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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.3.2017 C(2017) 1373 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 3.3.2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. La Commissione ha reagito adottando una serie di misure di sostegno eccezionali. Il 29 giugno 2016 il divieto suddetto è stato prorogato fino alla fine del 2017. Il volume della produzione esportata verso la Russia prima del divieto era così elevato che è stato impossibile ridirigere verso altre destinazioni tutta la produzione interessata. Sul mercato continua quindi a sussistere una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione dispone attualmente misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli. Il suddetto regolamento prevede la possibilità di riassegnare i quantitativi rimasti non utilizzati nell'ambito della riserva di 3 000 tonnellate per Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate, o di parte di esso, e in tal caso gli Stati membri interessati informano la Commissione di tutti i quantitativi che hanno deciso di non utilizzare entro il 31 ottobre 2016. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario a norma del regolamento. Le notifiche permettono alla Commissione di determinare i quantitativi rimasti inutilizzati e di decidere eventualmente di riassegnarli. Entro il 31 ottobre 2016 la Slovacchia ha comunicato alla Commissione che non si sarebbe avvalsa di 2 140 delle 3 000 tonnellate attribuitele, mentre la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo, l'austria e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione che non si sarebbero avvalsi dell'intera attribuzione di 3 000 tonnellate e, infine, la Slovenia che non avrebbe utilizzato 538 delle tonnellate attribuitele. Nel contempo, l'italia, il Belgio, il Portogallo e la Grecia hanno ufficialmente chiesto alla Commissione che venissero loro riassegnati i quantitativi non utilizzati da altri Stati membri e notificati alla Commissione. Dato che le turbative connesse al divieto d'importazione imposto dalla Russia sono state maggiori in alcuni Stati membri rispetto ad altri - per esempio i prezzi delle mele in Polonia sono rimasti ben al di sotto dei livelli stagionali - è opportuno riassegnare i quantitativi non utilizzati. Ciò, in una certa misura, può contribuire a ridurre la perdita di reddito dei produttori causata da tali turbative. Si propone quindi di riassegnare immediatamente i quantitativi rimasti inutilizzati delle riserve di 3 000 tonnellate sulla base di quanto notificato dagli Stati membri di cui sopra. Sulla base di quanto precede, il quantitativo totale disponibile per la riattribuzione è di 17 678 tonnellate (2 140 tonnellate notificate dalla Slovacchia, 3 000 tonnellate notificate rispettivamente da Germania, Danimarca, Lussemburgo, Austria e Regno Unito e 538 tonnellate notificate dalla Slovenia). Per poter riassegnare immediatamente i quantitativi rimasti inutilizzati che sono stati notificati, è applicata la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alla luce di quanto precede, il regolamento (UE) 2016/921 deve essere modificato di conseguenza. IT 2 IT

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Poiché la misura deve essere adottata a norma dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito di una procedura d'urgenza, non deve essere effettuata alcuna valutazione d'impatto. La DG AGRI ha svolto una consultazione interservizi interna. Sono stati consultati anche gli esperti degli Stati membri. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'atto delegato si fonda sull'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso dovrebbe essere adottato mediante la procedura d'urgenza di cui all'articolo 219, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ciò significa che l'atto delegato entra in vigore immediatamente. Il regolamento sarà applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni entro un periodo di due mesi (o, se un'istituzione chiede una proroga di due mesi supplementari, entro un periodo di 4 mesi). Qualora vengano sollevate obiezioni, la Commissione procederà senza indugio all'abrogazione dell'atto. IT 3 IT

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 3.3.2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 1 del Consiglio, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, considerando quanto segue: (1) Il 7 agosto 2014 il governo della federazione russa ("Russia") ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto d'importazione ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. Il divieto suddetto è stato prorogato fino alla fine del 2017. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato dell'unione per alcuni prodotti specifici, quali le mele e le pere, e occorre adottare adeguate misure che dovranno essere attuate fino a che rimarrà in vigore il divieto russo. (2) La minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili. È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. Di conseguenza, sul mercato dell'unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. (3) Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 913/2014 2, (UE) n. 932/2014 3, (UE) n. 1031/2014 4, (UE) 1 2 3 4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1). Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2). Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22). IT 4 IT

2015/1369 5 e (UE) 2016/921 6 hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia. (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/921 ha inoltre riconosciuto che i prodotti coperti dal regime istituito dal medesimo regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, avrebbero potuto essere ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producevano gli stessi prodotti, ma che non esportavano tradizionalmente verso la Russia, avrebbero quindi potuto subire notevoli turbative di mercato, in particolare il crollo dei prezzi. Per stabilizzare il mercato, un aiuto finanziario dell'unione è stato reso disponibile ai produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto di detto regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro. (5) Gli Stati membri erano liberi di decidere in quale misura avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate. L'eventuale decisione di non avvalersi del quantitativo doveva essere notificata alla Commissione entro il 31 ottobre 2016 specificando la parte non utilizzata del quantitativo. (6) Entro il 31 ottobre 2016, la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo, la Slovacchia, la Slovenia, l'austria e il Regno Unito hanno formalmente notificato alla Commissione la loro decisione di non avvalersi del rispettivo quantitativo o di parte di esso. (7) I quantitativi non utilizzati dovrebbero pertanto essere riattribuiti. La riattribuzione dovrebbe basarsi su criteri trasparenti, oggettivi ed equi. Ciò sembra assicurato al meglio utilizzando come base per la riattribuzione la quota assegnata a ciascuno Stato membro rispetto alla quantità totale attualmente attribuita di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/921. Per garantire un'attribuzione per Stato membro di almeno 300 tonnellate, occorre aumentare da 85 a 300 tonnellate le attribuzioni a favore rispettivamente di Cipro, Croazia e Portogallo. Questa misura è necessaria in quanto la riattribuzione di quantitativi inferiori a 85 tonnellate comporterebbe oneri amministrativi indebiti per le autorità nazionali, in particolare per quanto riguarda i controlli, e allo stesso tempo non inciderebbe in modo significativo sulla situazione dei produttori e del mercato. (8) Per garantire un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi negli Stati membri interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea e si applichi a decorrere da tale data fino al 30 giugno 2017, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2016/921 è così modificato: 1. l'articolo 2 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: 5 6 Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17). Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 3). IT 5 IT

"L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui agli allegati I e V.". b) È aggiunto un nuovo paragrafo 5: "5. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, i quantitativi non utilizzati sono riattribuiti tra gli Stati membri secondo quanto definito all'allegato V. I quantitativi riattribuiti di cui all'allegato V sono aggiunti ai quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma.". 2. All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema "primo arrivato, primo servito".". 3. È aggiunto un allegato V il cui testo figura in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea fino al 30 giugno 2017. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3.3.2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT