Pubblicato il 15/06/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

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Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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Pubblicato il 15/06/2018 N. 06722/2018 REG.PROV.COLL. N. 06358/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 6358 del 2017, proposto da, rappresentato e difeso dall'avvocato, con domicilio eletto presso il suo studio in, via ; contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento non costituito in giudizio; nei confronti 1) del giudizio collegiale di non idoneità, della valutazione negativa e dei giudizi individuali (doc. 2) in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica (bando D. D. 1532/2016), pubblicato sul sito MIUR in data 03-4- 2017, emesso dalla Commissione per il Settore Concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica (bando D. D. 1532/2016);

2) del verbale n.1 del 18-11-2016 (doc. n.3) di determinazione dei criteri per la valutazione dei candidati all'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica (bando D. D. 1532/2016); 3) di tutti i verbali e della relazione finale relativi ai lavori della predetta commissione; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'avv., l'avv. e l Avvocato dello Stato O. Biagini; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO ha presentato domanda per l abilitazione alle funzioni di Professore di II fascia nel settore concorsuale 02/D1 fisica applicata. L esito della abilitazione è stato sfavorevole all interessato che, quindi, ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell art. 97 cost. -violazione e erronea e/o falsa applicazione dell art. 5, d.m. 29.7.2016, n.1532/2016. Violazione e falsa e/o erronea applicazione dell art. 8, comma 4 del d.p.r. 14.9.2011, n. 222. Violazione e falsa e/o erronea applicazione degli artt. 4 e 8 del d.p.r. 4.4.2017, n. 95. Violazione e falsa e/o erronea applicazione degli artt. 3,4,5 e 6, del d. m. 7.6.2016, n.120; 2) eccesso di potere per mancata motivazione con riferimento al giudizio collegiale di non idoneità ai fini dell abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica; 3) eccesso di potere per irragionevolezza arbitrarietà- manifesta ingiustizia illogicità dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche stabilite dalla commissione nel Verbale n.1 del 18/11/2016, ai sensi dell art.8, comma1, del DPR 95/2016, con riferimento al giudizio collegiale di non idoneità ai fini dell abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica.

Il Ministero dell'istruzione dell Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Considerato che sussistono i presupposti di cui all art. 71 bis del CPA per procedere all esame in camera di consiglio della presente controversia ed a definire il ricorso con una sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti costituite; Il ricorso è fondato e va accolto sotto l assorbente profilo del difetto di motivazione dedotto dal ricorrente. Invero la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l abilitazione all interessato, sebbene avesse superato due delle tre mediane di settore e fosse in possesso dei tre titoli necessari per la valutazione del curriculum scientifico e delle pubblicazioni. La Commissione, nel giudizio collegiale, dopo aver valutato positivamente l attività del dott.,ha motivato, evidenziando che il candidato ha presentato 11 pubblicazioni scientifiche ed un brevetto. La produzione scientifica è continua e di buona qualità atteso il carattere innovativo, l'originalità delle stesse e la collocazione editoriale internazionale (...) Le pubblicazioni presentate risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti ha motivato il proprio giudizio di non idoneità affermando che: il contributo individuale del candidato, come specificato nel verbale n.1 dell 11 Novembre 2016, NON è adeguato. Tale motivazione, oltre a non specificare gli elementi di criticità e/o insufficienza che connoterebbero la non adeguatezza del contributo individuale a fronte di un giudizio più che positivo sulla produzione scientifica, non può essere considerata idonea ad esplicitare, con argomentazioni persuasive, le ragioni di una valutazione di inidoneità, capace di sovvertire l esito favorevole degli altri profili di merito. Come più volte ritenuto da questa Sezione nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all'amministrazione un'ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l iter logico seguito. Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui la ricorrente non solo ha superato due delle tre mediane (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 30.12.2014, n. 13288; id. 31.3.2015, n. 4776). Occorre inoltre considerare, quanto all apporto partecipativo del candidato, che l ordine con il quale sono indicati i diversi autori nei lavori e nelle pubblicazioni, non caratterizza necessariamente la rilevanza del contributo individuale dato alla realizzazione del lavoro. In assenza di precise indicazioni provenienti dai lavori indicati ai fini della valutazioni, quindi, l apporto individuale del candidato nell articolo deve essere considerato paritetico a quello degli altri autori del gruppo di ricerca. Per tale motivo la posizione del ricorrente tra gli autori dei diversi lavori non può costituire elemento rilevante per attribuire allo stesso un ruolo più o meno importante nella stesura delle pubblicazioni.

Ad ogni modo deve rilevarsi anche la contraddittorietà del giudizio complessivo finale, il quale dopo essersi espresso in termini ampiamente favorevoli, in relazione alla produzione scientifica, sottolineandone la continuità, la buona qualità (atteso il carattere innovativo, l'originalità, la collocazione editoriale internazionale) e la coerenza delle pubblicazioni con il settore scientifico per il quale è chiesta l abilitazione, conclude con una valutazione di non idoneità fondata sulla (mera) non adeguatezza del contributo individuale. In conclusione il ricorso è fondato sotto il preliminare aspetto sopra ricordato, e va accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non abilitazione impugnato Ai sensi dell art. 34 comma I, lettera e, del c.p.a.), la Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato entro giorni sessanta dalla ricezione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, ordina il riesame del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente; Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille\00) oltre IVA, CPA, oneri dovuti per legge e contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati: Gabriella De Michele, Presidente Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore Achille Sinatra, Consigliere L'ESTENSORE Vincenzo Blanda IL PRESIDENTE Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO