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Transcript:

Pagina 1 di 6 N. 00713/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 490 del 2011, proposto da Antonella Frutta s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall avvocato Maria Letizia Bortone, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione; contro M.O.F. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Serapiglia, Toni de Simone e Antonio D Alessio, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione; per l accertamento del diritto della ricorrente all accesso alla documentazione richiesta in data 4 marzo 2011 e per la condanna della M.O.F. s.p.a. alla sua esibizione, previo annullamento della nota prot. n. 980 del 6 aprile

Pagina 2 di 6 2011. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della M.O.F. s.p.a.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso all esame la società ricorrente, premesso di essere concessionaria di uno stand nell ambito del centro agroalimentare di Fondi, gestito in regime di concessione (rilasciata dalla regione Lazio) dalla M.O.F. s.p.a., espone che nel febbraio 2011 alcuni operai intraprendevano consistenti lavori sulla struttura dello stand a essa assegnato in assenza di sua autorizzazione e/o commissione; poiché, in base al contratto tipo di concessione, il concessionario dello stand è responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni singolo elemento strutturale, infrastrutturale e impiantistico con specifico riferimento anche alle strutture portanti (travi, pilastri, coperture etc. la ricorrente, in data 4 marzo 2011, inoltrava alla M.O.F. una istanza di accesso agli atti della procedura di esecuzione dei lavori (nel contesto della istanza si menzionano i seguenti atti:

Pagina 3 di 6 1) atti e documenti attinenti le autorizzazioni e/o deliberazioni dei concessionari/assegnatari; 2) atti, documenti, progetti, relazioni e quant altro relativi alla approvazione ed esecuzione di detti lavori; 3) relative autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti; 4) documenti che garantiscono e assicurano l aggravio della responsabilità; 5) atti e documenti relativi al bando di gara; 6) documenti inerenti l azienda appaltatrice e/o esecutrice dei lavori ). 2. Con nota del 6 aprile 2011 la M.O.F. negava l accesso evidenziando che i lavori in questione avevano a oggetto il lastrico solare del padiglione (di proprietà di I.M.O.F. s.p.a. e affidati in gestione alla M.O.F.), che è escluso dalla concessione agli operatori del centro. 3. Di qui il ricorso all esame con cui la Antonella Frutta s.r.l. denuncia l illegittimità del diniego sostenendo di avere interesse al esibizione della documentazione richiesta, avendo i lavori in contestazione incidenza sulle sue responsabilità di manutenzione, sulle obbligazioni nascenti dal contratto di concessione, sulla sua responsabilità civile verso terzi e sui suoi obblighi in materia di pubblica sicurezza e di sicurezza dei luoghi di lavoro. 4. La M.O.F. s.p.a. resiste al ricorso. 5. In data 24 maggio 2011 la ricorrente ha depositato un provvedimento del Direttore di mercato settore ortofrutta e fiori, relativo alla disciplina delle modalità di accesso ai tetti degli stand, da cui si desume che i consistenti lavori che hanno dato origine alla

Pagina 4 di 6 controversia consistono nella realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare degli stand dei padiglioni A, B, C e D (lo stand della ricorrente è ubicato appunto nel padiglione C). 6. Il ricorso è infondato. Il Collegio infatti concorda sulla sostanza del diniego opposto alla ricorrente; infatti dal contratto di concessione stipulato tra la ricorrente e la M.O.F. s.p.a. si desume che oggetto di concessione è lo stand/spazio commerciale e che pertanto in essa non rientra il lastrico solare. Ciò premesso costituisce giurisprudenza pacifica che, nel caso di esercizio del diritto di accesso nei confronti di soggetti privati esercenti pubblici funzioni o servizi, accessibili non sono tutti gli atti e/o documenti formati o detenuti dal soggetto in questione ma solo quelli che, pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o servizio pubblico svolti, siano agli stessi legati da un nesso di diretta strumentalità (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 719); nella fattispecie non è dimostrato in modo persuasivo siffatto nesso di diretta strumentalità dato che i lavori in contestazione, per quel che è dato capire (data la vaghezza del ricorso in merito), costituiscono un attività di realizzazione di un impianto tecnologico su un infrastruttura di pertinenza esclusiva della M.O.F.; si tratta quindi di lavori che non hanno un nesso di diretta strumentalità rispetto al servizio gestito dalla M.O.F.; sostenere il contrario equivarrebbe a dire che ogni attività svolta dal gestore del sevizio è,

Pagina 5 di 6 in ultima analisi, strumentale allo svolgimento dei suoi compiti e quindi accessibile: ma ciò significherebbe cancellare il limite individuato dalla giurisprudenza. Né può ritenersi che la ricorrente sia sfornita di tutela, pur essendo concessionaria di uno stand che si trova al di sotto del lastrico solare oggetto dei lavori, dato che, per quanto riguarda il profilo urbanistico-edilizio (che, tra quelli adombrati nella istanza, è senza dubbio quello che ha maggiore consistenza), essa aveva e ha la possibilità di verificare i titoli in base ai quali l impianto fotovoltaico è stato realizzato esercitando il diritto di accesso nei confronti del comune (al quale è stata verosimilmente presentata almeno una dichiarazione o segnalazione avente a oggetto il relativo progetto). Per quanto riguarda invece l asserita lesione dei suoi diritti di concessionario, non avendo essa prestato assenso ai lavori, ben potrebbe la ricorrente proporre azione a tutela di tali diritti innanzi alla competente autorità giudiziaria. 7. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento.

Pagina 6 di 6 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati: Francesco Corsaro, Presidente Santino Scudeller, Consigliere Davide Soricelli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/09/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)