Università degli Studi di Bari

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Transcript:

Università degli Studi di Bari In data 22.11.2002, presso il Rettorato dell Università degli Studi di Bari, LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE: VISTO VISTO TENUTO CONTO PRESO ATTO VISTA CONSIDERATO il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Università"; l'articolo 18 della Legge n.109/94, e successive modificazioni ed integrazioni; che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno concordato, nella riunione del 17.6.2002, il testo relativo alla Ipotesi di Accordo in materia di Ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'articolo 18 della Legge 11.2.1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni"; delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 3.7.2002; la nota prot. n. 44029 VII.6, dell'8.7.2002, con la quale questa Amministrazione ha fornito al suddetto Collegio elementi di risposta in ordine alle succitate osservazioni; che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9.7.2002, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula della menzionata ipotesi di accordo, tenendo conto dei contenuti della nota di cui sopra, ed a condizione che il suddetto Collegio non confermasse alcune delle osservazioni formulate; CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 29.7.2002, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'ulteriore corso della procedura, 1

STIPULANO L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11.2.1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI LE DELEGAZIONI TRATTANTI 2

RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11.2.1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI Articolo 1 (Ambito di applicazione) Le norme contenute nel presente testo si applicano, ai sensi dell art.18 della Legge n.109/94, come modificata ed integrata dalle Leggi nn. 216/95, 127/97, 191/98 e 144/99, nonché della determinazione del 17/02/2000 n. 7 dell Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nei casi di svolgimento delle attività interne ed esterne espletate dall Area Tecnica, relativamente a opere e/o lavori edilizi, tecnologici e complementari (quali: incarichi a Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori nei casi di progettazioni date a professionisti esterni e per tutti i casi previsti dall art.18 sopra citato), affidati da questa Amministrazione. L incentivo da ripartire con le modalità e misura indicata nella tabella 1 dell articolo 7, sarà erogato oltre che alle unità lavorative dell Area Tecnica, anche a quelle dell Area Contrattuale che redigono materialmente il bando di gara, individuate volta per volta dal Dirigente della struttura. Si eroga, altresì, per i casi di redazione di atti di pianificazione comunque denominati, quando approvati dal Consiglio di Amministrazione. Per opere e/o lavori vanno intesi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuati dalle unità lavorative dell Ufficio Tecnico, relativamente alle attività di cui al successivo art.6, che risultino espletate da atti formali. Rientrano nel campo di applicazione del presente testo anche le forniture e posa in opera di arredi vari (per laboratori chimici, informatici ecc.), a condizione che a base d appalto vi sia una progettazione esecutiva nelle sue essenziali componenti tecnico-amministrative. Solo in tal caso verranno riconosciuti anche i compensi sulle conseguenti attività tecnico-amministrative. Il Capo dell'area Tecnica attesta il rispetto delle disposizioni del presente testo. 3

Articolo 2 (Compensi per opere e lavori) Una somma non superiore all 1,5% dell importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all art.16 - comma 7 - della Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell 1,5 per cento, è stabilita dall articolo 6 del presente testo. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della suddetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all organico dell Amministrazione medesima, costituiscono economie. Articolo 3 (Compenso per atti di pianificazione) Il 30% della tariffa professionale corrispondente alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito così come stabilito dall articolo 7, tra i dipendenti dell Amministrazione che lo abbiano redatto. A titolo esemplificativo, gli atti di cui al comma precedente possono riguardare: a) piani particolareggiati di zona; b) piani particolareggiati di risanamento e conservazione; c) piani di reti infrastrutturali; d) piani planovolumetrici degli insediamenti; e) piani di recupero di edifici e degli spazi annessi; f) rilievi, piani quotati, frazionamenti, tipi catastali; g) studi di fattibilità. Ai fini dell applicazione della tariffa professionale di cui al primo comma, i corrispettivi delle prestazioni per i singoli atti di pianificazione sono computati, ove possibile, secondo i criteri e le tipologie indicati dalla circolare del Ministero del Lavori Pubblici n. 6679 dell 1 dicembre 1969, salvo eventuali integrazioni e/o modifiche tariffarie che saranno fissate dagli Organi Competenti. 4

Articolo 4 (Affidamento delle attività e compensi) Il Capo dell'area Tecnica, consultato il Responsabile del Procedimento, nella giusta considerazione delle professionalità esistenti, indica al Direttore Amministrativo, una volta affidati i progetti, piani e stime di cui agli articoli precedenti, i relativi tempi di esecuzione, la composizione dello staff di cui all articolo 1 e, ove necessario, l integrazione con professionalità esterne specialistiche, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, motivandone le ragioni. Al momento della consegna degli elaborati, il Capo Area, consultato il Responsabile del Procedimento, conferma o aggiorna la composizione dello staff che ha effettivamente eseguito le attività di cui agli articoli 2 e 3, computando l importo dell incentivo (derivante dall applicazione delle percentuali indicate nell articolo 6), nonché il compenso dovuto ai singoli componenti (in funzione delle responsabilità e del ruolo assunto, così come indicato nell articolo 7). Il provvedimento amministrativo di approvazione dei progetti, degli atti di collaudo o degli attestati di regolare esecuzione, e di recepimento dei piani e stime, dispone, altresì, l accreditamento della parte dell incentivo ad essi relativa, e l erogazione delle conseguenti somme ai soggetti interessati (cfr. articolo 8). Gli incentivi di cui al presente testo devono essere corrisposti al lordo di tutti i contributi di legge che gravano a carico del datore di lavoro. Articolo 5 (Assicurazione per i rischi professionali) Prima dell affidamento dei lavori, l Amministrazione cura che siano stipulate, a proprio totale carico, polizze di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale, a favore dei dipendenti incaricati delle attività di cui all articolo 2, come previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente. Le suddette polizze dovranno decorrere dalla data di inizio dei lavori, con termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. Articolo 6 (Incentivo di cui all articolo 18 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni) Nei casi di cui all articolo 2, la somma di incentivazione (nel seguito indicata con la lettera C) sarà stabilita in rapporto al tipo di prestazioni svolte dalle unità lavorative dell Area 5

Tecnica, individuate nelle singole attività come esplicitamente evidenziate dall art.18 della L. 109/94. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all organico dell Amministrazione medesima, costituiscono economie per la stessa. Di seguito è definito il metodo di calcolo della somma di incentivazione C da determinarsi per ogni opera e/o lavoro, ai sensi della citata Legge. Detta somma è funzione: - dell entità e complessità dell opera o lavoro, - del tipo di prestazione da svolgere. La percentuale da applicare all importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, per determinare la somma di incentivazione C, è determinata come segue. 1. Si calcola la somma di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b). a) Aliquota percentuale relativa all entità dell opera determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda la somma di 154.937 (pari a circa L. 300.000.000); 2) 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara è co>ampreso tra la somma di 154.937 (pari a circa L. 300.000.000) e la somma di 774.685 (pari a circa L. 1.500.000.000); 3) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra la somma di 774.685 (pari a circa L. 1.500.000.000) e la somma di 5.164.568 (pari a circa L. 10.000.000.000); 4) 0,60% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra la somma di 5.164.568 (pari a circa L. 10.000.000.000) e la somma di 25.822.844 (pari a circa L. 50.000.000.000); 5) 0,55% per progetti il cui importo posto a base di gara supera la somma di 25.822.844 (pari a circa L. 50.000.000.000). b) Aliquota percentuale relativa alla complessità dell opera determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,55% per progetti di manutenzione ordinaria. 6

Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici (ad es. architettonico, strutture, impianti idrico-fognante-antincendio, impianti elettrici, impianti termotecnici) o la progettazione avviene per stralci funzionali, l aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura dell 1,5% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro. 2. Si moltiplica la summenzionata somma per l aliquota di cui al seguente punto c). c) Aliquota calcolata come somma delle percentuali relative alle prestazioni svolte, esplicitamente evidenziate dall art.18 della L.109/94, come di seguito: 1) 0,62 per attività connesse alla funzione di Responsabile del Procedimento; 2) 0,20 per attività connesse alla Progettazione; 3) 0,1 per il Piano di Sicurezza; 4) 0,15 per attività connesse alla Direzione Lavori; 5) 0,2 per attività connesse al Collaudo/Attestato di regolare esecuzione. L incentivo C è il prodotto della percentuale summenzionata (di cui al precedente punto 1 lettere a) e b) e punto 2 lettera c)) per l importo posto a base di gara. Nei casi di cui all articolo 3, la somma di incentivazione C sarà pari al 30% della tariffa professionale. Articolo 7 (Ripartizione dell incentivo di cui all articolo 18 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni) riportato. L incentivo C sarà suddiviso in due parti uguali, C 1 e C 2, secondo quanto di seguito (A) Ripartizione dell incentivo C 1 L incentivo C 1 sarà ripartito soltanto fra coloro che avranno preso parte allo svolgimento delle attività interne ed esterne di opere e/o lavori edilizi di cui al sopra citato Art.1, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, considerando anche l effettivo numero di soggetti investiti dalle stesse. Sono definiti, a tal fine, i coefficienti ponderali K i associati alle singole categorie prestazionali, in proporzione al grado di responsabilità richiesto (cfr.tabella 1). 7

Tab. 1 Coefficienti ponderali K i relativi alle fasce. Fascia Categoria prestazionale K i 1 Responsabile del Procedimento Progettazione 0,6 2 Collaboratori Responsabile del Procedimento Progettazione 0,2 3 Progettisti 1 4 Collaboratori Progettisti 0,5 5 Sicurezza Progettazione 0,25 6 Responsabile del Procedimento Esecuzione 0,6 7 Collaboratori Responsabile del Procedimento Esecuzione 0,2 8 Direzione Lavori 0,8 9 Collaboratori Direzione Lavori 0,4 10 Sicurezza Esecuzione 0,5 11 Collaudatore 0,4 12 Componenti dell Ufficio Tecnico non rientranti nelle fasce da n.1 a n.11 e componenti dell'area Contrattuale che redigono il bando di gara, individuati ai sensi dell articolo 1 0,05 Ciascun parametro K i dovrà essere moltiplicato per il numero di dipendenti afferente ad ogni categoria prestazionale. La somma dei prodotti così ottenuti darà un valore di riferimento. Il quoziente risultante dalla divisione di C 1 ed il summenzionato valore di riferimento costituirà il valore dell importo unitario d incentivazione X 1. La quota di incentivo spettante a ciascun dipendente sarà determinata dal prodotto di X 1 per il parametro K i corrispondente alla categoria prestazionale di appartenenza. (B) Ripartizione dell incentivo C 2 L incentivo C 2 sarà ripartito fra tutte le unità lavorative dell Area Tecnica ed anche tra le unità lavorative dell'area Contrattuale - ai sensi del predetto articolo 1- secondo i criteri che tengono conto dell anzianità, della categoria, della professionalità e della loro partecipazione, secondo i seguenti coefficienti: Ad ogni unità lavorativa - come individuata al comma precedente del presente articolo - è associato il coefficiente P i, somma di quattro coefficienti P 1, P 2, P 3, P 4 definiti dalle tabelle seguenti: Tab. 2 Coefficiente P 1 per anzianità. P1 0,05 per ogni anno anche parziale di anzianità 8

Tab. 3 Coefficiente P 2 per tipologia di collaborazione. P 2 Tipologia di collaborazione 4 per tecnici, sia laureati sia capi settori 3 altri tecnici 2 amministrativi dell Area Tecnica che intervengono nelle attività dell appalto 1 altri amministrativi Tab. 4 Coefficiente P 3 relativo alla classe di categoria secondo il nuovo CCNL. P 3 Classe di categoria 1 B 2 C 3 D 4 EP Tab. 5 Coefficienti P 4 relativi al tipo di partecipazione. P 4 Tipo di partecipazione 0 Unità di personale rientrante nella ripartizione di cui all articolo 7.A 1 Unità di personale non rientrante nella ripartizione di cui all articolo 7.A P i =P 1 +P 2 +P 3 +P 4 Il quoziente risultante dalla divisione C 2 e la somma dei coefficienti P i costituirà il valore dell importo unitario d incentivazione X 2. La quota di incentivo spettante a ciascun dipendente sarà determinata dal prodotto di X 2 per il parametro P i corrispondente ad ogni singola unità di personale interessata. Articolo 8 (Modalità di corresponsione degli importi per ogni singola opera o lavoro) L erogazione dei corrispettivi di cui alle fasce 1, 2, 3, 4 e 5 della sopra indicata tabella 1, relativamente a C 1, nonché il 50% di C 2, sarà disposta integralmente dallo stesso provvedimento amministrativo di approvazione del progetto, ovvero, da un successivo provvedimento del Direttore Amministrativo. L importo residuo dell incentivo C (Articoli 7 [A] e 7 [B]) sarà erogato nella misura dell'80% ad ultimazione dei lavori e del restante 20% a seguito dell approvazione degli atti di collaudo o degli attestati di regolare esecuzione. Per ogni singola opera o lavoro, la somma dell incentivo C ad esso relativo graverà nel rispettivo quadro economico. 9

Qualora nel quadro economico non sia prevista la copertura dell'incentivo C, si potrà provvedere, al fine di disporre l accreditamento del medesimo incentivo, alla integrazione prelevando la somma necessaria dal Capitolo Progettazione, collaudi e altre competenze a professionisti. Articolo 9 (Modalità di corresponsione degli importi per ogni singolo atto di pianificazione) Con il provvedimento amministrativo di recepimento di ogni singolo atto di pianificazione si riterrà disposto, altresì, l erogazione delle conseguenti somme ai soggetti interessati, prelevandole dal capitolo Progettazione, collaudi e altre competenze a professionisti, o altro indicato nello stesso provvedimento. Articolo 10 (Effetti giuridici ed economici) Il presente testo trova applicazione per tutte le attività progettuali, relative ad appalti autorizzati a decorrere dal 23/05/1999 e per tutti gli atti di pianificazione redatti ed approvati a decorrere dalla stessa data del 23/05/1999 (data di entrata in vigore della L.144/99, che ha innalzato l incentivo ex art.18 della Legge 109/94, dall 1% all 1,5%). materia. Il presente testo ha efficacia fino alla sottoscrizione di successivo accordo collettivo in Il Direttore Amministrativo è autorizzato, con proprio provvedimento, ad erogare le somme dovute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 10