DISEGNO DI LEGGE. d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1980



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SENATO DELLA REPU Vili LEGISLATURA (N.!I9!) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1980 Norme in materia di sostanze stupefacenti ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il fenomeno della diffusione della droga ha assunto in questi ultimi anni dimensioni allarmanti. Specie fra i giovani e nei grandi centri la diffusione delle droghe leggere, e purtroppo anche pesanti, è in continuo aumento. Di fronte a questa realtà inquietante, caratterizzata dalla morte di centinaia di giovani, la risposta dello Stato si è rivelata fino ad oggi sostanzialmente inadeguata. Si è creato un meccanismo perverso in base al quale il tossicodipendente spesso si trasforma a sua volta in piccolo spacciatore per potersi pagare la propria «dose» giornaliera; di qui un'enorme spinta al proselitismo, spinta che è una delle principali cause della diffusione delle droghe di ogni tipo. In parallelo si è assistito ad una grave recrudescenza della piccola criminalità determinata dalla necessità dei tossicodipendenti di procurarsi le ingenti somme necessarie all'acquisto della droga. 2. La risposta che ha dato il legislatore a questo tipo di problemi non è stata completamente adeguata; la legge n. 685 del 1975 non ha consentito progressi nella lotta alla diffusione della droga, anzi, negli anni successivi alla sua approvazione, c'è stato un notevole incremento del fenomeno. I liberali ritengono necessario apportare alcune modifiche alla legislazione vigente in materia di sostanze stupefacenti e, soprattutto, introdurre norme che consentano di spezzare il legame fra tossicodipendenti e mondo della droga e della criminalità, e di avviare il recupero del tossicodipendente stesso. Ciò attraverso la somministrazione controllata di eroina ai tossicodipendenti nell'ambito di apposite strutture sanitarie pubbliche coinè mezzo per l'avvio del recupero dei drogati. 3. Illustriamo qui di seguito gli articoli del disegno di legge. Titolo I NORME PENALI Articolo 1. L'articolo 1 supera l'equivoco concetto di «modica quantità» previsto dalla vigente legge n. 685 del 1975 ai fini della non punibilità della detenzione di droga. Come noto, tale concetto indeterminato ha dato luogo ad inaccettabili differenze TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) 2-3-4

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1191 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI interpretative che hanno fatto incorrere nei rigori dalla legge anche persone di cui è poi risultata evidente la detenzione, a soli fini personali, della droga. Il criterio da noi seguito per individuare la quantità di sostanze stupefacenti, la cui detenzione non è punibile, è quello della dose massima individuale giornaliera. In altre parole, viene prevista la non punibilità di chi acquista o detenga sostanze stupefacenti che non eccedano le quattro dosi massime individuali giornaliere. Viene demandato ad un successivo decreto del Ministro della sanità lo stabilire quale sia la dose massima giornaliera delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope in quanto tale determinazione va fatta secondo parametri sanitari. Si è cercato in questo modo di individuare una strada che consenta da un lato di eliminare gli inconvenienti causati dalla dizione «modiche quantità» prevista dall'attuale normativa, reintegrando così la certezza del diritto, e dall'altro di colpire gli spacciatori, data l'esiguità delle quantità di droga di cui la detenzione non risulta punibile. Artìcolo 2. La norma prevede uno specifico e sostanziale aggravamento delle pene per chi produce e speccia l'eroina od altre sostanze stupefacenti particolarmente tossiche o comunque associate a sostanze che comportino un pericolo immediato per la vita di chi ne faccia uso. Questa norma è rivolta a differenziare il trattamento penale fra chi spaccia droghe leggere e chi spaccia o eroina o sostanze stupefacenti particolarmente tossiche o miscelate con sostanze pericolose. Ciò è previsto per consentire di colpire penalmente con maggiore durezza gli spacciatori di droga pesante. Titolo II SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI EROINA (DIACETIL-MORFINA) AI TOSSICO DIPENDENTI Articolo 3. L'articolo prevede l'introduzione dell'eroina «diacetil-morfina» nella farmacopea ufficiale della Repubblica italiana prevedendo, però, che la somministrazione di tale sostanza possa avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalia presente legge. Si tratta di una norma necessaria per poter prevedere la somministrazione di eroina nelle strutture sanitarie pubbliche. Articolo 4. La norma prevede l'istituzione da parte delle Regioni di appositi centri nell'ambito delle unità sanitarie locali per la diagnosi dello stato di tossicodipendenza e per la somministrazione controllata di eroina o di altre sostanze sostitutive. Il numero dei centri dovrà essere rapportato alla diffusione dell'uso di droghe pesanti nelle varie province del Paese ed adeguato in relazione alle necessità obiettive che si manifesteranno. Viene previsto inoltre l'intervento sostitutivo del Ministero della sanità in caso di inerzia delle Regioni. Articolo 5. L'articolo riguarda la struttura ed il funzionamento dei centri di diagnosi e somministrazione di eroina; ad ogni centro debbono essere addetti almeno due medici di cui uno specialista in psichiatria. Viene previsto inoltre un preliminare accertamento sanitario dello stato di tossicodipendenza ai fini dell'ammissione alla somministrazione di eroina, La quantità e la periodicità delle somministrazioni vengono fissate in relazione alle condizioni fisiche e psichiche di ciascun tossicodipendente, È contemplata la possibilità di 'Somministrare, d'intesa col paziente, sostanze sostitutive dell'eroina quali ad esempio morfina o metadone. Viene previsto, infine, di limitare le somministrazioni ai soli cittadini italiani in modo da evitare l'afflusso di tossicodipendenti stranieri nel nostro Paese. Articolo 6. L'articolo prevede le modalità di somministrazione di eroina od altre sostanze sostitutive: il tossicodipendente all'atto dell'ammissione alla somministrazione controllata di eroina deve dichiarare e documentare la propria identità che deve essere inserita in uno schedario custodito presso ogni centro;

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1191 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI i dati degli schedari dei singoli centri confluiscono in uno schedario centrale istituito presso il Ministero della sanità. Ciò al fine di evitare la richiesta di somministrazione a più centri da parte della stessa persona; la natura riservata degli schedari predetti, oltre ad essere coperta dal segreto professionale, è tutelata da precise norme e consistenti pene per chi la dovesse violare; è inoltre tassativamente previsto che i predetti schedari non possano essere utilizzati per fini diversi rispetto alla identificazione dei soggetti ammessi alla somministrazione controllata di eroina; è previsto che ogni centro di diagnosi e somministrazione di eroina custodisca le cartelle cliniche dei singoli pazienti, in cui debbono essere indicate quantità e frequenza delle somministrazioni; a tutti coloro che vengono ammessi alla somministrazione controllata di eroina viene rilasciata una tessera personale contenente i dati anagrafici e l'indicazione della quantità e frequenza delle somministrazioni. Tale tessera ha validità trimestrale, è rinnovabile e dà diritto di ottenere le somministrazioni di eroina in tutti gli appositi centri istituiti nel territorio nazionale; ciò al fine di consentre la possibilità di movimento dei tossicodipendenti; Articolo 7. L'articolo prevede come norma di salvaguardia che la somministrazione di eroina o di altre sostanze sostitutive avvenga esclusivamente all'interno degli appositi centri. È prevista inoltre la possibilità per il paziente di assumere direttamente l'eroina all'interno dei centri e sotto la sorveglianza di personale sanitario; ciò risponde anche ad un certo rituale e consente di superare eventuali obiezioni di coscienza del personale sanitario. Viene infine tassativamente prescritto che in nessun caso può essere consentito al paziente di lasciare il centro con eroina non assunta. Si è scelta la strada di consentire la somministrazione di eroina esclusivamente negli appositi centri in seno alle strutture sanitarie pubbliche, in modo da impedire il più LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI possibile abusi e nello stesso tempo evitare il formarsi di un mercato «grigio» dell'eroina, cioè di stupefacenti provenienti da prescrizioni mediche. Va sottolineato che la strada di consentire la prescrizione medica degli stupefacenti avrebbe creato il pericolo di una grossa quantità di abusi, come dimostra l'esperienza di altri paesi quali ad esempio l'inghilterra, dove molti medici sono stati costretti dalle pressioni di tossicodipendenti, o di elementi criminali, a massicce prescrizioni di stupefacenti che poi andavano ad alimentare il mercato nero. Articolo 8. L'articolo prevede la possibilità di estendere la somministrazione controllata di eroina all'interno delle carceri. A tale fine i servizi sanitari interni delle carceri sono considerati, previ i necessari adeguamenti strutturali, centri per la somministrazione controllata di eroina. Si è inteso in questo modo mettere su di un piano di parità i detenuti con il resto dei cittadini per quanto riguarda l'assistenza ai tossicodipendenti. Articolo 9. La norma prevede che la somministrazione controllata di eroina avvenga in via sperimentale, nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cinque provincie prescelte dal Ministro della sanità. Solo se la sperimentazione avrà effetti positivi, la somministrazione controllata di droga pesante verrà estesa dal Ministro della sanità a tutto il territorio nazionale; in caso di esito negativo della sperimentazione, la somministrazione controllata di eroina verrà sospesa dal Ministro della sanità anche nelle cinque Provincie iniziali. La sperimentazione preliminare di un anno in cinque provincie ha il fine di valutare gli effetti della somministrazione controllata di eorina prima di estenderla a tutto il territorio nazionale e ciò per evidenti motivi di prudenza data la delicatezza della materia. Articolo 10. L'articolo prevede la copertura finanziaria del provvedimento, che per il 1980 è prevista nell'ordine di 50 miliardi di lire.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1191 LEGISLATURA VTII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE TITOLO I NORME PENALI Art. 1. {Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope) Il secondo comma dell'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente: «Non è punibile chiunque acquisti o detenga sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale non terapeutico a condizione che la quantità delle sostanze medesime non ecceda le 4 dosi massime individuali giornaliere». Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentito il parere del Comitato tecnico interministeriale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, determina con proprio decreto la quantità corrispondente alla dose massima giornaliera per le varie sostanze stupefacenti e psicotrope. Art. 2. {Incremento delle pene per produzione e distribuzione di eroina tdiacetil-morfina]) Le pene previste dagli articoli 71, 72, 73 e 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aumentate della metà nei casi in cui la sostanza stupefacente prodotta o distribuita sia l'eroina (diacetil-morfina). I medesimi incrementi di pena si applicano a chiunque spacci sostanze stupefacenti e psicotrope particolarmente tossiche o comunque associate a sostanze che comportino un pericolo immediato per la vita di chi ne faccia viso. II Ministro della sanità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ap-

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1191 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI prova con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope particolarmente tossiche. TITOLO II SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI EROINA (DIACETIL-MORFINA) AI TOSSI CODIPENDENTI Art. 3. {Inserimento dell'eroina nella farmacopea ufficiale) L'eroina corrispondente alla denominazione scientifica di diacetil-morfina è inclusa nella farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. La prescrizione medica e la somministrazione della predetta sostanza possono avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalla presente legge. Art. 4. {Centri per la somministrazione controllata di eroina {diacetil-morfina]) Le regioni provvedono, antro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, ad istituire, nell'ambito delle unità sanitarie locali, centri per la diagnosi dello stato di tossicodipendenza e per la somministrazione controllata di eroina ai tossicopendenti, in numero rapportato alla diffusione dell'uso di droghe pesanti nelle varie Provincie del Paese, risultante anche dalle statistiche sanitarie. Le regioni provvedono ad adeguare periodicamente il numero e la consistenza dei centri in relazione alle necessità obiettive che si manifestano. Qualora una o più regioni non provvedano ad istituire i centri entro il termine stabilito, provvede il Ministero della sanità.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1191 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI {Struttura e di Art. 5. dei centri di diagnosi somministrazione) Ad ogni centro di diagnosi e somministrazione controllata di eroina devono essere addetti almento due medici, di cui uno specialista in psichiatria. Per l'ammissione alla somministrazione controllata di eroina il richiedente deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari nel centro cui si è rivolto al fine di accertare lo effettivo stato di tossicodipendenza. Per ciascun tossicodipendente vengono fissate, in relazione alle condizioni fisiche e psichiche ed al grado di tossicodipendenza, la quantità e la periodicità delle somministrazioni di eroina finalizzate alla disassuefazìone. Può essere prevista, d'intesa col paziente, la somministrazione di sostanze sostitutive dell'eroina. Possono chiedere la somministrazione di eroina solo i cittadini italiani. Art. 6. {Modalità della somministrazione di eroina) Il tossicodipendente, all'atto dell'ammissione alla somministrazione controllata di eroina, deve dichiarare e documentare la propria identità, che deve essere inserita in un apposito schedario custodito presso il centro per la diagnosi e la somministrazione controllata di eroina. I dati degli schedari dei singoli centri confluiscono in uno schedario centrale istituito presso il Ministero della sanità. Gli schedari di cui ai commi precedenti sono coperti dal segreto professionale e non possono essere utilizzati per fini diversi rispetto alla somministrazione terapeutica di eroina ed alla salvaguardia da richieste di somministrazioni avanzate presso più centri da parte del medesimo soggetto. Chiunque violi il segreto professionale concernente gli schedari di cui al comma precedente è punito, se ciò non costituisce più

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 1191 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI grave reato, con l'ammenda da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000 e con la sospensione dagli albi professionali e/o dall'ufficio. In ogni centro per la somministrazione di eroina vengono conservate le cartelle cliniche dei soggetti trattati, in cui devono essere indicate la quantità e la frequenza delle somministrazioni e la durata prevedibile del trattamento. A tutti coloro che vengono ammessi alla somministrazione controllata di eroina viene rilasciata una tessera personale contenente i dati anagrafici, la quantità e la frequenza delle somministrazioni. La tessera predetta ha validità trimestrale, è rinnovabile e dà diritto ad ottenere le somministrazioni di eroina da tutti gli appositi centri istituiti nel territorio nazionale. Art. 7. {Norme di salvaguardia) La somministrazione controllata di eroina o di sostanze sostitutive può avvenire solo all'interno degli appositi centri, istituiti presso le unità sanitarie locali, sotto la diretta sorveglianza di personale sanitario. L'assunzione di eroina può essere fatta autonomamente dal paziente all'interno degli appositi centri e sotto la sorveglianza di personale sanitario. In nessun caso è consentito al paziente di lasciare il centro per la somministrazione di eroina con eroina non assunta. Art. 8. {Estensione della possibilità di somministrazione di eroina ai detenuti) I detenuti che ne facciano richiesta sono ammessi alla somministrazione controllata di eroina alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste nei precedenti articoli 5, 6 e 7. I servizi sanitari interni degli istituti di prevenzione e di pena opportunamente adeguati, come previsto dall'articolo 5, sono

Atti Parlamentari 8 Senato della Repubblica 1191 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI considerati a tutti gli effetti centri di diagnosi e di somministrazione controllata di eroina. {Applicazione Art. 9. sperimentale) Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano in via sperimentale, per il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in cinque provincie individuate dal Ministro della sanità con proprio decreto. limitatamente ai soli residenti nelle province stesse. L'applicazione delle norme di cui al presente titolo a tutto il territorio nazionale è subordinata all'esito delle sperimentazioni di cui al comma precedente. Il Ministro della sanità, anche attraverso l'istituto superiore di sanità, provvede a sorvegliare l'andamento della sperimentazione ed a valutarne i risultati e gli effetti. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità decide, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, o l'estensione a tutto il territorio nazionale della somministrazione controllata di eroina, o la sospensione della sperimentazione. {Copertura Art. 10. finanziaria) All'onere della presente legge previsto in 50 miliardi per il 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, attingendo dall'accantonamento specifico «interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.