 5 Conferenza di programma 1. E costituita dai rappresentanti designati dai soggetti sottoscrittori una Conferenza di programma con il compito di coordinare le attività necessarie all attuazione dell Accordo. 2. La Conferenza provvede alle determinazioni necessarie per l attuazione e per l adeguamento dei contenuti dell Accordo; in particolare la Conferenza, all unanimità, può modificare i seguenti aspetti: - le scadenze temporali individuate nel presente Accordo, qualora subiscano variazioni per cause non imputabili all'inerzia dei soggetti sottoscrittori; - la modifica - nell ambito dei sottoscrittori l Accordo - del soggetto attuatore, responsabile dei singoli interventi, a parità di progetto; - la modifica da parte dei singoli sottoscrittori delle fonti o degli strumenti di finanziamento a parità di progetto e di impegno finanziario dei sottoscrittori. 3. La Conferenza di programma può approvare all unanimità successivi atti integrativi e specificativi del presente Accordo che siano finalizzati all attuazione dei progetti previsti. 4. La Conferenza di programma definisce le condizioni per l adesione di eventuali ulteriori sottoscrittori partecipanti all Accordo. Art. 6 Autorità di Programma Il Presidente della Comunità montana promotrice, o un suo delegato, costituisce l Autorità di programma, preposta a: a) presiedere la Conferenza di programma; b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli impegni ed obblighi assunti dai sottoscrittori; c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunità locale conseguenti all'attuazione dei progetti inseriti nell Accordo; d) riferire periodicamente alla Conferenza di programma sullo stato di avanzamento dei progetti e sugli esiti del monitoraggio di cui alla lettera c); e) proporre i provvedimenti di competenza della Conferenza di programma, nel caso di ritardi od inadempimenti da parte dei soggetti sottoscrittori. Per lo svolgimento dei compiti, l Autorità di programma si avvale di una struttura operativa alla quale possono partecipare anche i funzionari designati dai Comuni. Art. 7 Contenuti sostanziali e non modificabili dell Accordo-quadro Le parti individuano quali contenuti sostanziali e non modificabili del presente Accordo-quadro gli obiettivi e il piano d intervento indicati nell art. 1. Art. 8 Indicazione per l utilizzo di somme resesi disponibili (L articolo è relativo all oggetto dell Accordo previsto all art. 3) 1. In caso di risparmi, economie e ribassi d asta: La Conferenza di programma per l utilizzo di tali risparmi può presentare alla Regione Emilia-Romagna, quale ente cofinanziatore, ulteriori stralci o progetti migliorativi ed integrativi di quello previsto, proposti dal soggetto attuatore e comunicati all Autorità di Programma; in analoghe condizioni, ma non essendo possibile ampliare il progetto oggetto di contributo, il soggetto attuatore può suggerire alla Conferenza di Programma l allocazione delle risorse in altri progetti di suo interesse, per i quali è però necessario attivare le procedure per la sottoscrizione di un nuovo Accordoquadro; nel caso in cui il soggetto attuatore non abbia progetti di suo interesse, la Conferenza decide l allocazione delle risorse tra i progetti già approvati mediante il presente Accordo; 2. Nel caso in cui la Conferenza decida di destinare le somme resesi disponibili in progetti non approvati mediante l Accordo, si procede alla definizione di un nuovo Accordo quadro, con la conseguente approvazione degli organi competenti di ciascun ente sottoscrittore. 5

Art. 9 Monitoraggio dell attuazione dell Accordo L autorità di programma, di cui all art. 7, assicura il monitoraggio dell attuazione dell Accordo e si impegna a fornire, sulla base di specifiche indicazioni metodologiche emanate dalla Regione, tutte le informazioni utili a verificare lo stato d avanzamento degli interventi previsti nel presente Accordo-quadro in relazione al perseguimento degli obiettivi indicati nel Programma regionale per la montagna, di cui all art. 8 della L.R. 2/2004. Art. 10 Ritardi ed inadempimenti (L articolo è relativo all oggetto dell Accordo previsto all art. 3) 1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti da parte di un soggetto sottoscrittore, l Autorità di Programma informa la Conferenza di Programma, la quale verificate le ragioni del ritardo o inadempimento e la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del progetto, assegna un congruo termine per adempiere, anche ricorrendo, ove necessario, alla convocazione di una Conferenza dei servizi o di altri strumenti negoziali. 2. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l inadempimento, è tenuto a comunicare alla Conferenza, entro il termine fissato per l'adempimento così come previsto dal comma 1, le determinazioni assunte. In assenza di comunicazioni, la Conferenza di programma può disporre la revoca del finanziamento. 3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi. Art. 11 Condizioni per l esercizio del diritto di recesso Qualora un soggetto sottoscrittore receda unilateralmente dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo stesso dovrà provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza di Programma. Art. 12 Procedimento di conciliazione 1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti sottoscrittori dell Accordo, la Conferenza di Programma, su segnalazione dell Autorità di Programma o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d ufficio, convoca le parti in conflitto per l esperimento di un tentativo di conciliazione. 2. Qualora in tale sede si raggiunga un intesa idonea a comporre il conflitto si redige un verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all osservanza dell accordo raggiunto. 3. Qualora non si raggiunga una intesa, la risoluzione della controversia è affidata a un collegio arbitrale formato da due membri, nominati dalle parti, e un presidente, nominato dal Tribunale competente territorialmente, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati. In caso di inerzia di una delle due parti nella nomina dell arbitro di propria spettanza si applicheranno le norme del Codice di Procedura Civile. 4. L arbitrato, rituale, giudicherà secondo diritto ai sensi del C.P.C. e risiederà in Zocca, presso la sede della Comunità Montana. I Sottoscrittori dell Accordo-quadro sono: COMUNITA MONTANA DELL APPENNINO MODENA EST Carlo Leonelli - Vice Presidente REGIONE EMILIA-ROMAGNA Luigi Gilli - Assessore Regionale COMUNE DI GUIGLIA Angelo Pasini - Sindaco COMUNE DI MARANO SUL PANARO Mauro Salici - Sindaco 6

COMUNE DI MONTESE Luciano Mazza - Vice Sindaco COMUNE DI ZOCCA Carlo Leonelli - Sindaco Zocca, lì 15 dicembre 2008 7