COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO

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ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

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COMUNE DI TROFARELLO PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 22/04/2013

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Transcript:

ESTRATTO COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 OGGETTO: Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, commi 45 a 50. Aree comprese nei piani di zona già concesse in diritto di proprietà da oltre 20 anni. Provvedimenti. Approvazione schema di contratto L anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di marzo alle ore 10:00 nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: Sono Presenti i Signori: N. Cognome e nome Presente Assente 1. CASTELLO Antonio Sindaco X 2. VIRANO Virgilio Vice Sindaco X 3. GOBBO Cristiano Assessore X 4. ROMEO Enzo Assessore X 5. SCAFIDI Rosario Assessore X Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina. Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco, Antonio Castello Premesso che: La Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 31, commi dal 45 a 50, stabilisce che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima Legge n. 865 del 1971. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni: a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della Legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento del predetto corrispettivo. Nella formulazione originaria della legge, il corrispettivo delle aree cedute in proprietà, determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, era commisurato al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto-Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Rilevato che la suddetta legge è stata oggetto di recente modifica ad opera del D.L. 95/2012 come convertito nella legge 135/2012 (cd. Spending review) e, successivamente della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Per quanto qui interessa l'art. 23 ter, comma 1 bis, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 ha ridotto a vent'anni la durata della convenzione sostitutiva di quella originaria prevista per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, abbreviando il periodo di persistenza dei vincoli di determinazione del prezzo delle cessioni successiva alla prima e di determinazione e revisione periodica del canone di locazione. Invero tutte le convenzioni edilizie concernenti gli interventi in aree PEEP sul territorio comunale risultano stipulate da oltre vent'anni e, in nessun caso, alla luce di quanto disposto dalla normativa sopracitata, al riscatto del diritto di superficie si concretizza un periodo residuo in cui rimangono efficaci i vincoli di prezzo massimo di cessione e del canone di locazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 28.11.2000 l'amministrazione Comunale, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dall art. 31 della Legge 448/98, ha adottato lo schema convenzionale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà da stipularsi con ciascun titolare di alloggio che ne faccia esplicita richiesta. Tale schema, in sintesi, ha previsto la sostituzione, a tutti gli effetti, della convenzione originaria che disciplinava la concessione del diritto di superficie con la nuova convenzione dell art. 31, comma 46 della Legge 448/98; conseguentemente i vincoli previsti dalla convenzione originaria, vengono sostituiti con quelli del nuovo atto convenzionale, avente una durata di 30 anni, ridotti, successivamente a 20, decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione originaria. In esecuzione della sopra citata deliberazione, il Segretario Generale, ha provveduto correntemente al rogito delle convenzioni sostitutive con i titolari di unità immobiliari all'uopo interessati, convenzioni che, sino al 31.12.2013, godevano di un regime impositivo di particolare favore: le stesse, infatti erano esenti dall'imposta di trascrizione e catasto ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 601/1973 ed assoggettate ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 662/1996. L'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, modificato dall'art. 1, comma 608, della legge 147/2013, ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, rilevanti novità ed inasprimenti nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. In particolare per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari sono state sono state previste dal legislatore tre sole aliquote d'imposta, con un minimo non inferiore ad euro 1.000,00 ed abrogate le disposizioni che prevedevano aliquote diverse dell'imposta di registro ovvero, in alcuni casi, la tassazione in misura fissa nonché ogni altra esenzione o agevolazione tributaria, anche se prevista da leggi speciali. Si ritiene che la modifica della convenzione e la conseguente trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà configuri un atto plurimo, contenente più disposizioni, assoggettate, ciascuna, alle imposte di registro e di trascrizione ordinariamente dovute. La necessità di individuare soluzioni che possano rendere meno gravosa la posizione dei soggetti interessati al riscatto del diritto di superficie e la constatazione che tutte le convenzioni originarie sono state stipulate dal oltre un ventennio, ha indotto l'amministrazione a riconsiderare il tema anche attraverso un confronto con altri Enti e la Conservatoria dei Registri Immobiliari. La questione, già prima del riduzione della durata della convenzione sostitutiva, aveva formato oggetto di specifico parere richiesto dalla Città di Torino, con nota in data 10 luglio 2003 della Divisione Edilizia ed Urbanistica, al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con nota prot. n. 1420 del 22 settembre 2003 la Direzione Generale per l Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fornito le seguenti precisazioni: Il comma 46 dell art. 31 della Legge 448/98 stabilisce che chi ha stipulato una convenzione ai sensi dell art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, precedentemente all entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, con la quale l area sia stata concessa in diritto di superficie, può sostituire la convenzione esistente con una nuova convenzione che preveda la cessione del diritto di proprietà.

Lo stesso comma 46, inoltre, disciplina le caratteristiche che devono sussistere nella nuova convenzione. In particolare, tale nuova convenzione si deve riferire a quella prevista dall art. 8, commi primo, quarto e quinto, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 con una durata calcolata sottraendo da quella massima prevista dalla Legge n. 10/77 (prima 30 anni ora 20 anni), gli anni trascorsi fra la data di stipulazione della precedente convenzione e la data di stipula della nuova convenzione. Inoltre, deve essere previsto un corrispettivo per ogni alloggio edificato. Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, la Direzione Generale ha ritenuto che, nei casi in cui fosse decorso il trentennio (oggi ventennio) dalla stipula della precedente convenzione, la richiamata disposizione legislativa non sia più applicabile per quanto attiene la sottoscrizione di una nuova convenzione che vincoli i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli immobili, ma sia comunque applicabile il comma 47 del richiamato art. 31, il quale consente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree, previa accettazione del singolo proprietario dell alloggio e contestuale pagamento del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. Alla luce del suddetto parere, a seguito del compimento del ventennio previsto dall'art. 31, comma 46 della Legge 448/98, come modificato dal D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, non è giuridicamente applicabile, ai casi di cui trattasi, lo schema convenzionale approvato con la summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2000 potendo, per contro, procedere unicamente alla cessione in proprietà delle aree concesse a suo tempo in diritto di superficie, al fine di consentire ai titolari delle unità immobiliari ivi realizzate di conseguire la piena proprietà delle medesime accogliendo in tal modo le legittime aspettative tutelate dalla Legge 448/98. Si rende necessario, pertanto, adeguare, nei soli casi di cui trattasi, lo schema di convenzione approvato con la summenzionata deliberazione consiliare, adottando uno schema di atto contrattuale che disciplini unicamente il trasferimento, pro quota, del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ed a dichiarare risolta, a tutti gli effetti, la convenzione originaria che disciplinava la concessione del diritto di superficie. Tale nuovo schema, nel testo allegato ed elaborato dal Segretario Generale, si limita a mantenere il contenuto patrimoniale dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale nella delibera, più volte citata, n. 67 del 28.11.2000, ovvero la cessione in proprietà di quota dell area comunale su cui insistono gli immobili realizzati, in cambio del corrispettivo determinato ai sensi dell art. 31, comma 48 della Legge 448/98, e a prendere atto del decorso di oltre vent'anni dalla stipula della convenzione originaria con effetti risolutivi delle obbligazioni in essa previste. si propone che la Giunta Comunale deliberi Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. Di approvare un nuovo schema di contratto di trasferimento del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, e comprese nei Piani di Edilizia Economico-Popolare i cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da adottare nei casi in cui siano decorsi più di vent'anni dalla stipula della convenzione originaria stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 con dichiarazione di risoluzione della stessa.

Di dare atto che il responsabile del Settore Territorio/Ambiente sottoscriverà i suddetti atti, in rappresentanza del Comune, redatti sulla base dello schema allegato sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando gli ufficiali roganti ad apportare quelle modifiche, non sostanziali, ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge o finalizzate alla migliore comprensibilità dell'atto. Di rilevare che dal presente provvedimento non discendono oneri di spesa in quanto tutti gli oneri contrattuali ed istruttori sono posti a carico dei proprietari delle unità abitative interessate. VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra; LA GIUNTA COMUNALE VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 11/10/1991 e sue modifiche; ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generlai ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente; AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese, DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta. ************** Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000. ************** Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione. Pianezza, lì 26/03/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to D.ssa Stefania Guiffre

IL SINDACO F.to Dr. CASTELLO Antonio F.to D.ssa BONITO Michelina CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 2 aprile 2014, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata: Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000) Pianezza, lì 2 aprile 2014 F.to D.ssa BONITO Michelina Copia conforme all'originale per uso amministrativo. F.to D.ssa BONITO Michelina Pianezza, lì 2 aprile 2014 Divenuta esecutiva in data Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000) Pianezza, lì D.ssa BONITO Michelina