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Transcript:

Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO Servizio Programmazione faunistica venatoria DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4571 DEL 15/05/2019 OGGETTO: Interventi di contenimento delle specie cornacchia grigia (Corvus cornix) e gazza (Pica pica) per il quinquennio 2019-2023 Approvazione. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, Semplificazione amministrativa e normativa dell ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; Visto il Regolamento interno della Giunta regionale Titolo V; Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale; Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all art. 2 in materia di caccia sono collocate all interno del Servizio Foreste, economia e territorio montano e successivamente all interno del Servizio Programmazione faunistica venatoria; Premesso che questa Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di segue atto n. 4571 del 15/05/2019 1

disciplina della caccia; Ricordato che con Determinazioni Dirigenziali n. 2252 del 21/03/2016 e n. 6353 del 12/07/2016 erano stati approvati (previa acquisizione del parere di ISPRA ed espletamento della procedura della Valutazione di Incidenza di cui al DPR 8/9/1997 n. 347 e s.m.i.) interventi di contenimento delle specie cornacchia grigia (Corvus cornix) e gazza (Pica pica) attuabili nel territorio regionale fino al 2018; Atteso che, in seguito alla scadenza di validità temporale del parere di ISPRA, lo scrivente Servizio Programmazione faunistica venatoria ha inoltrato al suddetto Istituto (con nota 0270835-2018-U-PEC del 20/12/2018) una nuova proposta di interventi, richiedendo per essi il rilascio del parere previsto dall art.19 comma 2 della L. 157/92; Vista la nota prot. 1332/T-A19 del 14/01/2019 di ISPRA, con la quale è stato espresso parere favorevole all attuazione degli interventi proposti, a condizione che le immissioni di selvaggina attuate nelle AFV avvengano in periodo estivo e previo ambientamento dei soggetti in appositi recinti a prova di mammifero predatore e parchetti; Considerato che gli interventi di che trattasi interessano potenzialmente anche ambiti della Rete Natura 2000, e pertanto sono stati sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 8/9/1997 n. 347 e s.m.i.; Tenuto conto che il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici con Determinazioni Dirigenziali n. 2968 del 28/03/2019 e n. 3467 dell 11/04/2019, ha espresso parere favorevole agli interventi con le seguenti prescrizioni: le trappole vengano controllate almeno due volte al giorno (mattina entro ore 9.00 pomeriggio dopo le 17.00) per garantire la liberazione in buono stato di salute degli individui protetti che dovrà essere effettuata al momento del controllo; si provveda al rinnovo di cibo ed acqua per i richiami vivi che non dovranno essere esposti a condizioni meteorologiche avverse, causa di sofferenze; la soppressione degli individui da abbattere dovrà essere eseguita esclusivamente secondo quanto indicato dall Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); per l individuazione delle trappole, finalizzata all attività di controllo, devono essere predisposti formulari che riportano il nominativo del Responsabile della trappola ed il relativo numero identificativo della stessa corrispondente a quello riportato sulla targhetta apposta alla trappola. I formulari dovranno essere inviati al Gruppo Carabinieri Forestale prima della messa in opera delle trappole; Visti i contenuti della proposta sottoposta ad ISPRA, dello Studio di Incidenza e gli esiti della Valutazione di Incidenza; Ritenuto opportuno di provvedere ad autorizzare gli interventi di prelievo, ai sensi dell art. 19 della legge 157/1992 e dell art. 28 comma 1 della legge regionale n. 14/94, soggetti nominativamente individuati in possesso della licenza di caccia in corso di validità e relativa copertura assicurativa ed abilitati mediante frequentazione di apposito corso di formazione del quale dovranno esibire attestazione al momento di eventuali controlli; Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; Il Dirigente D E T E R M I N A 1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell art. 19 della legge 157/1992 e dell art. 28 comma 1 della legge regionale n. 14/94, il contenimento della specie cornacchia grigia (Corvus cornix) e gazza (Pica pica) fino al 2023, mediante trappolamento e arma da fuoco, per un contingente massimo complessivo annuo di 5000 cornacchie grigie e segue atto n. 4571 del 15/05/2019 2

3000 gazze; 2) di disporre che gli interventi di prelievo possano essere effettuati nelle seguenti aree: a. comprensori agricoli in cui si registrano danni causati dalle suddette specie alle coltivazioni o ad altri tipi di produzione (per es. elicicolture). Sono esclusi le Aree Naturali Protette di cui alla L. 394/91, le Oasi di protezione e i Valichi faunistici. Il prelievo potrà avvenire in corrispondenza delle colture oggetto del danneggiamento e entro una distanza di 300 metri dalle stesse. La possibilità di effettuare il prelievo sarà subordinata al precedente ricorso da parte dell interessato a metodi di prevenzione, quali: cannoncini detonatori a gas propano opportunamente temporizzati, altri tipi di dissuasori acustici, palloni tipo predator, reti di protezione, nastri riflettenti, etc.; b. ambiti destinati alla produzione di Fasianidi allo stato naturale (ZRC, AFV, ART); c. territorio a caccia programmata limitrofo alle ZRC e alle ART, entro la distanza di 500 metri dai confini di tali ambiti; d. all interno delle strutture per l allevamento/ambientamento di fauna dove si rilevassero episodi di predazione; e. Zone Addestramento Cani di tipo B (permanenti e senza abbattimento di selvaggina); 3) di stabilire che il contenimento mediante trappolamento ed arma da fuoco possa essere effettuato nel periodo 1 marzo 31 agosto di ogni anno fino al 2023, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 8.; 4) di individuare quali soggetti chiamati a collaborare alle operazioni di controllo numerico esclusivamente gli operatori debitamente formati mediante frequentazione di apposito corso di formazione di cui dovranno esibire attestazione al momento di eventuali controlli da parte di organi di vigilanza; 5) di stabilire che le modalità di richiesta degli interventi sia di trappolamento che di sparo, di organizzazione degli stessi e di rendicontazione avvengano con le modalità indicate nell Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 6) di disporre che il prelievo mediante trappolamento della specie cornacchia grigia e gazza avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni: è consentito esclusivamente l uso di gabbie-trappola di tipo Larsen o letter-box, dotate delle targhette di immatricolazione fornite dalla Regione Umbria; le trappole dovranno essere controllate almeno una volta al giorno (mattina entro ore 9.00) e negli ambiti della Rete Natura 2000 almeno due volte al giorno (mattina entro ore 9.00 pomeriggio dopo le 17.00), provvedendo al prelievo degli esemplari eventualmente catturati delle specie-bersaglio e all immediata liberazione di eventuali animali intrappolati appartenenti ad altre specie; si dovrà provvedere quotidianamente al rinnovo di cibo ed acqua per i richiami; i richiami non andranno esposti a condizioni meteorologiche avverse; le gazze e le cornacchie catturate (tranne i soggetti che si intendono utilizzare come richiami vivi) andranno soppresse in maniera rapida e senza infliggere loro inutili sofferenze, mediante disarticolazione del cranio dalla colonna vertebrale secondo quanto indicato nel Documento Tecnico n.19 dell INFS (oggi ISPRA); 7) di disporre che il prelievo mediante sparo della specie cornacchia grigia e gazza avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni: l'esecuzione degli abbattimenti con arma da fuoco deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 21, comma 1. lettere e) e f) della Legge 157/92; è tassativamente vietato lo sparo diretto sul nido; gli operatori autorizzati dovranno indossare obbligatoriamente durante le operazioni di prelievo i giacchetti di riconoscimento forniti dagli ATC; Il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente entro l arco temporale compreso fra l'alba e il tramonto; segue atto n. 4571 del 15/05/2019 3

nelle aziende agricole, nelle strutture destinate all allevamento e/o ambientamento di fauna, nelle Zone Addestramento Cani di tipo B, l abbattimento dovrà essere effettuato da appostamento con l uso del fucile da caccia con canna ad anima liscia di calibro consentito dalla vigente normativa in materia (L. 157/1992, art. 13); che nelle ZRC affidate in convenzione agli ATC, nelle ART e nelle AFV l abbattimento sia effettuato con l uso di tutti i mezzi consentiti dalla L.157/1992 e nel caso di utilizzo dell arma rigata esclusivamente su animali posati a terra, secondo le prescrizioni tecnico-operative appositamente dettate dagli ATC, con propri atti di indirizzo, e dai singoli Concessionari delle AFV; gli interventi di abbattimento con arma da fuoco dovranno essere preventivamente comunicati agli organi di vigilanza; 8) di disporre che gli interventi che verranno eventualmente messi in atto all interno della Rete Natura 2000 si attengano alle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza precedentemente menzionata e in particolare che negli abbattimenti diretti con arma da fuoco si osservino le seguenti disposizioni: gli interventi di abbattimento potranno avere luogo solamente nei mesi di marzo e agosto, e non nei mesi intermedi (da aprile a luglio) in modo da rispettare il periodo di nidificazione dell avifauna; divieto di usare munizioni contenenti piombo; gli appostamenti temporanei eventualmente allestiti dovranno essere realizzati preferibilmente in tela, o materiali equivalenti, senza rimuovere o danneggiare elementi vegetazionali presenti in loco; 9) di disporre che per ogni trappola autorizzata, identificata univocamente dal numero di matricola riportato sulla targhetta fornita dalla Regione Umbria, sia riportato su apposito formulario il nominativo del Responsabile della trappola; 10) di disporre che il formulario di cui al punto precedente sia inviato (di volta in volta aggiornato) al Gruppo Carabinieri Forestale prima della messa in opera delle trappole, insieme a copia dei relativi atti autorizzativi; 11) di disporre che le carcasse degli animali abbattuti vengano smaltite secondo la normativa vigente o rese disponibili per eventuali indagini epidemiologiche; 12) di disporre che condizione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in seguito alle Determinazioni Dirigenziali n. 2252 del 21/03/2016 e n. 6353 del 12/07/2016 sia l aver adempiuto alla rendicontazione dei prelievi; 13) di disporre che in caso di mancata rendicontazione dei prelievi nel corso del quinquennio 2019-2013, si proceda al sollecito dell interessato e protraendosi l inadempienza si proceda alla revoca dell autorizzazione; 14) di disporre che sia data comunicazione del presente atto agli organi di vigilanza; Perugia lì 15/05/2019 L Istruttore Umberto Sergiacomi Istruttoria firmata ai sensi dell art. 23-ter del Codice dell Amministrazione digitale Perugia lì 15/05/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile segue atto n. 4571 del 15/05/2019 4

Umberto Sergiacomi Parere apposto ai sensi dell art. 23-ter del Codice dell Amministrazione digitale Perugia lì 15/05/2019 Il Dirigente Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 segue atto n. 4571 del 15/05/2019 5

ALL. 1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO SPARO PROSPETTO SINTETICO NON ESAUSTIVO DELLE PROCEDURE ALLE QUALI ATTENERSI NELLA PREDISPOSIZIONE E NELLA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE SPECIE GAZZA E CORNACCHIA GRIGIA TIPOLOGIA DI TERRITORIO AZIENDE AGRICOLE ZRC, ART AFV, ZAC tipo B, strutture per l ambientamento/allevamento di fauna 1) La Regione autorizza con proprio atto (Determinazione Dirigenziale) tutti i soggetti abilitati tramite apposito corso ad effettuare interventi di abbattimento sotto il coordinamento dell ATC di competenza. È esclusa tassativamente la possibilità di svolgere attività libera, fatta di propria iniziativa. 2) la richiesta di intervento viene fatta dal proprietario o conduttore del fondo agricolo su apposito modulo indirizzato all ATC di competenza. Nella richiesta l agricoltore deve autocertificare: l esistenza di danni da Corvidi, di avere messo in atto metodi di prevenzione (cosiddetti metodi ecologici ) senza risultati. Può inoltre proporre una serie di nominativi di persone provviste della necessaria abilitazione, alle quali affidare l esecuzione degli abbattimenti; 3) a fronte della specifica richiesta di intervento da parte dell agricoltore, l ATC procede a: individuare caso per caso il gruppo operativo incaricato di eseguire l abbattimento, nominando al suo interno un coordinatore che dirigerà le operazioni e curerà la compilazione del verbale su modello prestampato fornito dall ATC; programmare le date degli interventi, comunicandole agli organi di vigilanza (*) unitamente al nominativo del coordinatore e a un suo recapito telefonico; raccogliere i verbali e trasmetterli (almeno mensilmente) alla Regione; segnalare alla Regione eventuali casi di mancata verbalizzazione di interventi programmati, che comporteranno nei confronti dei soggetti inadempienti la revoca dell autorizzazione da parte dell Ente, previo sollecito alla regolarizzazione. L ATC: 2) programma autonomamente gli interventi; 3) individua per ogni ZRC-ART i partecipanti, attingendoli dall elenco degli abilitati, e il nominativo del loro coordinatore che dirigerà le operazioni e curerà la compilazione del verbale su modello pre-stampato fornito dall ATC; 4) trasmette agli organi di vigilanza per ogni ZRC- ART: a. il calendario degli interventi (*); b. l elenco dei partecipanti; c. il nominativo del coordinatore e un suo recapito telefonico; 5) raccoglie i verbali di intervento e li trasmette (con cadenza almeno mensile) alla Regione; 6) segnala alla Regione eventuali casi di mancata verbalizzazione di interventi programmati, che comporteranno nei confronti dei soggetti inadempienti la revoca dell autorizzazione da parte dell Ente, previo sollecito alla regolarizzazione. 1) Il Concessionario / il Titolare dell istituto richiede alla Regione specifica autorizzazione, comunicando contestualmente l elenco degli operatori abilitati di cui si intende avvalere. Nel caso delle AFV, la richiesta di autorizzazione deve anche contenere l impegno ad effettuare le eventuali immissioni di selvaggina esclusivamente in periodo estivo e previo ambientamento dei soggetti in appositi recinti a prova di mammifero predatore e parchetti (come indicato da parere ISPRA); 2) La Regione autorizza gli operatori individuati ad operare nei rispettivi istituti; 3) Il Concessionario / il Titolare dell istituto trasmette periodicamente il calendario degli interventi (*) alla Regione e agli organi di vigilanza; 4) Il Concessionario / il Titolare dell istituto cura (avvalendosi eventualmente di un incaricato, per esempio il guardiacaccia della AFV) la compilazione dei verbali di intervento (su modello prestampato fornito dalla Regione) e li trasmette (con cadenza almeno mensile) alla Regione. In caso di mancata verbalizzazione di interventi programmati, la Regione procede alla revoca dell autorizzazione, previo sollecito alla regolarizzazione. (*) se gli interventi di abbattimento riguardano ambiti della Rete Natura 2000, essi saranno possibili solo nei mesi di marzo e agosto. 1

TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRAPPOLAMENTO TIPOLOGIA DI TERRITORIO AZIENDE AGRICOLE ZRC, ART AFV, ZAC tipo B, strutture per l ambientamento/allevamento di fauna 1) il proprietario o conduttore del fondo agricolo fa domanda alla Regione su apposito modello pre-stampato, chiedendo (se in possesso egli stesso di abilitazione) di essere autorizzato al trappolamento sui propri terreni (catastalmente individuati) e autocertificando: l esistenza di danni da Corvidi, di avere messo in atto metodi di prevenzione (cosiddetti metodi ecologici ) senza risultati. Nel caso in cui non sia provvisto di abilitazione, chiede di potersi avvalere di un soggetto abilitato, individuato nominativamente; 2) la Regione autorizza il trappolamento (sui terreni specificati nella richiesta) dal 1 marzo fino al 31 agosto di ogni anno; 3) il proprietario/conduttore o il soggetto incaricato del trappolamento sono tenuti a rendicontare mensilmente alla Regione (su apposito modello pre-stampato) l esito delle catture; 4) in caso di mancata rendicontazione, la Regione procede alla revoca dell autorizzazione, previo sollecito alla regolarizzazione. L ATC richiede alla Regione specifica autorizzazione, comunicando: l elenco delle ZRC-ART in cui verrà attuato il trappolamento; per ogni singolo ambito, l elenco degli operatori, il nominativo del loro coordinatore e un suo recapito telefonico; per ogni singolo ambito, i numeri di matricola assegnati dalla Regione Umbria alle trappole impiegate; per ogni singolo ambito, l eventuale fabbisogno di nuove targhette di immatricolazione; per ogni singola trappola (individuata univocamente dal numero di matricola) il nominativo del responsabile della sua gestione; La Regione autorizza gli operatori individuati dall ATC ad operare dal 1 marzo fino al 31 agosto di ogni anno nelle ZRC-ART di competenza; L ATC individua per ogni ZRC-ART un soggetto incaricato di rendicontare mensilmente le catture su apposito modello pre-stampato, che deve essere trasmesso alla Regione; in caso di mancata rendicontazione, la Regione procede alla revoca dell autorizzazione, previo sollecito alla regolarizzazione. Il Concessionario / il Titolare dell istituto richiede alla Regione specifica autorizzazione, contenente: l elenco degli operatori abilitati di cui si intende avvalere; i numeri di matricola assegnati dalla Regione Umbria alle trappole impiegate; l eventuale fabbisogno di nuove targhette di immatricolazione; per ogni singola trappola (individuata univocamente dal numero di matricola) il nominativo del responsabile della sua gestione; nel caso delle AFV, la richiesta di autorizzazione deve anche contenere l impegno ad effettuare le eventuali immissioni di selvaggina esclusivamente in periodo estivo e previo ambientamento dei soggetti in appositi recinti a prova di mammifero predatore e parchetti (come indicato da parere ISPRA); La Regione autorizza gli operatori individuati ad operare nei rispettivi istituti dal 1 marzo fino al 31 agosto di ogni anno; Il Concessionario / il Titolare dell istituto (o un loro incaricato) rendicontano mensilmente le catture su apposito modello prestampato, che deve essere trasmesso alla Regione; in caso di mancata rendicontazione, la Regione procede alla revoca dell autorizzazione, previo sollecito alla regolarizzazione. 2