COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.IX.2005 C(2005) 3563 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Veneto) Aiuto n. N 303/04 Aiuti per la ricomposizione fondiaria e per l ampliamento delle superfici aziendali (articoli da 32 a 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 in combinato disposto con l articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 e la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 2005, n. 1462). Signor Ministro, 1. Con lettera del 9 luglio 2004, protocollata il 14 luglio 2004, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione il regime in oggetto, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 2. Con lettere del 4 novembre 2004 e dell 8 luglio 2005, protocollate rispettivamente l 11 novembre 2004 e il 12 luglio 2005, detta Rappresentanza ha trasmesso alla Commissione i complementi d informazione chiesti alle autorità italiane con lettere del 27 agosto 2004 e del 17 dicembre 2004. 3. Ho l onore di informarla che la Commissione non intende sollevare obiezioni nei confronti della misura in questione. 4. Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto delle considerazioni esposte qui di seguito. Descrizione 5. L articolo 32 della legge regionale in esame prevede un aiuto a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che acquistano superfici agricole per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà. 6. L aiuto in questione è accordato sotto forma di abbuoni di interessi (che possono essere attualizzati) su mutui per operazioni di credito fondiario. Il limite massimo del contributo è fissato nella misura del 60% del tasso EURIBOR trimestrale in vigore S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
all atto della stipula del contratto (con un massimale di 5 punti percentuali). L equivalente sovvenzione lorda della misura e l importo delle spese ammissibili non possono superare i limiti fissati all articolo 19 della legge, modificato dall articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (pari cioè al 40% per le zone non svantaggiate e al 50% per le zone svantaggiate, con una maggiorazione di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati dai giovani agricoltori entro cinque anni dall insediamento; l importo delle spese ammissibili è limitato a quello fissato nel piano di sviluppo rurale della regione). Le spese ammissibili sono il prezzo di acquisto, le spese notarili, le tasse e le spese di registrazione. 7. La concessione degli aiuti è subordinata a una serie di condizioni: possono beneficiare del regime le aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive, e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. Tali aziende devono inoltre soddisfare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Inoltre i terreni oggetto delle operazioni summenzionate possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione di prodotti che trovano sbocchi sui mercati (l esistenza di questi ultimi sarà verificata alla luce dei criteri definiti nel piano di sviluppo rurale della regione). Infine la concessione degli aiuti comporta un vincolo di indivisibilità per tutta la durata del mutuo. 8. L articolo 33 stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) al fine di disciplinare i rapporti tra quest ultimo e la Regione per l attuazione delle operazioni di formazione o arrotondamento delle proprietà. Tale convenzione prevede in particolare l istituzione di un fondo di rotazione per le suddette operazioni, cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall ISMEA e incrementato dalle quote annue corrisposte dalle imprese agricole e servirà a finanziare le misure approvate nell ambito dell aiuto di Stato N 110/01, nel rispetto delle condizioni di approvazione. 9. L articolo 34 stabilisce che il proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo che in questo modo amplia la propria base fondiaria, può beneficiare di un aiuto annuo per l intera la durata del contratto, pari al massimo al 50% del reddito dominicale 1 del terreno affittato. Il contratto di affitto deve avere durata non inferiore a nove anni. Nella deliberazione n. 1462 del 21 giugno 2005 si precisa che i proprietari non possono essere imprenditori agricoli e non possono svolgere alcuna attività agricola a fini commerciali per un periodo pari almeno alla durata dell aiuto e che l intervento finanziario della regione sarà limitato all importo di 100 000 EUR per beneficiario e per un periodo di tre anni, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore ( de minimis ). 10. La durata del regime è di sei anni. Lo stanziamento iniziale previsto è di 300 000 EUR per l articolo 32, 1 000 000 EUR per l articolo 33 e 100 000 EUR per l articolo 34. Le dotazioni annuali saranno comunicate alla Commissione. Gli aiuti previsti non sono cumulabili con altri aiuti aventi le stesse finalità. 1 Questo reddito corrisponde alla parte del reddito ordinario ritraibile dal terreno attraverso l esercizio delle attività agricole. Esso è stimato sulla base delle disposizioni stabilite dall articolo 24 della legge 917 del 1986. 2
Valutazione 11. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 12. La Commissione osserva che la misura prevista dall articolo 34 in combinato disposto con la deliberazione n. 1462 del 21 giugno 2005, i cui beneficiari non appartengono al settore agricolo, è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione. Essa non costituisce quindi aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 13. Le misure previste dagli articoli 32 e 33, invece, corrispondono alla definizione data al punto 11, in quanto esse favoriscono talune aziende (quelle appartenenti al settore della produzione agricola primaria) e possono incidere sugli scambi in considerazione della posizione che l Italia occupa nella produzione agricola (ad esempio, nel 2003, l Italia è stata il primo produttore di uve da tavola e il secondo produttore di olio di oliva dell Unione). 14. Tuttavia, nei casi previsti dall articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune. 15. Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti previsti, l unica deroga applicabile è quella prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 16. L applicabilità di questa deroga deve essere determinata ai sensi delle disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo gli orientamenti) e in particolare, in quanto si tratta di operazioni di ricomposizione fondiaria, alla luce del punto n. 12. 17. Per quanto riguarda il rispetto di tali disposizioni, la Commissione osserva quanto segue. Articolo 32 18. Ai sensi del punto n. 12 degli orientamenti, la concessione di aiuti per la ricomposizione può essere autorizzata per la copertura dei costi legali e amministrativi (compresi quelli per la realizzazione delle indagini) fino al 100% delle spese sostenute. Qualora un aiuto all investimento sia concesso nell ambito del regime di ricomposizione, si applica il massimale dell aiuto di cui al punto 4.1. 19. Nella fattispecie la Commissione osserva che le spese summenzionate sono integrate nell importo complessivo sulla base del quale l aiuto è calcolato al tasso previsto dal punto 4.1 degli orientamenti. Essa constata anche, alla luce delle indicazioni del punto 7 precedentemente menzionato, che saranno rispettate le condizioni relative al punto 4.1 degli orientamenti. 3
20. Sulla base di tali elementi, gli aiuti previsti dall articolo 32, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, in combinato disposto con l articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (si veda il punto n. 6), possono beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato quali aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Articolo 33 21. La Commissione constata, alla luce delle indicazioni del summenzionato punto 8, che il fondo di rotazione in questione è solo uno strumento di attuazione degli aiuti approvati nell ambito dell aiuto N 110/01 (aiuti alla ricomposizione fondiaria) e che sarà utilizzato nel rispetto delle condizioni fissate dalla decisione adottata per il suddetto aiuto, con una partecipazione finanziaria della Regione. 22. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non intende modificare la posizione assunta nell ambito del fascicolo summenzionato e ritiene che gli aiuti previsti dall articolo 33 possono beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, quali aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione 23. Alla luce degli elementi suesposti, la Commissione ha deciso di considerare che: - gli aiuti previsti dall articolo 32 (in combinato disposto con l articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5) e dall articolo 33 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono compatibili con il mercato comune, - la misura prevista dall articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, in combinato disposto con la deliberazione del 21 giugno 2005, n. 1462, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 24. Ove la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura e dello Sviluppo rurale Direzione H - Legislazione agricola Unità H.2. Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax: +32-2 -2967672 4
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHLER BOEL Membro della Commissione 5